CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27050/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza resa in sede di rito abbreviato il 13 luglio 2020 dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione e 11.555,55 euro di multa la pena irrogatagli in relazione al reato ex art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Noto il 16 aprile 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, sussistendone gli elementi costitutivi, essendosi in presenza di una marginale e non professionale attività di vendita di cocaina. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. E invero, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Tale approdo interpretativo è stato sviluppato ulteriormente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si è precisato che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere complessiva, il che significa abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma, allo stesso tempo, ciò significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo, nel senso che il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso; il percorso valutativo così ricostruito si riflette nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai fr sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, il che vuol dire che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. Ora, alla luce di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che il diniego da parte dei giudici di merito dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 in favore del ricorrente presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Nel giustificare il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno infatti ragionevolmente valorizzato l'ottima qualità dello stupefacente (di tipo cocaina), la cospicua quantità dello stesso (99 dosi complessive) e il rinvenimento nella disponibilità di Armenia di una somma non trascurabile di denaro (600 euro), qualificabile come profitto del reato, tanto è vero che tale somma è stata oggetto di confisca. 4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di qualificazione giuridica del fatto non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle amme