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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 37364/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla applicazione della scriminante correttamente esclusa in ragione della insussistenza delle circostanze dedotte alla sua base; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto rilievo della genericità del correlato motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/5/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla applicazione della scriminante correttamente esclusa in ragione della insussistenza delle circostanze dedotte alla sua base; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto rilievo della genericità del correlato motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023
Sentenza Cassazione n. 37364/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris