CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Procura della Rpubblica di Bologna [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Armando e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato al Tribunale di Bologna, sezione riesame misure cautelari, appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il P.m. procedente aveva rigettato una istanza di revoca del sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bologna con provvedimento del 22/02/2021. Il Tribunale, ritenuta la non appellabilità del provvedimento impugnato, ha disposto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trasmettersi gli atti a questa Corte per la decisione, sul presupposto dell'abnormità di esso. [OSCURATO:PERSONA] Il provvedimento impugnato, con il quale il pubblico ministero ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dai ricorrenti, è abnorme. 1. Questa Corte (Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Croceri, Rv. 272698 - 01) è, infatti, ferma nel ritenere che è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico ministero, in luogo di trasmettere al G.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, in quanto provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice. Ferma la legittimità dell'espressione del parere negativo all'accoglimento dell'istanza degli indagati, l'abnormità sussistente riguarda le conseguenze che il P.m. ha ritenuto di trarre da tale parere negativo, ovvero il rigetto dell'istanza. 1.1. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi direttamente al Tribunale di Bologna (ufficio del giudice per le indagini preliminari), perché, preso atto del parere negativo del P.m., proceda alla valutazione in merito all'istanza di revoca proposta dai ricorrenti. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna. Così de iso il 30/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiil [OSCURATO:PERSONA] liere esten