Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:362
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
28 settembre 2009
Causa T‑46/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dal luogo della sede di servizio al luogo di residenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione)
6 dicembre 2007, causa F‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della presente causa.
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione
degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Perdita a seguito di un evento verificatosi dopo la presentazione del ricorso
– Non luogo a provvedere
3.
Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale
(Art. 288, n. 2, CE)
4.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese
([OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)
1.
Il Tribunale della funzione pubblica è esclusivamente competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui
l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altro,
a valutare tali fatti. Salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova ad esso sottoposti, la valutazione dei fatti
non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del Tribunale di primo grado nell’ambito
di un’impugnazione. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario
effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove.
(v. punti 44 e 45)
Riferimento: Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3175, punto 72); Corte 2 ottobre
2001, causa C‑449/99 P, BEI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6733, punto 44); Corte 10 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, [OSCURATO:PERSONA] montana
della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731, punto 63); Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto 54), e Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punto 108)
2.
Nell’interesse di un’equa amministrazione della giustizia, il Tribunale della funzione pubblica può dichiarare d’ufficio che
non vi è più luogo a statuire sul ricorso qualora il ricorrente, che inizialmente aveva interesse ad agire, abbia perduto
qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione controversa a causa di un evento verificatosi successivamente
alla presentazione del detto ricorso. Infatti, perché un ricorrente possa proseguire un ricorso di annullamento di una decisione,
occorre che questi conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata anche dopo la presentazione
del detto ricorso.
Dalla constatazione del non luogo a statuire su un ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica risulta che
quest’ultimo non può pronunciarsi sul merito del ricorso di cui trattasi.
(v. punti 50‑52)
Riferimento: Corte 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4333, punto 39); Tribunale 17 ottobre
2005, causa T‑28/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4119, punti 36 e 37), e Tribunale 7 febbraio 2007, causa T‑339/03,
Clotuche/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)
3.
Il fatto che una decisione sia viziata da illegittimità, per esempio da un difetto di motivazione, non è una condizione sufficiente
per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per atti illeciti dei suoi organi, giacché l’insorgere
di tale responsabilità presuppone che sia soddisfatta tutta una serie di condizioni cumulative relative all’illegittimità
del comportamento contestato all’istituzione convenuta, alla realtà del danno asserito e all’esistenza di un nesso di causalità
tra il comportamento contestato e il pregiudizio fatto valere.
Il carattere morale e asseritamente «esistenziale» del presunto danno subito non è idoneo a invertire l’onere della prova
dell’an e del quantum del danno che incombe al ricorrente. Infatti, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sorge solo se il ricorrente
è pervenuto a dimostrare l’effettività del danno.
(v. punti 66 e 67)
Riferimento: Tribunale 9 novembre 2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1541, punto 126 e
giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 8 giugno 2006, causa T‑156/03, Pérez‑Díaz/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑2‑135 e
II‑A‑2‑649, punto 72 e giurisprudenza ivi citata)
4.
Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto
unicamente l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione
avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità
della decisione del detto Tribunale sulle spese devono quindi essere dichiarate manifestamente irricevibili.
(v. punto 84)
Riferimento: Corte 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4071, punto 88 e giurisprudenza ivi citata)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
28 settembre 2009 (
*
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dalla sede di servizio al luogo di residenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
Nel procedimento T‑46/08 P,
avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta),
[OSCURATO:PERSONA],
ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, residente a Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Sezione delle impugnazioni),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Azizi, O. Czúcz (relatore) e dalla sig.ra I.
Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la presente impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, il ricorrente,
sig. [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza
impugnata»), con la quale il giudice comunitario, da un lato, ha dichiarato di non dover più statuire sulla domanda di annullamento
della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] che rigetta la richiesta del ricorrente di ricevere copia della lettera di vettura
relativa alla spedizione dei suoi effetti personali dall’Angola in Italia e, dall’altro, ha respinto come manifestamente infondata
la domanda di quest’ultimo di risarcimento danni.
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia e procedimento di primo grado
2
I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti 2-12 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:
«2 Il ricorrente era dipendente di ruolo di grado A7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]
europee, dal 16 giugno 2000 al 30 maggio 2005.
3 Il ricorrente è stato assegnato alla delegazione della [OSCURATO:PERSONA] a Luanda, in Angola, ove ha svolto le sue mansioni sino
alla sua riassegnazione a Bruxelles nell’interesse del servizio con decisione 18 marzo 2002. Con tale decisione il ricorrente
è stato riassegnato col suo posto A7/A6 dalla DG “Sviluppo”, delegazione della [OSCURATO:PERSONA] a Luanda, alla stessa direzione
generale a Bruxelles con effetto al 1° aprile successivo.
4 Il ricorrente ha chiesto con procedimento sommario, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
18 marzo 2002 e, dall’altro, che venisse disposta la sua immediata reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte presso
la suddetta delegazione. Con ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 27 settembre 2002, causa T‑236/02 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑181 e II‑941), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta. Il ricorso del ricorrente contro
tale ordinanza è stato anch’esso respinto con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 2003, causa C‑399/02 P(R),
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1417).
5 Parallelamente il ricorrente ha impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 2002 con ricorso dinanzi al Tribunale di
primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee respinto con sentenza 24 novembre 2005, causa T‑236/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑365
e II‑1621). (…)
6 Con decisione del 15 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il trasloco, sotto la sua responsabilità, degli effetti personali
del ricorrente che si trovavano ancora nell’alloggio da lui occupato a Luanda (in prosieguo: la “decisione del 15 ottobre
2002”). Un ricorso proposto dal ricorrente contro tale decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunale di primo grado
17 maggio 2006, causa T‑241/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
7 In esecuzione della decisione del 15 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato il trasloco dei beni del ricorrente, effettuato
tra il 30 aprile ed il 2 maggio 2003. I suddetti beni sono stati quindi depositati in magazzino a Luanda.
8 Con lettera del 12 agosto 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente in merito ai dettagli dell’operazione di trasloco,
dettagli riferiti nei documenti allegati a tale lettera. Quest’ultima era già allegata al controricorso depositato nella citata
causa T‑241/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
9 Con nota del 16 febbraio 2005, ricevuta dal ricorrente nel corso dello stesso mese, quindi quasi due anni dopo il trasloco,
quest’ultimo è stato segnatamente informato dell’invio dei suoi effetti personali e della sua autovettura in Italia (in prosieguo:
la “nota del 16 febbraio 2005”).
10 Con lettera del 1° marzo 2005 il ricorrente ha chiesto l’invio “di un elenco dettagliato di quanto [gli] sar[ebbe] consegnato,
con ovvia riserva di verificare se ed in quale misura il dichiarato corrisponda all’effettivo, nonché copia conforme all’originale
della lettera di vettura relativa ai beni oggetto della consegna” (in prosieguo: la “richiesta del 1° marzo 2005”).
11 Non avendo ottenuto risposta alla sua richiesta del 1° marzo 2005, il ricorrente ha presentato un reclamo il 2 settembre 2005.
12 Il 17 novembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al ricorrente una polizza di carico (“bill of lading”) datata 11 gennaio 2005
ed un elenco dei suoi beni personali spediti da Luanda».
3
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 aprile 2006 il ricorrente ha proposto
un ricorso che è stato registrato sotto il numero di causa F‑40/06.
4
Il ricorrente ha chiesto, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica di voler:
– annullare la decisione implicita di rigetto della sua richiesta del 1° marzo 2005 (in prosieguo: la «decisione implicita di
rigetto della richiesta del 1° marzo 2005» o la «decisione controversa»), con la quale aveva chiesto all’autorità che ha il
potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di inviargli copia conforme all’originale della lettera di vettura inerente al presunto
invio dei suoi effetti personali dall’Angola in Italia;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’adozione della decisione controversa,
la somma di EUR 10 000 o qualunque altra somma, inferiore o superiore, che il Tribunale della funzione pubblica avesse ritenuto
adeguata a tale titolo;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
5
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di voler:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;
– statuire secondo giustizia sulle spese e, in ogni caso, condannare il ricorrente, ai sensi dell’art. 87, n. 3, secondo comma,
del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, alle spese sostenute dopo la notifica del controricorso.
Sull’ordinanza impugnata
6
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato di non dover più statuire sulle conclusioni di
annullamento presentate dal ricorrente, in applicazione dell’art. 75 del suo regolamento di procedura, per i motivi seguenti:
«14 Il 20 luglio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il suo controricorso cui sono stati allegati, tra l’altro, copia della polizza
di carico dell’11 gennaio 2005 (allegato B.7), copia della lettera del 17 novembre 2005 (allegato B.11), copia di un elenco
dei beni depositati in custodia del 2 maggio 2003 (allegato B.12) e copia della nota del 12 agosto 2003 cui erano uniti numerosi
allegati, in particolare l’inventario dettagliato e con indicazione del valore dei beni personali del ricorrente (allegato
B.1).
(…)
26 Come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA], la domanda di annullamento è diventata priva di oggetto e non vi è più luogo
a statuire. Infatti il ricorrente ha ottenuto in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], al più tardi alla
data della notifica del controricorso, il quale comprende tutti gli elementi menzionati al punto 14 della presente ordinanza.
27 Tale constatazione non è infirmata dalla formulazione letterale utilizzata dal ricorrente nelle sue conclusioni dirette all’annullamento
per designare i documenti di cui richiede comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].
28 In primo luogo, il ricorrente chiede l’invio di una copia della “lettera di vettura inerente il presunto invio dei propri
effetti personali dall’Angola verso l’Italia”. È certo che il ricorrente non ha ricevuto nessun documento letteralmente così
intitolato. Orbene, occorre interpretare la sua domanda al fine di determinare se uno o più dei documenti da lui effettivamente
ottenuti vadano sostanzialmente considerati come la “lettera di vettura” richiesta.
29 Si deve necessariamente constatare al riguardo che, nel ricorso, il ricorrente formula a più riprese l’auspicio di poter anzitutto
controllare i suoi beni personali nel luogo del loro deposito. Infatti egli motiva la sua domanda, tra l’altro, col timore
di essere “impedi[to] (…) di effettuare alcun controllo in relazione [al luogo di deposito] dei beni”. Egli sostiene altresì
che le informazioni richieste sarebbero “indispensabili al fine di esercitare validamente un controllo almeno in ordine alla
corrispondenza tra quanto spedito e quanto ricevuto in consegna”. Pertanto egli chiede, in sostanza, un documento affidabile
che precisi in dettaglio tutti i suoi beni personali che sono stati immagazzinati ed in seguito trasportati dall’Angola in
Italia affinché egli possa controllare facilmente la consegna dei suoi beni personali.
30 Il documento effettivamente ricevuto dal ricorrente, in allegato alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 2005, è una
polizza di carico (“bill of lading”). Tuttavia tale documento fa riferimento a 167 articoli costituiti da beni personali (“167
items personal effects”) ed all’autovettura del ricorrente. Tale documento è integrato dall’elenco completo dei suoi effetti
personali che menziona anch’esso un totale di 167 colli, elenco ugualmente ricevuto dall’interessato. Pertanto si deve necessariamente
constatare la corrispondenza tra, da un lato, gli oggetti cui si riferisce la polizza di carico e, dall’altro, l’elenco dei
beni personali del ricorrente, in quanto tali documenti gli permettono di controllare i suddetti beni in maniera esatta.
31 Occorre inoltre ricordare che il ricorrente ha ricevuto copia anche della nota del 12 agosto 2003, menzionata al punto 8 della
presente ordinanza, contenente una descrizione molto dettagliata del trasloco dei suoi effetti personali, in particolare un
resoconto delle operazioni di prelievo dei suddetti effetti dall’abitazione del ricorrente a Luanda e del loro deposito in
magazzino nella stessa città, datato 6 maggio 2003, due dichiarazioni delle persone responsabili del trasloco, datate 5 maggio
2003, ed un inventario di 167 colli con descrizione dettagliata del loro contenuto nonché l’indicazione del valore di ciascun
collo in dollari statunitensi. La ricezione di tali documenti da parte del ricorrente è già stata constatata dal Tribunale
di primo grado al punto 16 della citata ordinanza 17 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
32 Ne consegue che il ricorrente ha di fatto ottenuto tutte le informazioni utili che gli permettono di esaminare e di verificare
i suoi beni personali che la [OSCURATO:PERSONA] ha spedito dall’Angola in Italia. La sua domanda è stata quindi effettivamente soddisfatta
al riguardo.
