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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29184/2026

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di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo scioglimento del cumulo disposto dal Procuratore della Repubblica presso ilmedesimo Tribunale con provvedimento del 10 ottobre 2025 in relazione alleseguenti pene:- anni quattro, mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed euro 21.200,00di multa, determinata con provvedimento di cumulo del 27 giugno 2023;- anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, inflitta consentenza del Tribunale di Foggia del 22 aprile 2024.Premesso che alla data del 10 ottobre 2025 il condannato doveva espiare unapena detentiva residua di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione, ilTribunale ha argomentato che la considerazione unitaria del titolo esecutivo alcuneffetto pregiudizievole comportava in vista dell’accesso a misure alternative o dellasospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc.pen.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAdamo Mollica, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito manifesta illogicitàdella motivazione, in quanto il mantenimento del cumulo preclude all’assistito lafruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente prospetta un interesse allo scioglimento del cumulo in vistadella concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.Va detto nondimeno che la pena residua da espiare alla data di emissioneprovvedimento di cumulo, pari ad anni due, mesi quattro e giorni venti direclusione, preclude l’accesso alla detenzione domiciliare cosiddetta generica, aisensi dell’art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. pen., in quanto superiore alla soglia dianni due di pena detentiva.Essendo il condannato detenuto in carcere in coincidenza dellasopravvenienza del nuovo titolo, per quanto affermato nel provvedimentoimpugnato e non specificamente contestato in ricorso, l’ordine di esecuzione nonera sospendibile ai sensi del quinto comma dell’art. 656 cod. proc. pen., tantomeno ai sensi del decimo comma del medesimo articolo, disposizione riguardanteesclusivamente il detenuto che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggettodella condanna da eseguire.Questa Corte ha reiteratamente affermato che la sospensione dell’ordine diesecuzione di una pena detentiva breve, disciplinata dall’art. 656, comma 5, cod.proc. pen, può operare soltanto nei confronti del condannato che, al momentodell’esecuzione di tale pena, si trovi in stato di libertà e va, invece, esclusa sel’interessato è già detenuto in carcere per un qualsiasi titolo legittimante laprivazione della libertà personale, essendo indifferente che si tratti di custodiacautelare per il medesimo fatto di reato, oppure di espiazione di pena definitivaper altro illecito già giudicato.

A tanto induce la considerazione della ratio delladisciplina, finalizzata a mantenere in libertà il soggetto che possa aspirareall’ammissione a una misura alternativa alla carcerazione sino a che nonintervenga la decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta formulata,esigenza che non può sussistere nei riguardi di chi si trovi già ristretto anche percausa diversa (Sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, Rv. 228157 –01; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri, Rv. 236413 - 01; Sez. 1, n. 52197del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458 - 01; Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325 - 01; Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid, Rv.283688 - 01).Come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, essendo ildetenuto in espiazione di pene inflitte per reati non ostativi alla fruizione di beneficipenitenziari, in quanto non rientranti nell’elenco di cui all’art. 4-bis Ord. pen., alcuninteresse concreto alla scissione del cumulo può vantare il condannato.Vale nella materia il principio generale secondo cui, una volta che sia statooperato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall’art. 663cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta nelle disposizioni agliartt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art.80 cod. pen., comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si considerano come “pena unica” per ogni effetto giuridico, comeprevisto dall'art. 76 cod. pen.: lo scioglimento del cumulo è legittimo quandooccorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di unbeneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reatoinclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis cit., sempre che il condannatoabbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 2285 del03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403 - 01; Sez. 1, n. 13041 del11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 – 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] lo scioglimento del cumulo disposto dal Procuratore della Repubblica presso ilmedesimo Tribunale con provvedimento del 10 ottobre 2025 in relazione alleseguenti pene:- anni quattro, mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed euro 21.200,00di multa, determinata con provvedimento di cumulo del 27 giugno 2023;- anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, inflitta consentenza del Tribunale di Foggia del 22 aprile 2024.Premesso che alla data del 10 ottobre 2025 il condannato doveva espiare unapena detentiva residua di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione, ilTribunale ha argomentato che la considerazione unitaria del titolo esecutivo alcuneffetto pregiudizievole comportava in vista dell’accesso a misure alternative o dellasospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc.pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAdamo Mollica, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito manifesta illogicitàdella motivazione, in quanto il mantenimento del cumulo preclude all’assistito lafruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente prospetta un interesse allo scioglimento del cumulo in vistadella concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.Va detto nondimeno che la pena residua da espiare alla data di emissioneprovvedimento di cumulo, pari ad anni due, mesi quattro e giorni venti direclusione, preclude l’accesso alla detenzione domiciliare cosiddetta generica, aisensi dell’art. 47 ter, comma 1-bis, Ord. pen., in quanto superiore alla soglia dianni due di pena detentiva.Essendo il condannato detenuto in carcere in coincidenza dellasopravvenienza del nuovo titolo, per quanto affermato nel provvedimentoimpugnato e non specificamente contestato in ricorso, l’ordine di esecuzione nonera sospendibile ai sensi del quinto comma dell’art. 656 cod. proc. pen., tantomeno ai sensi del decimo comma del medesimo articolo, disposizione riguardanteesclusivamente il detenuto che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggettodella condanna da eseguire.Questa Corte ha reiteratamente affermato che la sospensione dell’ordine diesecuzione di una pena detentiva breve, disciplinata dall’art. 656, comma 5, cod.proc. pen, può operare soltanto nei confronti del condannato che, al momentodell’esecuzione di tale pena, si trovi in stato di libertà e va, invece, esclusa sel’interessato è già detenuto in carcere per un qualsiasi titolo legittimante laprivazione della libertà personale, essendo indifferente che si tratti di custodiacautelare per il medesimo fatto di reato, oppure di espiazione di pena definitivaper altro illecito già giudicato. A tanto induce la considerazione della ratio delladisciplina, finalizzata a mantenere in libertà il soggetto che possa aspirareall’ammissione a una misura alternativa alla carcerazione sino a che nonintervenga la decisione della magistratura di sorveglianza sulla richiesta formulata,esigenza che non può sussistere nei riguardi di chi si trovi già ristretto anche percausa diversa (Sez. 1, n. 8720 del 03/12/2003, dep. 2004, Raffio, Rv. 228157 –01; Sez. 4, n. 18362 del 22/03/2007, Guarnieri, Rv. 236413 - 01; Sez. 1, n. 52197del 29/10/2014, Romano, Rv. 261458 - 01; Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267325 - 01; Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid, Rv.283688 - 01).Come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, essendo ildetenuto in espiazione di pene inflitte per reati non ostativi alla fruizione di beneficipenitenziari, in quanto non rientranti nell’elenco di cui all’art. 4-bis Ord. pen., alcuninteresse concreto alla scissione del cumulo può vantare il condannato.Vale nella materia il principio generale secondo cui, una volta che sia statooperato il cumulo materiale secondo le vincolanti prescrizioni dettate dall’art. 663cod. proc. pen., la disciplina del concorso di pene contenuta nelle disposizioni agliartt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dal successivo art.80 cod. pen., comporta che le pene detentive temporanee, inflitte con le distintesentenze, si considerano come “pena unica” per ogni effetto giuridico, comeprevisto dall'art. 76 cod. pen.: lo scioglimento del cumulo è legittimo quandooccorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di unbeneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reatoinclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis cit., sempre che il condannatoabbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 2285 del03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403 - 01; Sez. 1, n. 13041 del11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 – 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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