CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 21/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, in data 25/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e, concessa l'attenuante di cui all'art. 5 stessa legge equivalente alla recidiva, riduceva la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 1.150 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito zi pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso