CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 34275/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 08 aprile 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, per il reato di cui agli artt. 89 cod. pen., 423 cod. pen., commesso il 25/05/2022, provocando incendi mediante l'appiccamento del fuoco ai rifiuti accumulati in appositi bidoni; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici ritenuto provata la propria responsabilità nonostante un quadro indiziario insufficiente e generico, e senza esaminare tutti i punti contestati con l'atto di appello, e per avere omesso di motivare la mancata concessione della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulle aggravanti contestate; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in tutti i suoi motivi: - il primo motivo è inammissibile perché diretto a chiedere a questa Corte una diversa valutazione del quadro indiziario, mentre si è costantemente affermato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747), e la sentenza impugnata motiva ampiamente la rilevanza dei vari indizi, se esaminati nel loro complesso, superando le doglianze in merito alla testimonianza del Graziano, all'orario dei fatti, e alla astratta possibilità della responsabilità di altre persone, in quanto non presenti; - il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato, perché la sentenza ha fornito una motivazione completa, logica e non contraddittoria della decisione di valutare l'attenuante solo equivalente alle aggravanti, e si sottrae al sindacato di legittimità sulla base del principio, stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, secondo cui «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, avendo la sentenza ad oggetto una condizione personale del ricorrente, attinente alla sua salute, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]