33 In secondo luogo, il ricorrente chiede una “copia conforme all’originale” del documento che constata il presunto invio dei
suoi effetti personali. Anche supponendo che tale domanda venga interpretata come diretta alla consegna di una copia “certificata”
conforme, si dovrebbe constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda del ricorrente. Infatti, copie allegate ad una memoria
di un’istituzione possono essere assimilate a copie certificate conformi salvo indizi contrari che, nel caso di specie, né
sono stati invocati né risultano dagli atti del fascicolo.
34 Dato quanto precede, va constatato che la domanda del ricorrente è stata soddisfatta, al più tardi alla data della notifica
del controricorso al ricorrente. Così la domanda di annullamento è diventata priva di oggetto e, di conseguenza, non vi è
più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento.
35 Ad abundantiam, va rilevato come emerga da una costante giurisprudenza che, perché un dipendente possa esperire un ricorso
diretto all’annullamento di una decisione dell’[APN], occorre che conservi, anche dopo la presentazione del ricorso, un interesse
personale all’annullamento della decisione presa nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado
29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punto 32; 24 aprile 2001, causa T‑159/98,
Torre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punti 28‑31, e 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).
36 Occorre ricordare in proposito il contenuto delle informazioni comunicate al ricorrente (v. punti 14, 30 e 31 della presente
ordinanza) nonché le ripetute richieste della [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente di mettersi in contatto col trasportatore per risolvere
qualsiasi questione pratica concernente il trasporto dei suoi beni personali. A tale proposito il ricorrente ammette di aver
ricevuto la nota del 16 febbraio 2005 che l’informava dell’invio in Italia dei suoi effetti personali e della sua autovettura
e l’invitava a mettersi d’urgenza in contatto col trasportatore indicatovi in modo da definire con lui le modalità di consegna
dei suoi beni. Ne consegue che il ricorrente aveva già la possibilità di venire a conoscenza di tali informazioni prima della
presentazione del ricorso.
37 Alla luce di tali considerazioni il ricorrente non ha fornito la prova del suo interesse originario e attuale ad ottenere
l’annullamento della decisione controversa al più tardi al momento della ricezione del controricorso (v. punto 14). Ad abundantiam,
le conclusioni dirette all’annullamento dovrebbero quindi essere dichiarate manifestamente irricevibili.
38 Dato tutto quanto precede, occorre concludere che le conclusioni dirette all’annullamento sono diventate prive di oggetto
e, conformemente all’art. 75 del regolamento di procedura del Tribunale, non vi è più luogo a statuire. Ad abundantiam, tali
conclusioni sono manifestamente irricevibili, poiché il ricorrente non ha più interesse ad agire».
7
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, il Tribunale della funzione pubblica l’ha respinta come manifestamente
infondata, in applicazione dell’art. 76 del suo regolamento di procedura, per i motivi seguenti:
«44 Secondo una giurisprudenza consolidata, il riconoscimento di una responsabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] è subordinato alla presenza
di un insieme di condizioni concernenti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la presenza
effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. Basta
che una di queste condizioni non sia soddisfatta perché il ricorso per risarcimento danni debba essere integralmente respinto,
senza che occorra esaminare gli altri presupposti di tale responsabilità (v. sentenza del Tribunale di primo grado 10 novembre
2004, causa T‑165/03, Vonier/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1575, punto 78).
45 Nel caso di specie, quanto al danno morale lamentato dal ricorrente, è giocoforza constatare, come sostiene fondatamente la
[OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente non ha assolto l’onere della prova ad esso incombente circa l’esistenza sia del danno in parola
sia del nesso di causalità tra quest’ultimo ed il comportamento censurato. Peraltro le sue spiegazioni non permettono di verificare,
foss’anche in maniera approssimativa, l’entità del preteso danno subìto.
46 Ne consegue che le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno vanno dichiarate manifestamente infondate».
8
Per quanto concerne le spese, il Tribunale della funzione pubblica le ha addossate interamente al ricorrente per i motivi
seguenti:
«47 Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di tale regolamento,
relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore
dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente
a tale data.
48 Conformemente all’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in caso di non luogo a provvedere
il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese
che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
49 Nella fattispecie occorre tener conto del fatto che il ricorrente, anche prima della presentazione del presente ricorso, era
in possesso delle informazioni precise e dettagliate concernenti il trasloco dei suoi effetti, in particolare dell’elenco
dei suoi beni personali trasportati. Pertanto egli aveva già ottenuto, al momento della presentazione del ricorso, l’essenziale
della sua attuale domanda, cioè i mezzi per controllare se l’insieme dei suoi effetti personali era stato effettivamente spedito
dall’Angola in Italia.
50 In considerazione delle circostanze del caso di specie e segnatamente del fatto che il ricorrente si è ostinato a far prova
di ostruzionismo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rifiutando di cooperare con essa, quando invece quest’ultima ha continuamente
agito nei suoi riguardi con sollecitudine e benevolenza, ed optando per la via contenziosa senza alcuna giustificazione, sarà
operata una giusta valutazione dei fatti di causa decidendo che il ricorrente sopporta, oltre alle proprie spese, le spese
della [OSCURATO:PERSONA]».
[OSCURATO:PERSONA]
9
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2008 il ricorrente ha proposto il presente ricorso
di impugnazione. Il 28 aprile 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il suo controricorso.
10
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2008 il ricorrente ha chiesto, conformemente all’art. 143,
n. 1, del regolamento di procedura, di poter depositare una memoria di replica. Con decisione del 3 giugno 2008 il presidente
della Sezione delle impugnazioni ha accolto la sua domanda. Il ricorrente ha depositato la replica il 30 agosto 2008. [OSCURATO:PERSONA]
ha depositato la sua controreplica il 14 ottobre 2008.
11
Con lettera dell’11 novembre 2008 il ricorrente, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, ha chiesto al Tribunale
di aprire la fase orale del procedimento.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
12
Il ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di voler:
– in via principale, annullare l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale della funzione pubblica respinge le sue conclusioni
di annullamento per qualunque motivo diverso dalla carenza di interesse ad agire, rigetta la sua domanda di risarcimento danni
e lo condanna alle spese; dall’altro lato, dichiarare il ricorso ricevibile;
– accogliere la sua domanda di risarcimento e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle della presente impugnazione;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica.
13
[OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di voler:
– dichiarare l’impugnazione irricevibile o infondata;
– condannare il ricorrente alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
In diritto
14
Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, il Tribunale può, quando l’impugnazione è manifestamente infondata, respingerla
in ogni momento con ordinanza motivata e ciò anche se una parte gli ha chiesto la fissazione di un’udienza (ordinanza del
Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21). Nel
caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dagli atti di causa e decide, in applicazione del suddetto
articolo, che non occorre proseguire il procedimento.
15
Il ricorrente adduce sei motivi contro l’ordinanza impugnata. Il primo motivo attiene a un difetto di motivazione, alla violazione
dell’obbligo del clare loqui nonché a uno snaturamento e travisamento dei fatti (punti 10, 12, 26-38 e 42-46 dell’ordinanza
impugnata). Il secondo motivo ha ad oggetto un’erronea interpretazione della normativa applicabile e della giurisprudenza
comunitaria in materia di risarcimento danni (punti 42-46 dell’ordinanza impugnata). Il terzo motivo concerne un difetto di
motivazione, lo snaturamento della realtà fattuale relativamente alla regolamentazione delle spese nonché il carattere «irragionevole
e arbitrario» dell’ordinanza (punti 49 e 50 dell’ordinanza impugnata). Il quarto motivo è tratto da un difetto di motivazione
della decisione implicita di rigetto della richiesta del 1° marzo 2005 (punti 26-38 dell’ordinanza impugnata). Il quinto motivo
verte su una violazione dei diritti della difesa e delle norme sostanziali (punto 24 dell’ordinanza impugnata), mentre il
sesto su una violazione delle norme sul giusto processo, specialmente quelle previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 (punti 24 e 26-38 dell’ordinanza
impugnata).
16
Si deve constatare che gli addebiti mossi nell’ambito del quarto motivo coincidono con taluni addebiti sollevati nell’ambito
del primo. Occorre pertanto esaminare insieme tali due motivi. Allo stesso modo, anche il quinto e il sesto motivo si prestano
ad un esame congiunto.
17
Il Tribunale ritiene utile esaminare innanzitutto il primo e il quarto motivo insieme, poi il secondo, quindi – congiuntamente
– il quinto e il sesto e, infine, il terzo motivo.
Sul primo motivo, attinente a un difetto di motivazione, alla violazione dell’obbligo del clare loqui nonché a uno snaturamento
e travisamento dei fatti, e sul quarto motivo, attinente a un difetto di motivazione della decisione controversa
– Argomenti delle parti
18
Nell’ambito del primo e del quarto motivo il ricorrente muove, in sostanza, cinque addebiti.
19
In primo luogo, egli lamenta che l’affermazione al punto 26 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale egli aveva «ottenuto
in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]» intra litem, è viziata da un difetto di motivazione e da mancanza
di chiarezza e di logicità. Ricorda che, nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, aveva chiesto segnatamente
l’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua richiesta del 1° marzo 2005. Ebbene, il Tribunale della funzione
pubblica non si sarebbe pronunciato in maniera chiara e inequivocabile circa il momento in cui tale richiesta sarebbe stata
soddisfatta. Esso non avrebbe neppure precisato in che forma la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evaso la richiesta del 1° marzo 2005 né
per quale motivo la nota del 12 agosto 2003 e quella del 16 febbraio 2005 potrebbero essere considerate succedanee della lettera
di vettura. L’impiego della locuzione «in sostanza» sottintenderebbe che il Tribunale della funzione pubblica ritiene che
la richiesta del 1° marzo 2005 non sia stata interamente soddisfatta.
20
L’affermazione secondo cui, al momento della presentazione del ricorso, il ricorrente aveva già ottenuto l’essenziale della
sua domanda, cioè i mezzi per controllare se l’insieme dei suoi effetti personali fosse stato effettivamente spedito dall’Angola
verso l’Italia (punto 49 dell’ordinanza impugnata), non corrisponderebbe a verità. Dal fascicolo emergerebbe, infatti, che
il ricorrente, quantomeno fino al momento della presentazione dell’atto introduttivo del primo grado, non aveva ricevuto né
la lettera di vettura né la polizza di carico né alcun documento da cui risultassero, foss’anche in nuce, tutti gli elementi
contenuti in una lettera di vettura.
21
Il ricorrente sottolinea, inoltre, che la polizza di carico di cui ha ricevuto copia nell’ambito del presente procedimento
è un documento privo di valore legale perché, essendo un titolo di credito, vale solo ed esclusivamente in originale e, per
di più, non sarebbe mai nella disponibilità del trasportatore.
22
Peraltro né la nota del 12 agosto 2003 o i suoi allegati né la nota del 16 febbraio 2005 né il coacervo di questi documenti
conterrebbero tutte le informazioni che una lettera di vettura dovrebbe obbligatoriamente contenere.
23
La nota del 12 agosto 2003 e i suoi allegati conterrebbero unicamente dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla natura, l’importanza
e il valore dei beni, ma nessuna informazione precisa su cosa sia stato effettivamente spedito dall’Angola verso l’Italia.
Riguardo, poi, al fatto che l’inventario dei beni allegato alla nota del 12 agosto 2003 troverebbe un riscontro nella polizza
di carico, consentendogli così di verificare la corrispondenza tra i suoi beni e quanto è stato spedito dall’Angola in Italia,
il ricorrente rileva che sia l’una sia l’altra di dette note, inclusi i loro allegati, presenterebbero un livello di dettaglio
insufficiente. La circostanza che entrambe le note facciano riferimento allo stesso numero di «colli» di effetti personali
(167) non permetterebbe di inferire che il contenuto di ognuno dei colli menzionati nella nota del 12 agosto 2003 sia identico
a quello di ognuno dei colli menzionati nella polizza di carico, tanto più che la descrizione del contenuto di ogni singolo
collo sarebbe estremamente imprecisa e non consentirebbe di identificare gli effetti personali raccolti in ognuno dei medesimi.
24
Con la nota del 16 febbraio 2005 il ricorrente sarebbe stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’invio in Italia dei suoi effetti
personali e della sua autovettura e sarebbe stato invitato a mettersi d’urgenza in contatto con il trasportatore per definire
con lui le modalità di consegna dei suoi beni. Questa nota non indicherebbe, però, che il trasportatore avrebbe potuto fornire
al ricorrente gli elementi obbligatoriamente compresi nella lettera di vettura. L’affermazione al punto 36 dell’ordinanza
impugnata, secondo cui «il ricorrente aveva già la possibilità di venire a conoscenza di tali informazioni prima della presentazione
del ricorso», sarebbe, dunque, falsa.
