CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44940/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi attraverso cui si censurano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva sono riproduttivi di identiche doglianze già confutate, con correttezza e logicità, dalla Corte di appello che ha: quanto alla mancata concessione delle citate attenuanti, ha rilevato l'assenza di elementi positivi e l'apprezzamento della complessiva pena ritenuta proporzionata per la gravità del fatto e la personalità del ricorrente che aveva dato prova di essere in grado di sopperire all'ultimo momento a necessità di stupefacente che gli veniva richiesta organizzando la cessione con dimestichezza e speditezza; quanto alla recidiva, ha rappresentato la palesata maggiore pericolosità di cui aveva dato prova il ricorrente, osservando al contempo che il Tribunale, invece dell'aumento previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. che prevede un aumento sino a due terzi in ragione della contestata recidiva reiterata specifica, avesse operato un aumento della metà ai sensi del terzo comma dello stesso articolo (recidiva specifica nel quinquennio); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso