CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A.M. Bruma, difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso ch'iedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla statuizione penale, dichiarando non doversi procedere con riferimento al reato del capo 1) perché estinto per prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 16 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Padova aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato al reato di cui agli artt. 110 e 319- quater cod. pen. per avere, in qualità di consigliere con delega ai lavori pubblici del comune di [OSCURATO:PERSONA] e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sindaco di tale comune, abusando delle loro qualità e poteri, indotto l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a versare loro la somma di 1.100 euro nonché ad effettuare lavori in alcuni immobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori di manutenzione stradale di quell'ente; - e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suddetto reato del capo 1) di cui agli artt. 110 e 319-quater cod. pen., per avere, nel periodo a partire dal novembre 2012, quale amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA]., corrisposto a [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di [OSCURATO:PERSONA], a più riprese 39.982,00 euro, pari al 15% del valore dell'appalto assegnato alla predetta società dal comune di [OSCURATO:PERSONA] (facendole risultare come pagamento di prestazioni professionali di cui ad una fattura emessa da altre società), in quanto indotto dal Claudio e dal Bordin che, abusando delle loro qualità e poteri, avevano proposto al [OSCURATO:PERSONA] l'assegnazione di quell'appalto per la ristrutturazione del sistema di pannelli luminosi, chiedendogli la corresponsione di quella percentuale e facendo capire che se non avesse accettato di pagare, si sarebbero rivolti ad altri. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la specifica doglianza formulata con l'appello circa la mancanza di una adeguata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], chiamante in correità, la cui posizione processuale era stata definita in un separato procedimento. 2.2. Vizio di motivazione, per travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna di primo grado, benché fosse risultato che al momento della dazione della somma di denaro l'imprenditore Pedron aveva già ricevuto l'affidamento dell'appalto promessogli e si fosse determinato a quel versamento nella prospettiva di ricevere successivamente altri indeterminati "favori". 2.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito valorizzato a fini di prova a carico le dichiarazioni della teste Meneghini, nonostante si fosse trattato di indicazioni generiche, imprecise circa l'atteggiamento avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui le aveva fatto delle confidenze, ovvero irrilevanti perché concernenti un episodio, quello di un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pedron a casa del primo, "slegato" dal contesto della vicenda. 3. Contro la stessa sentenza ha presentato ricorso anche il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto, con un unico articolato punto, il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, e l'omessa valutazione di prove decisive, per avere la Corte di appello errato nella qualificazione giuridica dei fatti accertati, che si sarebbero dovuti inscrivere nella diversa ipotesi di concussione: tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] "era stato messo con le spalle al muro" in quanto era stato costretto dal Claudio e dal Bordin, i quali avevano tenuto un atteggiamento arrogante, ad effettuare la dazione delle somme indicate nell'imputazione per evitare di "rimanere fuori dai giochi" delle assegnazioni degli appalti pubblici; che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] era stato posto di fronte a una alternativa secca, quella di cedere a quelle pretese o di subire il male minacciato di essere escluso dalla partecipazione alla gara, perché non accettando le proposte dei due pubblici agenti, "non avrebbe lavorato con quel comune" (circostanze risultanti dalle dichiarazioni dei testi Foresti e Riboli, che non erano state valutate nella loro interezza dai giudici di merito); ed ancora, che il Claudio aveva, in quella maniera, voluto anche approfittare della situazione di grave difficoltà economica in cui all'epoca si trovava la società del [OSCURATO:PERSONA], che aveva contributo a limitare la libertà di autodeterminazione di quest'ultimo. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto essendo fondato il primo motivo dedotto (con assorbimento dell'esame dei restanti due motivi). A fronte di una specifica e articolata doglianza formulata con l'atto di appello, con la quale il difensore dell'imputato aveva lamentato la mancata ovvero la errata applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella valutazione che il giudice di primo grado aveva fatto delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (sia per la verifica dell'attendibilità soggettiva e intrinseca delle propalazioni, sia per il controllo della attendibilità estrinseca - pagg. 6-7, atto di appello), nella sentenza gravata difetta del tutto l'esame di tale censura, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che il Pedron era stato esaminato come testimone assistito, avendo definito la propria posizione processuale in altro procedimento con una sentenza di applicazione di pena (v. pag. 17 sent. impug.). Ora, premesso che nel caso delle persone giudicate in un procedimento connesso per la valutazione delle relative dichiarazioni accusatorie è applicabile comunque l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., giusta l'espresso rinvio a tale disposizione operato dal comma 6 dell'art. 197-bis dello stesso codice di rito, non può ritenersi adeguatamente motivata la sentenza della Corte di appello di Venezia nel momento in cui ha sostenuto che le indicazioni del Pedron fossero state riscontrate dalla deposizione della teste Meneghini, in quanto è stata omessa una qualsivoglia verifica circa la credibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni rese da quel coimputato, costituenti la principale fonte di prova a carico dell'odierno ricorrente. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 2.1. Le doglianze difensive, nella parte in cui sembra attingere la statuizione penale contenuta nella sentenza impugnata, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto formulate in assenza dell'indicazione di elementi di giudizio idonei, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ovvero l'incontrovertibile insussistenza del fatto o la non attribuibilità del medesimo all'imputato: dunque, a far prevalere una formula di proscioglimento nel merito alla già intervenuta declaratoria di una immediata causa di non punibilità.A ciò si aggiunga che la Corte veneziana aveva espressamente escluso che con l'atto di appello fosse stata devoluta una specifica questione sulla responsabilità penale dell'imputato (v. pagg. 15 e 20). 2.2. Sono ugualmente inammissibili le questioni che, in relazione alle statuizioni civili, sono state poste dalla difesa in termini di omessa valutazione di una prova decisiva e di travisamento dei fatti. Quanto alla prima di tali censure, è sufficiente rilevare come l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., qualifica come possibile motivo di ricorso la mancata assunzione di una prova decisiva, mentre l'omessa valutazione di una prova indicata come decisiva potrebbe eventualmente finire per refluire nell'analisi di un possibile vizio di motivazione. D'altro canto, non è possibile dedurre con il ricorso per cassazione il mero travisamento dei fatti, essendo pacifico che, in base all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è consentito dedurre con il ricorso per cassazione solamente il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, mentre non è consentito dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Sotto questo punto di vista, l'impugnazione risulta ugualmente inammissibile, perché caratterizzata dalla fedele riproposizione delle stesse identiche censure che erano state formulate con l'atto di appello, senza in alcun modo considerare ovvero senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni che la Corte di merito aveva esposto per ritenere quei motivi infondati. Rappresenta, infatti, un pacifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a pedissequamente replicare le medesime ragioni e gli stessi argomenti già illustrati in atti presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle ragioni e argomenti abbia puntualmente disatteso (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247741). 2.3. Tuttavia, al di là della formale enunciazione delle doglianze rappresentante in termini di vizi di motivazione a fronte di un apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcuna incongruenza o altra forma di manifesta illogicità, va rilevato come il motivo formulato con il ricorso attenga nella sostanza all'erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati, sub specie di violazione delle norme di diritto penale sostanziale richiamate, per una asserita non corretta interpretazione del precetto incriminatrice ovvero per l'assenza di corrispondenza tra previsione di quella norma e fatto rappresentato. Così intesa la censura difensiva risulta infondata. In punto di fatto risulta accertato che - nel periodo successivo al 28 novembre 2012, data dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 - il [OSCURATO:PERSONA] aveva versato a più riprese ai sindaci Claudio e Bordin la somma di denaro indicata nel capo d'imputazione, dopo aver ricevuto la proposta dell'assegnazione alla sua società Aesys (di cui egli, [OSCURATO:PERSONA], era amministratore) di appalti per la realizzazione di lavori di ristrutturazione della cartellonistica da parte dei comuni di Montegrotto e [OSCURATO:PERSONA]. Ora, l'odierno ricorrente non ha negato la circostanza di aver eseguito quei versamenti in favore dei due sindaci, ma ha sostenuto di essere stato vittima di una richiesta costrittiva, che lo aveva privato di qualsivoglia libertà di autodeterminazione, perché quei pubblici ufficiali l'avevano posto di fronte alla alternativa secca di versare quanto da loro richiesto o di subire la esclusione dalle gare di appalto; costrizione esercitata, si è sostenuto, non con una forma di abuso induttivo, cioè con modalità di persuasione o di suggestione, ma in forma di minaccia, con la prospettazione del male ingiusto di escluderlo da qualsivoglia gara pubblica, che i due autori della richiesta di denaro gli avevano rivolto ben sapendo che la sua impresa si trovava in quel periodo in una situazione di grave difficoltà economica. La difesa, però, ha omesso di mettere in discussione una specifica e, per certi versi, dirimente circostanza comprovata dalle carte del processo, e cioè che, fin da primo contatto del sindaco Claudio con un dipendente della società del [OSCURATO:PERSONA], la proposta era stata quella di aggiudicare la gara di appalto in argomento direttamente a tale impresa collettiva, cioè di fare vincere alla stessa la gara laddove gli fosse riconosciuto il pagamento di una quota dei relativi introiti; e che il Claudio aveva successivamente precisato, nel corso di un incontro con [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'odierno ricorrente, all'epoca legale rappresentante dell'Aesys, che aveva poi affidato la gestione della questione direttamente al figlio Giuseppe) che quelle erano "le regole" da rispettare, che altrimenti l'interlocutore sarebbe rimasto "fuori dai giochi". Alla luce di tali dati informativi, dunque della accertata esistenza di un collegamento tra le pretese abusivamente formulate dai pubblici agenti nei riguardi dei privati e l'indebito vantaggio che questi avrebbero potuto ottenere accettando il pagamento di quanto richiesto, va ritenuta la correttezza giuridica della scelta operata dai giudici di merito circa la qualificazione dei fatti accertati. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 -quater cod. pen., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e che si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008). Tuttavia, in tale sentenza le Sezioni Unite hanno pure puntualizzato che la circostanza che il privato, destinatario della pretesa di una prestazione non dovuta, sia stato anche animato dal desiderio di perseguire un indebito vantaggio, può oggettivamente porre quale dubbio sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 319 -quater cod. pen., sicché la valutazione va fatta situazione per situazione. E ciò perché, si è evidenziato, la realtà può proporre casi nelle quali l'applicazione di quel criterio generale necessita di un adeguamento in vicende, per così dire, 'grigie' o 'intermedie' nelle quali la differenziazione tra la minaccia di un danno antigiuridico e la prospettazione di un vantaggio indebito non è netta, potendo tali fattori coesistere: casi, ad esempio, di minaccia-offerta, in cui - si legge nella sentenza delle Sezioni Unite 'Maldera - "il pubblico agente non si sia limitato a minacciare un danno ingiusto, ma abbia allettato contestualmente il suo interlocutore con la promessa di un vantaggio indebito", nei quali occorre "un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta", per comprendere se "il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia". Al riguardo, si è perciò convincentemente chiarito che solo qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si sia accompagnato anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 38863 del 28/09/2021, Costantini, Rv. 281994; Sez. 6, Sentenza n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503). Alla luce di tali principi, va riconosciuta la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti di causa nella sentenza della Corte di appello di Venezia: avendo i giudici di merito efficacemente puntualizzato come, pur in un contesto caratterizzato da uno squilibrio tra le posizione dei pubblici agenti e quelle dei privati, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere intesa non come quella della vittima di un abuso costrittivo, ma come quella del destinatario di un abuso induttivo, al quale avrebbe potuto resistere rifiutando la promessa e la dazione di quella somma di denaro. La vicenda, dunque, aveva integrato gli estremi di una induzione indebita ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., in quanto - come è stato congruamente spiegato - il [OSCURATO:PERSONA] si era determinato ad effettuare il versamento di quanto preteso dai due pubblici agenti non perché, se non avesse accettato, la sua società, che pure in quel periodo aveva per altre ragioni una qualche difficoltà finanziaria, sarebbe stata costretta alla chiusura, ben potendo continuare a partecipare ad altre gare di appalto di lavori pubblici così come aveva reiteratamente fatto in precedenza; ma perché, e in misura più rilevante, perché era stato indotto a conseguire un immediato e consistente tornaconto personale, un indebito vantaggio derivante dall'assegnazione di quell'appalto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che il sindaco aveva promesso di affidargli e che gli era stato poi assegnato, evidentemente in pregiudizio di altre imprese concorrenti potenzialmente interessate. 2.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifus