CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 30925/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 1 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che il difensore di fiducia risultava presente ad almeno alcune delle udienze del giudizio di primo grado; che deve essere ribadito che «la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado» (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Bianchi, Rv. 272025); - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il terzo e il quarto motivo sono inediti, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che, in ogni caso, la pena accessoria è fissata in misura non illegale e che, in ordine al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno reso congrua motivazione; - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M