CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 32884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 9 gennaio 2026 il GIP del Tribunale di Bari –quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda di riconoscimento dellacontinuazione – tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili – introdotta daColangelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] reato più grave il sequestro di persona a scopo di estorsione(sentenza irrevocabile in data 17.07.2020), il GIP ha quantificato la penacomplessiva in anni diciannove e mesi uno di reclusione.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si dirige alle modalità di determinazione deltrattamento sanzionatorio, con denuncia di violazione di legge .In particolare la censura riguarda l’incremento di pena derivante dallasentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 23.1.2025, emessa aseguito di rito abbreviato in epoca posteriore alla vigenza del d.lgs. n.150 del2022. Nel calcolo di detto incremento non si è tenuto conto della mancataproposizione dell’appello, con necessità di applicare ulteriore effetto premiale exart.442 comma 2 bis cod.proc.pen. .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Nella determinazione della pena correlata al riconoscimento dellacontinuazione il giudice della esecuzione ha quantificato l’apporto del reato-satellite giudicato con la sentenza del 23 gennaio 2025 nella misura di anni tre emesi nove di reclusione (già ridotta per il rito prescelto).Tuttavia per tale segmento del reato continuato occorre considerare edapplicare l’ulteriore effetto premiale (riduzione pari ad un sesto) correlato allamancata impugnazione, ai sensi dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc.pen. .L’apporto del reato-satellite va pertanto quantificato in questa sede di legittimità(trattandosi di mera operazione algebrica) nella misura di anni tre, mesi uno egiorni quindici di reclusione. L’effetto finale è pertanto quello indicato neldispositivo della presente decisione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della penache ridetermina in complessivi anni 18, mesi 5 e giorni 15 di reclusione.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]