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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14019/2026

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e pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuliana Fozzer-controricorrente-avverso la sentenza della CTR di Trento n. 48/2021 depositata il12/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

Con atto di accertamento n. 1320/2015 notificato il 28 maggio 2015, aseguito di dichiarazione di variazione ad istanza della CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova tramite il proprio tecnico, per intervenutaristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile inproprietà, l’Ufficio del Catasto della [OSCURATO:PERSONA] di Trento attribuivala rendita catastale dell’immobile sito in Gardolo (TN), via L. Caneppele44/1, part. 1185/1, sub. 9, foglio 6, PM 4, categoria catastale E/7, dedicatoesclusivamente al culto e non locato.

La proposta di rendita quantificataall’atto dell’istanza dalla Congregazione, pari ad euro 0,00, veniva rettificatadal predetto Ufficio in euro 5.621,73.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale accertamento e la CTP di Trentorigettava il ricorso con sentenza n. 238/2019 affermando, in particolare,che l'Ufficio del Catasto si era attenuto al d.m. 2 gennaio 1998 n. 28, ilquale prevede che gli edifici destinati al culto, classificati in categ.

E/7 edesclusi dall'applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale,non rientrino tra quelli da iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita(non contemplando l’art. 3, gli edifici di culto) e che ai sensi della circolaren. 20779 del 2001 la rendita fosse da ritenersi un'indicazione di tipoinventariale.

I giudici di primo grado richiamavano, altresì, alla circolareprot. n. 539346 del 15 settembre 2011 del [OSCURATO:PERSONA] della ProvinciaAutonoma di Trento, ribadita con successiva circolare dell’Agenzia Entrate -[OSCURATO:PERSONA] prot. n. 72799 del 27 maggio 2014,pedissequamente applicate, per prassi consolidata dell’[OSCURATO:PERSONA] diTrento, nell’attribuzione di tutti gli edifici di culto, senza contestazioni dellerispettive proprietà anche per il fatto che tali edifici sono esentati per leggedall’applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale.3.

La CTR di Trento, con la sentenza n. 48/1/2021, depositata in data 12maggio 2021 rigettava l’appello, precisando che l’atto in questione era daritenere adeguatamente motivato e che, alla luce delle disposizioni di cui alNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026r.d.l. n. 1939/652 ed al d.P.R. 1949/1142, tenuto, altresì, conto del d.m.1998/28 nonché del d.m. 1994/701, doveva ritenersi corretto l’operatodell’Ufficio, legittimato ad attribuire al bene una rendita catastale anchequando, come nel caso di specie, non ricorrono i presupposti perl'imposizione tributaria ex art. 37 d.P.R. 917/1986, non essendo il benelocato.4.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi illustrati con successiva memoria, la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova.5. [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha resistito con controricorso esuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla Congregazione ricorrente la quale, nella memoria ex art.380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazione dellapubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e della novitàdella questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con la precisazione che la sededell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente ineditee già assistite da un pregresso orientamento, cui la Corte fornisce il propriocontributo.

Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, ilNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026tema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza diquesta Corte.2.

Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso parte ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.

Assume che igiudici territoriali, erroneamente, avevano ritenuto l’avviso di accertamentocorrettamente motivato per il solo fatto di indicare una rendita catastalequantificata secondo le operazioni contenute nella relazione sinteticaallegata all’avviso medesimo, non considerando che l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento avrebbe per prima cosa dovutoillustrare, come imposto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, i presuppostidi fatto e, soprattutto, le ragioni giuridiche poste alla base della sua scelta,consistente proprio nel voler attribuire una rendita anche agli edifici di culto.2.1.

La parte ricorrente rileva, in particolare, l’insufficienza dellamotivazione dell’avviso di rendita su un punto decisivo della controversia,non ritenendo idonea, a tal fine, la mera indicazione relativa allaquantificazione secondo le operazioni contenute nella relazione sinteticaallegata, in quanto tale indicazione non potrebbe soddisfare “il diverso edulteriore onere motivazionale in merito alla scelta di attribuire una renditacatastale agli edifici di culto”.

Osserva, ancora, che i giudici di appelloavrebbero errato laddove avevano escluso l’insussistenza del lamentatovizio di motivazione affermando che la mancata indicazione nell’avviso deld.m. n. 28/1998, posto invece alla base della sentenza gravata, eraininfluente ai fini della motivazione dell’atto impositivo e che, nella specie,occorreva una adeguata motivazione dell’atto in quanto la differenza tra larendita proposta e quella rettificata non dipendeva “da una diversavalutazione tecnica“ riguardante il valore economico dei beni, ma da una“valutazione giuridica” (euro 5.621,37 – rendita attribuita a fronte dellarendita pari a 0 proposta dalla Congregazione), infine indicando qualeulteriore sintomo della violazione dell’onere motivazionale l’avvenutaNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento nel corso delgiudizio di primo grado mediante produzione del parere, di cui alla nota74742 del 6 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia del Territorio,asseritamente volto a fornire una giustificazione postuma del menzionatoavviso.2.2.

Il motivo è privo di pregio.In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez., 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 13agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib.,8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.,1° marzo 2025, n. 5449; Cass., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione del relativo avviso è, quindi, soddisfatto con lamera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe,consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti eNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili.

Per cui, i datiforniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformitàtra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., 1 febbraio 2022, n.3017; Cass., 1 marzo 2025, n. 5449).Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presuppostoed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non siNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., 21 luglio 2006, n.16824; Cass., 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., 14 maggio 2010, n.11804; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854;Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 12 giugno 2024, n. 16359).2.3.

Orbene nella fattispecie in disanima i dati forniti dalla contribuente nonsono stati disattesi, ma soltanto “rivalutati” dall'amministrazione finanziariacon riferimento all'attribuzione della rendita, risultando indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la relativadecisione, non sussistendo, nuovi elementi esterni o accertamenti ulteriorida compiere.2.4.

Esclusa ogni motivazione postuma dell’atto di rettifica per effetto dellaproduzione del parere, di cui alla nota 74742 del 6 aprile 2018 del Direttoredell'Agenzia del Territorio, appare evidente che la motivazione consentivain sé, in effetti, alla Congregazione contribuente di comprendere appieno leragioni, fattuali e giuridiche, del provvedimento e di difendersi in giudizio.3.

Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geovadeduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degliartt. 6, 9 e 10 del R.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 del d.p.r. n. 600 del1973 per avere la CTR illegittimamente stabilito che agli edifici di culto nonlocati, che neppure devono essere iscritti in catasto, possa e addiritturadebba essere attribuita una rendita catastale.3.1.

Tale motivo non coglie nel segno per le ragioni appresso specificate.3.2.

Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzo inauguratocon la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad unbene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenutocorretta una rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato daCass., 19/11/2024 n. 29823.3.3.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligodella dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c)i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;», esclusione confermata dall’art.8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catastoedilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (a tenore delquale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per lasingolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali[...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot. n.105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamente catastale,si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve esserecomunque associata una rendita ordinaria che, in considerazione dellarichiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 e dalle norme connesse allesempreché la relativa quantificazione sia stata individuata secondo criteri diragionevolezza, sulla base delle regole dell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta(Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, n. 3354;Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione della rendita nonesclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da un tributo in relazionealla speciale destinazione dell’immobile censito in catasto.

In tal senso, l’art.36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, secondocui: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto dilocazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio delculto», deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delleimposte dirette, non avendo alcuna attinenza con la rendita.

La dicotomiatra le nozioni di reddito e rendita è evidenziata anche dall’art. 25, comma1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, che definisce i redditi fondiari come«quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato chesono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto deiterreni o nel catasto edilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.3.4.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito non potendosi ritenere, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte ricorrente.Va osservato, in particolare, che la Congregazione ricorrente assume, insintesi, che nel caso degli edifici di culto, non essendo considerati gli stessi,di per sé, produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986,se non sono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuireuna rendita catastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbeconfermato dall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobileinadatto a produrre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, edall’art. 6 del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie diimmobili non espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizionein catasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 delNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20261941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per la maggior partedegli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E è richiestal’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nello specifico casoriferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione quali opere pubblichea servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità di produrre reddito,in quanto autonomia funzionale e reddituale, la determinazione della renditaavviene in un solo caso, quello in cui l’immobile sia oggetto di un contrattodi locazione.

Evidenzia che il fulcro dell’argomentazione dell’Ufficio risiedenell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologiedi immobili da iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es.fabbricati in corso di costruzione, lastrici solari), tesi che non considera cheil d.m. citato è una fonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale,non può derogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fontidi rango primario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la ricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata per effetto delladecisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nel territorio.3.5.

Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di una renditanon incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti elocali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una renditacatastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale epresupposto d’imposta occorre, poi, ricordare che è principio consolidatodella giurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca unvalore tecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazioneNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026del patrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né unpresupposto d’imposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali soprarichiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di una rendita catastale nondetermina né può determinare la trasformazione di un immobile esente inimmobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edifici destinatiesclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva efunzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontaredella rendita eventualmente attribuita.

Pertanto, l’eventuale presenza direndita catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.3.6.

Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative sulla quale la Congregazione ha insistito, sulla base delleconsiderazioni sopra formulate dovendosi ribadire che in forza allanormativa catastale sopra richiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 esentano gli edifici diculto sia dall’imposizione, in ragione della loro specifica destinazione d’uso,sia dall’iscrizione in catasto in ragione della mancanza di produttività inassenza di locazione, tali esenzioni non implicano l’esclusione della facoltàdell’ente religioso di procedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici egestionali ed, in questa diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle normeappositamente contemplate volte a realizzare il coordinamento con i principivigenti in materia di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi diesenzione previste in relazione a particolari tipologie di beni.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20263.7.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali,sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m. 28/1998, conOccorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m. n.28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.3.8.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte ricorrente, relative allemodalità di determinazione della rendita catastale degli immobili delleNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientare l’interpretazionedella disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, al complessodelle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità di redazionerisultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inassenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da una parte,le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque, uncriterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sotto altroprofilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operative circale metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastale nei casiin cui essa debba essere determinata.

Ne discende che le due normativenon interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinano profilidifferenti e tra loro complementari della medesima materia: le primedella valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta si limita aNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione della renditacatastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione della rendita.3.9.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigoredal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità.

2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sonoraggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categoriecomprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere daifabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliari che,per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi,quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'eserciziopubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed il successivo art. 30avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale di immobili adestinazione speciale o particolare” precisa: “Le tariffe non si determinanoper le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delleunità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, constima diretta per ogni singola unità”.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20263.10.

Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisive aifini che occupano da parte ricorrente.Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)3.11.

Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittidell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di cultoaccettati dall’ Ufficio.Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativaad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel casodi specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è,in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr.

Corte EDU,Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.

Inverose da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo la normativa inesame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo al perseguimentodi scopi religiosi, la parte ricorrente evoca profili di discriminazione religiosache non appaiono in discussione nel caso di specie atteso che, nel presentegiudizio, si tratta semplicemente di un avviso di rettifica del valoreNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarato rispetto ad ud edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.3.12.

In conclusione il secondo motivo va rigettato dovendosi ribadire ilseguente principio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazionecatastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamenteessere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastalidi riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (exart. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoriae della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazionefinanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701».4.

Il terzo motivo, in forza del quale la parte deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100c.p.c. osservando che la sentenza di appello aveva “per quanto soloapparentemente”, escluso l’interesse ad agire della Congregazione convalutazione errata ed illegittima, va ritenuto inammissibile per carenza diinteresse ad impugnare in quanto, come prospettato dalla stessa partericorrente, tale passaggio motivazionale costituisce un mero obiter dictum,come tale privo di rilievo decisorio.5.

In conclusione il ricorso va rigettato.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20265.1.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la compensazione tra leparti delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuliana Fozzer-controricorrente-avverso la sentenza della CTR di Trento n. 48/2021 depositata il12/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con atto di accertamento n. 1320/2015 notificato il 28 maggio 2015, aseguito di dichiarazione di variazione ad istanza della CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova tramite il proprio tecnico, per intervenutaristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile inproprietà, l’Ufficio del Catasto della [OSCURATO:PERSONA] di Trento attribuivala rendita catastale dell’immobile sito in Gardolo (TN), via L. Caneppele44/1, part. 1185/1, sub. 9, foglio 6, PM 4, categoria catastale E/7, dedicatoesclusivamente al culto e non locato. La proposta di rendita quantificataall’atto dell’istanza dalla Congregazione, pari ad euro 0,00, veniva rettificatadal predetto Ufficio in euro 5.621,73.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale accertamento e la CTP di Trentorigettava il ricorso con sentenza n. 238/2019 affermando, in particolare,che l'Ufficio del Catasto si era attenuto al d.m. 2 gennaio 1998 n. 28, ilquale prevede che gli edifici destinati al culto, classificati in categ. E/7 edesclusi dall'applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale,non rientrino tra quelli da iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita(non contemplando l’art. 3, gli edifici di culto) e che ai sensi della circolaren. 20779 del 2001 la rendita fosse da ritenersi un'indicazione di tipoinventariale. I giudici di primo grado richiamavano, altresì, alla circolareprot. n. 539346 del 15 settembre 2011 del [OSCURATO:PERSONA] della ProvinciaAutonoma di Trento, ribadita con successiva circolare dell’Agenzia Entrate -[OSCURATO:PERSONA] prot. n. 72799 del 27 maggio 2014,pedissequamente applicate, per prassi consolidata dell’[OSCURATO:PERSONA] diTrento, nell’attribuzione di tutti gli edifici di culto, senza contestazioni dellerispettive proprietà anche per il fatto che tali edifici sono esentati per leggedall’applicazione di qualsiasi forma di tassazione locale o nazionale.3. La CTR di Trento, con la sentenza n. 48/1/2021, depositata in data 12maggio 2021 rigettava l’appello, precisando che l’atto in questione era daritenere adeguatamente motivato e che, alla luce delle disposizioni di cui alNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026r.d.l. n. 1939/652 ed al d.P.R. 1949/1142, tenuto, altresì, conto del d.m.1998/28 nonché del d.m. 1994/701, doveva ritenersi corretto l’operatodell’Ufficio, legittimato ad attribuire al bene una rendita catastale anchequando, come nel caso di specie, non ricorrono i presupposti perl'imposizione tributaria ex art. 37 d.P.R. 917/1986, non essendo il benelocato.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base ditre motivi illustrati con successiva memoria, la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova.5. [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha resistito con controricorso esuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesa l’istanzaavanzata dalla Congregazione ricorrente la quale, nella memoria ex art.380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la fissazione dellapubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievo e della novitàdella questione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio diuna valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazionein pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 -nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre 2024, nn. 24033, 24042e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), con la precisazione che la sededell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con lastatuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente ineditee già assistite da un pregresso orientamento, cui la Corte fornisce il propriocontributo. Peraltro, nel caso di specie, come di seguito sarà evidenziato, ilNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026tema oggetto del giudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza diquesta Corte.2. Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso parte ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Assume che igiudici territoriali, erroneamente, avevano ritenuto l’avviso di accertamentocorrettamente motivato per il solo fatto di indicare una rendita catastalequantificata secondo le operazioni contenute nella relazione sinteticaallegata all’avviso medesimo, non considerando che l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Trento avrebbe per prima cosa dovutoillustrare, come imposto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, i presuppostidi fatto e, soprattutto, le ragioni giuridiche poste alla base della sua scelta,consistente proprio nel voler attribuire una rendita anche agli edifici di culto.2.1. La parte ricorrente rileva, in particolare, l’insufficienza dellamotivazione dell’avviso di rendita su un punto decisivo della controversia,non ritenendo idonea, a tal fine, la mera indicazione relativa allaquantificazione secondo le operazioni contenute nella relazione sinteticaallegata, in quanto tale indicazione non potrebbe soddisfare “il diverso edulteriore onere motivazionale in merito alla scelta di attribuire una renditacatastale agli edifici di culto”. Osserva, ancora, che i giudici di appelloavrebbero errato laddove avevano escluso l’insussistenza del lamentatovizio di motivazione affermando che la mancata indicazione nell’avviso deld.m. n. 28/1998, posto invece alla base della sentenza gravata, eraininfluente ai fini della motivazione dell’atto impositivo e che, nella specie,occorreva una adeguata motivazione dell’atto in quanto la differenza tra larendita proposta e quella rettificata non dipendeva “da una diversavalutazione tecnica“ riguardante il valore economico dei beni, ma da una“valutazione giuridica” (euro 5.621,37 – rendita attribuita a fronte dellarendita pari a 0 proposta dalla Congregazione), infine indicando qualeulteriore sintomo della violazione dell’onere motivazionale l’avvenutaNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento nel corso delgiudizio di primo grado mediante produzione del parere, di cui alla nota74742 del 6 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia del Territorio,asseritamente volto a fornire una giustificazione postuma del menzionatoavviso.2.2. Il motivo è privo di pregio.In tema di classamento di immobili va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez., 31ottobre 2014, n. 23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7dicembre 2018, n. 31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 13agosto 2020, n. 17016; Cass. 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass. 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib.,8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass. 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.,1° marzo 2025, n. 5449; Cass., 10 aprile 2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione del relativo avviso è, quindi, soddisfatto con lamera indicazione dei dati amministrativo–censuari (categoria, classe,consistenza, superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti eNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili. Per cui, i datiforniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzionedella categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.Dunque, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformitàtra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, graficie planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., 1 febbraio 2022, n.3017; Cass., 1 marzo 2025, n. 5449).Può aggiungersi che, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobiliclassificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presuppostoed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non siNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., 21 luglio 2006, n.16824; Cass., 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., 14 maggio 2010, n.11804; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 16 aprile 2020, n. 7854;Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., 12 giugno 2024, n. 16359).2.3. Orbene nella fattispecie in disanima i dati forniti dalla contribuente nonsono stati disattesi, ma soltanto “rivalutati” dall'amministrazione finanziariacon riferimento all'attribuzione della rendita, risultando indicati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la relativadecisione, non sussistendo, nuovi elementi esterni o accertamenti ulteriorida compiere.2.4. Esclusa ogni motivazione postuma dell’atto di rettifica per effetto dellaproduzione del parere, di cui alla nota 74742 del 6 aprile 2018 del Direttoredell'Agenzia del Territorio, appare evidente che la motivazione consentivain sé, in effetti, alla Congregazione contribuente di comprendere appieno leragioni, fattuali e giuridiche, del provvedimento e di difendersi in giudizio.3. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geovadeduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degliartt. 6, 9 e 10 del R.d.l. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 del d.p.r. n. 600 del1973 per avere la CTR illegittimamente stabilito che agli edifici di culto nonlocati, che neppure devono essere iscritti in catasto, possa e addiritturadebba essere attribuita una rendita catastale.3.1. Tale motivo non coglie nel segno per le ragioni appresso specificate.3.2. Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzo inauguratocon la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad unbene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenutocorretta una rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato daCass., 19/11/2024 n. 29823.3.3. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussiste l’obbligodella dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l.13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti a dichiarazione: [...] c)i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;», esclusione confermata dall’art.8, seconda parte, del regolamento per la formazione del nuovo catastoedilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (a tenore delquale: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per lasingolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali[...] fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non ha ricompreso gliedifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencati soltanto «[...] iseguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o didefinizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, acausa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ServiziCatastali Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2018, prot. n.105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilo strettamente catastale,si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, deve esserecomunque associata una rendita ordinaria che, in considerazione dellarichiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 e dalle norme connesse allesempreché la relativa quantificazione sia stata individuata secondo criteri diragionevolezza, sulla base delle regole dell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta(Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015, n. 3354;Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione della rendita nonesclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da un tributo in relazionealla speciale destinazione dell’immobile censito in catasto. In tal senso, l’art.36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, secondocui: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto dilocazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio delculto», deve essere riferito al reddito costituente il presupposto delleimposte dirette, non avendo alcuna attinenza con la rendita. La dicotomiatra le nozioni di reddito e rendita è evidenziata anche dall’art. 25, comma1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, che definisce i redditi fondiari come«quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato chesono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto deiterreni o nel catasto edilizio urbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalladichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento delclassamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia purea soli fini statistico–inventariali.3.4. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito non potendosi ritenere, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte ricorrente.Va osservato, in particolare, che la Congregazione ricorrente assume, insintesi, che nel caso degli edifici di culto, non essendo considerati gli stessi,di per sé, produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986,se non sono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuireuna rendita catastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbeconfermato dall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobileinadatto a produrre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, edall’art. 6 del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie diimmobili non espressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizionein catasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 delNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20261941 del Ministero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per la maggior partedegli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E è richiestal’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nello specifico casoriferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione quali opere pubblichea servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità di produrre reddito,in quanto autonomia funzionale e reddituale, la determinazione della renditaavviene in un solo caso, quello in cui l’immobile sia oggetto di un contrattodi locazione. Evidenzia che il fulcro dell’argomentazione dell’Ufficio risiedenell’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologiedi immobili da iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es.fabbricati in corso di costruzione, lastrici solari), tesi che non considera cheil d.m. citato è una fonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale,non può derogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fontidi rango primario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Inoltre la ricorrente lamenta che sarebbe stata discriminata per effetto delladecisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presenti nel territorio.3.5. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di una renditanon incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributi diretti elocali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha una renditacatastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastale epresupposto d’imposta occorre, poi, ricordare che è principio consolidatodella giurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca unvalore tecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazioneNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026del patrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita ed esenzionedall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazioned’uso, in quanto la rendita catastale non costituisce un’imposta né unpresupposto d’imposta, sulla scorta dei principi giurisprudenziali soprarichiamati. Ne deriva che l’attribuzione di una rendita catastale nondetermina né può determinare la trasformazione di un immobile esente inimmobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edifici destinatiesclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazione oggettiva efunzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, né dall’ammontaredella rendita eventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza direndita catastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.3.6. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avviso diquesto Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative sulla quale la Congregazione ha insistito, sulla base delleconsiderazioni sopra formulate dovendosi ribadire che in forza allanormativa catastale sopra richiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/1939, comma 3, e l’art. 36 del d.P.R. n. 917/1986 esentano gli edifici diculto sia dall’imposizione, in ragione della loro specifica destinazione d’uso,sia dall’iscrizione in catasto in ragione della mancanza di produttività inassenza di locazione, tali esenzioni non implicano l’esclusione della facoltàdell’ente religioso di procedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici egestionali ed, in questa diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle normeappositamente contemplate volte a realizzare il coordinamento con i principivigenti in materia di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi diesenzione previste in relazione a particolari tipologie di beni.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20263.7. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali,sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m. 28/1998, conOccorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui al d.m. n.28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano tale coordinamento nelcaso specifico dell’iscrizione in catasto di un bene esentato, ammessodall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai fini civilistici, conindicazione da parte dello stesso di quella che ritenga essere la renditaNella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamente sussistentee connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile, condizione cheancorché possa non essere concreta e attuale, non di meno potrebberealizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di una rendita.3.8. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte ricorrente, relative allemodalità di determinazione della rendita catastale degli immobili delleNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura e contenuti,ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientare l’interpretazionedella disciplina catastale dei beni di culto.Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessa dettaistruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo,le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare la disciplina deicasi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni di culto, al complessodelle norme sopra richiamate, rispetto alle quali le modalità di redazionerisultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia delle fontinormative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 – benidestinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del 1994,che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catasto anche inassenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: da una parte,le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che, ai finidell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi di renditacatastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo, dunque, uncriterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali; sotto altroprofilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente sul diverso esuccessivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazioni operative circale metodologie da adottare per l’attribuzione della rendita catastale nei casiin cui essa debba essere determinata. Ne discende che le due normativenon interferiscono fra di loro, atteso che le stesse disciplinano profilidifferenti e tra loro complementari della medesima materia: le primedella valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolare suddetta si limita aNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazione della renditacatastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazione della rendita.3.9. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigoredal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sonoraggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categoriecomprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere daifabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruitiper le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e nonsuscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliari che,per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi,quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna,marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'eserciziopubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed il successivo art. 30avente ad oggetto “Determinazione della rendita catastale di immobili adestinazione speciale o particolare” precisa: “Le tariffe non si determinanoper le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delleunità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, constima diretta per ogni singola unità”.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20263.10. Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque, sempresopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941, ritenute decisive aifini che occupano da parte ricorrente.Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)3.11. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione della normativasovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 Convenzione Europea dei dirittidell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea ed art. 10Trattato Funzionamento Unione Europea in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di cultoaccettati dall’ Ufficio.Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025 relativaad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni diGeova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire in rilievo, nel casodi specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte in materia fiscale, che è,in linea generale, sottratta dalla nozione di diritti civili (cfr. Corte EDU,Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, ma senzaspiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie. Inverose da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo la normativa inesame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo al perseguimentodi scopi religiosi, la parte ricorrente evoca profili di discriminazione religiosache non appaiono in discussione nel caso di specie atteso che, nel presentegiudizio, si tratta semplicemente di un avviso di rettifica del valoreNumero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarato rispetto ad ud edificio adibito al culto rientrante nella categoriaE/7, questione di applicazione generale nei confronti di tutti i potenzialicontribuenti, e del tutto avulsa dalla religione professata dell’enteinteressato.3.12. In conclusione il secondo motivo va rigettato dovendosi ribadire ilseguente principio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazionecatastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamenteessere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastalidi riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione (exart. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione della categoriae della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllo dell’amministrazionefinanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, deld.m. 19 aprile 1994, n. 701».4. Il terzo motivo, in forza del quale la parte deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100c.p.c. osservando che la sentenza di appello aveva “per quanto soloapparentemente”, escluso l’interesse ad agire della Congregazione convalutazione errata ed illegittima, va ritenuto inammissibile per carenza diinteresse ad impugnare in quanto, come prospettato dalla stessa partericorrente, tale passaggio motivazionale costituisce un mero obiter dictum,come tale privo di rilievo decisorio.5. In conclusione il ricorso va rigettato.Numero registro generale 31833/2021Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 14019/2026Data pubblicazione 13/05/20265.1. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la compensazione tra leparti delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris