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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21215/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18 maggio 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 5 luglio 2019 per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., difetta di interesse, in quanto iI suo accoglimento non comporterebbe esiti più favorevoli per il ricorrente, trattandosi di reato più gravemente sanzionato. -Considerato che il secondo motivo, il quale denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata la quale ha in modo logico, esaustivo e non contraddittorio giustificato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità alla luce della protrazione della condotta penalmente rilevante e alla indicazione delle esatte generalità solo dopo un dispiego consistente ed evitabile di tempo ed energie degli agenti. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il c igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18 maggio 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 5 luglio 2019 per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., difetta di interesse, in quanto iI suo accoglimento non comporterebbe esiti più favorevoli per il ricorrente, trattandosi di reato più gravemente sanzionato. -Considerato che il secondo motivo, il quale denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata la quale ha in modo logico, esaustivo e non contraddittorio giustificato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità alla luce della protrazione della condotta penalmente rilevante e alla indicazione delle esatte generalità solo dopo un dispiego consistente ed evitabile di tempo ed energie degli agenti. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il c igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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