25
In secondo luogo, il ricorrente allega che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un «errore logico» affermando,
al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che egli non aveva fornito la prova del suo interesse originario e attuale all’annullamento
della decisione controversa, atteso che quest’ultima esisteva al momento del deposito del ricorso e gli recava pregiudizio.
Peraltro la valutazione dell’interesse d’agire del ricorrente non potrebbe essere effettuata alla data di ricezione del controricorso,
che si situa tra il momento in cui il ricorrente ha depositato l’atto introduttivo e quello in cui l’ordinanza impugnata è
stata pronunciata. Il ricorrente fa valere anche che, quando ha presentato il ricorso, non disponeva di alcuna informazione
sui motivi sottesi alla decisione implicita di rigetto della richiesta del 1° marzo 2005. Alla luce di ciò, a suo avviso,
il Tribunale della funzione pubblica non poteva esimersi dal giudicare del difetto di motivazione della decisione controversa.
26
Al riguardo il ricorrente adduce che, nell’omettere di rilevare il difetto assoluto di motivazione della decisione controversa,
il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto. Il motivo, formulato dal ricorrente sia in primo grado
che in questo giudizio d’appello, inerente al difetto di motivazione della decisione controversa, sarebbe tutt’uno con quello,
formulato nell’atto introduttivo, concernente l’error in iudicando in cui il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso
nel ritenere la decisione controversa congruamente motivata. Peraltro il difetto di motivazione sarebbe un motivo di ordine
pubblico, rilevabile in ogni stadio e grado di causa.
27
In terzo luogo, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 38 dell’ordinanza
impugnata, da un lato, che non vi era più luogo a statuire e, dall’altro, ad abundantiam, che le conclusioni di annullamento
del ricorrente erano «manifestamente irricevibili, poiché il ricorrente non [aveva] più interesse ad agire». In realtà, per
costante giurisprudenza, la ricevibilità di una conclusione deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui la conclusione medesima è stata presentata.
28
In quarto luogo, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretare ed applicare
le norme inerenti alla formazione e all’onere della prova, poiché negli atti di causa non vi sarebbe il benché minimo elemento
di prova a sostegno dell’affermazione, resa al punto 12 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato
al ricorrente, il 17 novembre 2005, la polizza di carico dell’11 gennaio 2005 e un elenco dei suoi effetti personali spediti
da Luanda. Al contrario, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto detta polizza extra hanc litem.
29
In quinto luogo, i vizi dirimenti l’ordinanza impugnata, elencati ai punti precedenti, si riverberebbero sul ragionamento
del Tribunale della funzione pubblica in merito alle conclusioni inerenti al risarcimento del danno e a quelle inerenti alla
condanna del ricorrente alle spese. Perché le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica sul risarcimento del danno
e sulle spese fossero congruamente motivate e scevre da errori di diritto, detto Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare diversamente
sulla questione dell’accertamento del momento in cui il ricorrente avrebbe ottenuto, in sostanza, tutto quello che aveva chiesto
alla [OSCURATO:PERSONA].
30
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che il primo motivo è irricevibile perché si traduce in argomentazioni di carattere meramente fattuale.
Esso sarebbe altresì infondato, giacché il Tribunale della funzione pubblica avrebbe chiaramente precisato in quale momento
il ricorrente aveva ottenuto le informazioni richieste, vale a dire, al più tardi, alla data della notifica del controricorso.
Quanto al quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] lo ritiene irricevibile in quanto consiste nel ripetere uno dei motivi esposti nel
ricorso in primo grado. Esso sarebbe pure infondato perché, da un lato, una domanda presentata da un funzionario ai sensi
dell’art. 90 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») potrebbe essere respinta in
maniera implicita, essendo possibile apportare precisazioni complementari in corso di giudizio, e, dall’altro, il Tribunale
della funzione pubblica avrebbe constatato a giusto titolo che non occorreva più pronunciarsi.
– Giudizio del Tribunale
31
Occorre esaminare anzitutto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sulla ricevibilità del primo e del quarto motivo in quanto
riguarderebbero constatazioni di fatto del Tribunale della funzione pubblica e implicherebbero una nuova valutazione dei fatti.
32
A tale riguardo si deve ricordare che sono ricevibili in sede di impugnazione addebiti relativi alla constatazione dei fatti
e alla loro valutazione nella decisione controversa allorché il ricorrente allega che il Tribunale della funzione pubblica
ha effettuato constatazioni la cui inesattezza materiale risulta dal fascicolo oppure ha snaturato elementi di prova a lui
sottoposti (v. sentenza del Tribunale 19 settembre 2008, causa T‑253/06 P, Chassagne/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
33
Si deve rilevare che, nell’ambito del primo e del quarto motivo, il ricorrente, da un lato, sostiene che il Tribunale della
funzione pubblica ha snaturato gli elementi di prova concludendo che, al più tardi alla data della notifica del controricorso,
egli avesse ottenuto in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, contesta le conseguenze giuridiche
tratte dal medesimo Tribunale da questa valutazione dei fatti.
34
Riguardo, poi, all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il quarto motivo è irricevibile poiché il ricorrente si limita
a ripetere uno dei motivi di ricorso in primo grado senza contestare la legittimità dell’ordinanza impugnata, si deve rilevare
che, nonostante la diversa intitolazione, il quarto motivo si confonde sostanzialmente con il primo e mira a rimettere in
discussione la legittimità dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha deciso che non occorreva
più statuire sul ricorso e non si è pronunciato sull’asserito difetto di motivazione della decisione controversa, laddove
– secondo il ricorrente – la richiesta del 1° marzo 2005 sarebbe stata ancora inevasa al momento dell’introduzione del ricorso.
35
Nel loro complesso il primo e il quarto motivo non possono, dunque, essere considerati irricevibili e vanno esaminati nel
merito. Ciò non anticipa, tuttavia, una risposta sulla ricevibilità di singoli argomenti esposti nell’ambito di questi due
motivi, il cui esame sarà unito a quello del merito.
36
Con riferimento alla questione se il Tribunale della funzione pubblica abbia potuto legittimamente concludere che non occorresse
più statuire sulle conclusioni di annullamento del ricorrente, è importante verificare anzitutto che esso non abbia snaturato
gli elementi di prova dichiarando che, al più tardi alla data della notifica del controricorso, il ricorrente aveva in sostanza
ottenuto tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (primo addebito), prima di esaminare la legittimità delle conseguenze
giuridiche che ne ha tratto (secondo addebito).
37
Per quanto concerne il primo addebito, si deve ricordare che, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione
pubblica ha definito l’oggetto della controversia come la richiesta del ricorrente di ricevere l’invio di una copia della
«lettera di vettura inerente il presunto invio dei propri effetti personali dall’Angola verso l’Italia», ciò che è confermato
dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione (v. punto 19 supra). Nel constatare che il ricorrente non aveva ricevuto
nessun documento letteralmente così intitolato, il Tribunale della funzione pubblica ha proceduto ad un’interpretazione della
sua istanza per stabilire se uno o più documenti da lui effettivamente ottenuti fossero da considerare in sostanza come la
«lettera di vettura» richiesta.
38
Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica conclude, partendo da un esame dell’argomentazione
svolta nel ricorso, che il ricorrente aveva chiesto, in sostanza, un documento affidabile che precisasse nel dettaglio tutti
i suoi effetti personali immagazzinati e successivamente trasportati dall’Angola in Italia affinché egli potesse facilmente
verificare la consegna degli stessi.
39
È giocoforza constatare che, relativamente alla valutazione del Tribunale della funzione pubblica sopra espressa, il ricorrente
non allega alcuno snaturamento del contenuto del suo ricorso quanto alla finalità della sua richiesta di ottenere una copia
conforme della lettera di vettura.
40
Occorre inoltre respingere gli argomenti del ricorrente vertenti sulla mancanza di chiarezza e su un difetto di motivazione
dell’ordinanza impugnata quanto alla questione del modo e della forma in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evaso la richiesta del
1° marzo 2005. Come risulta dai punti 14, 26, 30 e 31 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha esposto
con precisione che il ricorrente ha potuto verificare quali fossero i suoi effetti personali spediti dalla [OSCURATO:PERSONA] dall’Angola
in Italia sulla base della polizza di carico allegata alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 2005 e sulla base altresì
dell’elenco dei suoi effetti personali in deposito a Luanda, anch’esso allegato a detta lettera, in uno con la nota del 12
agosto 2003 e relativi allegati, fra i quali un inventario dei colli prelevati dall’abitazione di servizio del ricorrente.
Così, nessuna violazione dell’obbligo di motivazione o dell’obbligo del clare loqui è stata dimostrata al riguardo.
41
Non solo: contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato in maniera
chiara ed inequivocabile sulla questione dell’accertamento del momento in cui la sua domanda sarebbe stata soddisfatta. Risulta,
infatti, dal punto 26 dell’ordinanza impugnata che il ricorrente ha ottenuto ciò che aveva chiesto al più tardi alla data
della notifica del controricorso; anzi, il Tribunale della funzione pubblica non esclude che egli abbia potuto disporre delle
informazioni controverse già prima di tale momento. È tuttavia quella della notifica dei detti documenti, con il controricorso,
che il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto essere la data certa a partire dalla quale non poteva dubitarsi che il
ricorrente avesse conoscenza delle informazioni suddette. Se ne ricava che l’ordinanza impugnata non manca di chiarezza ed
è sufficientemente motivata sul punto.
42
Quanto all’allegazione del ricorrente a termini della quale, utilizzando la locuzione «in sostanza», il Tribunale della funzione
pubblica avrebbe riconosciuto che non era stata evasa l’intera sua domanda, il Tribunale ritiene evidente che, per mezzo di
tale espressione, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che la volontà del ricorrente di controllare il trasferimento
dei suoi beni, quale sottesa alla richiesta del 1° marzo 2005, era stata soddisfatta sebbene costui non avesse ricevuto una
lettera di vettura vera e propria. Peraltro si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire tale lettera, dato
che aveva rimesso un documento che poteva assolvere la medesima funzione.
43
Il ricorrente avanza diversi argomenti sulla natura e il contenuto di documenti sui quali il Tribunale della funzione pubblica
ha fondato la conclusione che la richiesta del 1° marzo 2005 era stata soddisfatta. Fa valere, per esempio, che la sua domanda
non potrebbe essere soddisfatta da un documento diverso da una copia conforme di una lettera di vettura e che una polizza
di carico non contiene le stesse informazioni di una tale lettera. Fa valere altresì che la copia di una polizza di carico
è un documento privo di qualunque valore legale perché, essendo un titolo di credito, può valere solo in originale e non può
mai essere affidato al trasportatore. Riguardo alla nota del 12 agosto 2003, il ricorrente afferma che essa e i suoi allegati
contengono unicamente dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla natura, l’importanza e il valore dei beni, ma nessuna informazione
precisa su quanto è stato effettivamente inviato dall’Angola. Tanto la nota del 12 agosto 2003, e relativi allegati, quanto
la polizza di carico allegata alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 2005 mancherebbero, inoltre, di precisione.
44
A tale proposito si deve ricordare che il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente, da un lato, ad accertare
i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al
suo giudizio, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi
al Tribunale della funzione pubblica, la valutazione dei fatti non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale
soggetta al sindacato del Tribunale (v., per analogia, sentenze della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6733, punto 44, e 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, [OSCURATO:PERSONA] montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731,
punto 63).
45
Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una
nuova valutazione dei fatti né delle prove (v., per analogia, sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3175, punto 72; 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173,
punto 54, e 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punto 108).
46
Nel caso di specie è giocoforza constatare che gli aspetti dell’ordinanza impugnata che il ricorrente critica formulando i
suoi argomenti tratti dalla natura e dal contenuto dei documenti in causa riguardano alcune conclusioni che il Tribunale della
funzione pubblica ha dedotto dall’esame delle prove e che si situano nei limiti di una valutazione normale dei fatti, senza
far sospettare uno snaturamento degli elementi di prova. Il ricorrente, infatti, se è vero che offre una valutazione dei documenti
in questione diversa da quella del Tribunale della funzione pubblica quanto alla loro idoneità a permettere a quest’ultimo
di verificare se i beni trasportati dall’alloggio di servizio in Angola corrispondano a quelli consegnati in Italia, non allega
nessuna inesattezza materiale nella lettura che il giudice comunitario ha fatto dei documenti a lui sottoposti. Tali argomenti
sono pertanto irricevibili.
47
Infine, si deve constatare che l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che l’affermazione al punto 49 dell’ordinanza
impugnata, secondo cui al momento dell’introduzione del ricorso di primo grado egli aveva già ottenuto l’essenziale della
sua domanda, sarebbe errata, attiene alla motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla regolamentazione delle spese. Esso
è dunque strettamente legato all’argomentazione sviluppata nell’ambito del terzo motivo, sicché occorre esaminarlo insieme
a quest’ultima.
48
Risulta da quanto precede che il primo addebito deve essere respinto come in parte manifestamente irricevibile e in parte
manifestamente infondato.
49
Per quanto concerne il secondo addebito, a termini del quale il Tribunale della funzione pubblica, da un lato, non avrebbe
potuto concludere a buon diritto per la carenza di interesse ad agire del ricorrente, alla data della notifica del controricorso,
né dichiarare, su tale base, di non dover più statuire sulle sue conclusioni di annullamento, atteso che la decisione controversa
esisteva al momento dell’introduzione del ricorso e gli recava pregiudizio, e, dall’altro, non avrebbe potuto omettere di
pronunciarsi sull’asserito difetto di motivazione della decisione controversa, si deve esaminare innanzitutto la questione
della legittimità del non luogo a procedere.
50
Ebbene, è giurisprudenza costante che, perché un funzionario possa proseguire un ricorso di annullamento di una decisione
dell’APN, occorre che questi conservi un interesse personale all’annullamento della decisione controversa anche dopo l’introduzione
del ricorso (v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
51
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non ha dunque commesso alcun «errore logico»,
tanto meno di diritto, riferendo la valutazione dell’esistenza dell’interesse ad agire del ricorrente ad un momento successivo
all’introduzione del ricorso, più esattamente quello della notifica del controricorso, perché, nell’interesse di un’equa amministrazione
della giustizia, il Tribunale della funzione pubblica può dichiarare d’ufficio che non vi è più luogo a statuire sul ricorso
qualora il ricorrente che inizialmente aveva interesse ad agire abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento
della decisione controversa a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso (v., in
tale senso e per analogia, ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4119,
punti 36 e 37). L’argomento del ricorrente relativo al fatto di avere ancora interesse all’annullamento al momento della presentazione
del ricorso è, dunque, inconferente.
52
Riguardo all’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto pronunciarsi sul preteso
difetto di motivazione della decisione controversa, fatto valere nell’ambito del ricorso di primo grado, si deve rilevare
che dalla constatazione di non luogo a procedere su un ricorso introdotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica risulta
che quest’ultimo non può decidere il merito del ricorso di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007,
causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4333, punto 39). L’argomento è dunque manifestamente infondato.
53
Risulta da quanto precede che il secondo addebito è manifestamente infondato.
54
Per quanto concerne il terzo addebito, secondo cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto
il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, al punto 38, da un lato, che non occorreva più decidere e, dall’altro, ad
abundantiam, che le conclusioni di annullamento del ricorrente erano «manifestamente irricevibili, poiché il ricorrente non
[aveva] più interesse ad agire», si evince dalla seconda frase del detto punto che, come lo stesso ricorrente constata in
sede di impugnazione, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica quanto all’irricevibilità del ricorso è ultronea,
giacché il giudice comunitario era già arrivato al termine del proprio ragionamento nella prima fase di tale punto, dove afferma
che le conclusioni di annullamento erano divenute prive di oggetto e che, conformemente all’art. 75 del suo regolamento di
procedura, non vi era più luogo a statuire.
55
Alla luce di quanto precede, i vizi che potrebbero eventualmente inficiare la seconda frase del punto 38 dell’ordinanza impugnata
sono in ogni caso ininfluenti sul suo dispositvo e non possono, pertanto, comportarne l’annullamento (v., in tal senso, ordinanza
della Corte 26 gennaio 2007, causa C‑57/06 P, Righini/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 62). La censura è
dunque inconferente.
56
È giocoforza constatare che è inconferente anche il quarto addebito, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica
avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare ed applicare le regole relative alla formazione e all’onere della
prova, atteso che il fascicolo di causa non fornirebbe il minimo elemento di prova o indizio a sostegno dell’affermazione,
formulata al punto 12 dell’ordinanza impugnata, secondo cui era chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato al ricorrente, il
17 novembre 2005, una polizza di carico datata 11 gennaio 2005 e un elenco dei suoi effetti personali spediti da Luanda e
che, al contrario, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto tale polizza extra hanc litem.
57
Emerge, infatti, dal punto 41 della presente ordinanza che il Tribunale della funzione pubblica non ha fondato la sua conclusione
secondo cui il ricorrente non aveva più interesse ad agire sull’invio, di cui al punto 12 dell’ordinanza impugnata, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], il 17 novembre 2005, della polizza di carico e di un elenco dei suoi effetti personali spediti da Luanda,
bensì sulla sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente alla data in cui gli sono stati notificati detta polizza
e taluni altri documenti, insieme al controricorso, durante il procedimento di primo grado.
58
Per quanto concerne il quinto addebito, ancora una volta deve ritenersi inconferente l’argomentazione del ricorrente a termini
della quale le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica relative al risarcimento del danno e alle spese sarebbero
viziate da un errore di diritto e da una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto esso avrebbe dovuto statuire diversamente
sulla questione dell’accertamento del momento in cui il ricorrente avrebbe ottenuto, in sostanza, tutto quello che aveva chiesto
alla [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, infatti, da quanto precede che il Tribunale della funzione pubblica ha potuto legittimamente concludere
che la richiesta del ricorrente era stata sostanzialmente soddisfatta al più tardi alla data della notifica del controricorso,
che il suo interesse d’agire era pertanto venuto meno e che non c’era più motivo di decidere il suo ricorso, altresì nella
parte vertente sul presunto difetto di motivazione della decisione controversa.
59
Risulta da quanto precede che il primo e il quarto motivo devono essere respinti come in parte manifestamente irricevibili
e in parte manifestamente infondati.
Sul secondo motivo, attinente a un’erronea interpretazione della normativa applicabile e della giurisprudenza comunitaria
in materia di risarcimento danni
– Argomenti delle parti
60
Il ricorrente allega che, se ha ottenuto in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] solo intra hanc litem
(punto 26 dell’ordinanza impugnata), ciò implica che la decisione controversa era viziata da un difetto di motivazione. Il
mero fatto di averne subìto gli effetti, in quanto suo destinatario, gli avrebbe perciò causato un danno. Ebbene, risulterebbe
dalla giurisprudenza che l’obbligo di risarcire i danni cagionati ai singoli non può essere subordinato ad una condizione
tratta da una nozione di colpa che vada oltre la violazione grave e manifesta del diritto comunitario (sentenza della Corte
5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1029, punto 79).
61
Peraltro, sarebbe «palesemente illogico» il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica allorché dichiara che il ricorrente
non ha assolto l’onere della prova. Il ricorrente avrebbe addotto elementi sufficientemente concreti e dettagliati a sostegno
delle sue pretese inerenti sia alla sussistenza del danno subìto sia al nesso di causalità tra la decisione controversa e
detto danno, invero entrambi pacifici. Sarebbe d’altronde spettato alla [OSCURATO:PERSONA] provare, a fronte delle legittime critiche
del ricorrente, che quest’ultimo non avesse subìto alcun danno in conseguenza della decisione controversa. Quanto, poi, all’affermazione
del Tribunale della funzione pubblica secondo cui il ricorrente non l’ha posto in condizione di verificare, neanche in modo
approssimativo, l’entità del danno de quo, il ricorrente fa valere di aver chiesto la quantificazione del danno subìto «pro
bono et ex aequo» e di essersi rimesso al prudente apprezzamento del giudice al riguardo. Inoltre, un danno di natura eminentemente
morale ed «esistenziale» non sarebbe oggettivamente riscontrabile e, pertanto, a fortiori, quantificabile, ma dovrebbe essere
apprezzato dal giudice sulla base dei comuni scienza, «esperienza e sentire».
62
Nella replica il ricorrente contesta l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] a termini della quale, relativamente al pregiudizio
subìto, il motivo sarebbe diretto a censurare la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale della funzione pubblica.
Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ragionato «in modo illogico ed irragionevole» in relazione sia all’an che al
quantum del danno causato dalla [OSCURATO:PERSONA] e misconosciuto i criteri inerenti all’onere e all’essenza della prova e quelli
ermeneutici in ordine alla valutazione di quest’ultima. Difatti, esclusi casi eccezionali, l’allegazione spetterebbe a chi
ha compiuto l’illecito.
63
[OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che il motivo sia parzialmente irricevibile e, in ogni caso, parzialmente infondato.
– Giudizio del Tribunale
64
Si deve innanzitutto ricordare che, ai punti 42-46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, sul
fondamento dell’art. 76 del proprio regolamento di procedura, respinto le conclusioni di risarcimento del danno avanzate dal
ricorrente come manifestamente infondate in diritto, poiché quest’ultimo non ha assolto l’onere della prova che gli incombeva
relativamente alla sussistenza del pregiudizio e al nesso di causalità tra quest’ultimo e l’illegittimità lamentata; le spiegazioni
del ricorrente non permetterebbero, peraltro, di verificare, sia pure approssimativamente, l’ampiezza del danno.
65
Il ricorrente adduce, in sostanza, che dall’ordinanza impugnata risulta che la decisione controversa è viziata da un difetto
assoluto di motivazione e che il mero fatto di esserne stato destinatario gli ha causato un danno. Occorre constatare che
tale censura si fonda sull’erronea premessa che dall’ordinanza impugnata risulti che la decisione controversa è viziata da
un difetto assoluto di motivazione, laddove da quanto precede emerge che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione
pubblica non si è pronunciato sul merito del ricorso.
66
In ogni caso, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, il fatto che una decisione sia viziata da illegittimità,
per esempio da un difetto di motivazione, non è una condizione sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] per atti illeciti dei suoi organi, giacché l’impegno di una tale responsabilità presuppone che sia soddisfatta
tutta una serie di condizioni cumulative relative all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione convenuta,
alla realtà del danno asserito e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento criticato e il pregiudizio fatto
valere (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2006, causa T‑156/03, Pérez-Díaz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑2‑135 e II‑A‑2‑649,
punto 72 e la giurisprudenza ivi citata). L’addebito è dunque manifestamente infondato.
67
Non solo: il ricorrente lamenta un presunto errore di diritto nell’applicazione delle norme relative all’onere della prova
quanto all’esistenza e all’ampiezza del danno. A tal riguardo si deve osservare che l’interpretazione del ricorrente secondo
cui spettava alla [OSCURATO:PERSONA] provare che egli non aveva subìto danno a causa della decisione controversa non può essere accolta.
[OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, a giusto titolo, che il carattere morale e assertivamente «esistenziale» del presunto danno
subìto non è idoneo a invertire l’onere della prova dell’an e del quantum del danno, che, come il Tribunale della funzione
pubblica afferma al punto 45 dell’ordinanza impugnata, incombe al ricorrente. La responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sorge, infatti,
solo se il ricorrente è pervenuto a dimostrare l’effettività del danno (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 novembre
2004, causa T‑116/03, Montalto/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1541, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata).
68
Il ricorrente contesta, inoltre, che le prove offerte nel ricorso siano insufficienti per valutare il danno e il nesso di
causalità tra quest’ultimo e l’illegittimità lamentata, tanto più che il danno in questione, che sarebbe di natura eminentemente
morale ed «esistenziale», non si manifesta in maniera oggettiva. Egli avrebbe offerto elementi sufficientemente concreti e
dettagliati dell’esistenza del pregiudizio e del nesso di causalità tra l’illegittimità asserita e il pregiudizio, i quali
sarebbero del resto evidenti. Quanto al pregiudizio, fa valere di aver chiesto che la sua portata fosse calcolata dal Tribunale
della funzione pubblica ex aequo et bono.
69
Formulando gli addebiti esposti al punto precedente, il ricorrente chiede al Tribunale di procedere ad una nuova valutazione
dei fatti, quali sono stati constatati dal Tribunale della funzione pubblica, riguardo alla questione se il ricorrente abbia
dimostrato adeguatamente l’esistenza del danno, la sua ampiezza e il nesso di causalità tra detto danno e un comportamento
illegittimo.
70
A tale proposito risulta dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 44 che la valutazione dei fatti non costituisce,
salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, una questione
di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale.
71
Inoltre, stabilire se l’importo dell’indennizzo richiesto dal ricorrente sia stato sufficientemente giustificato da quest’ultimo
necessita un esame dei fatti che sfugge alla competenza del Tribunale, la quale si riferisce unicamente al controllo del rispetto,
da parte del Tribunale della funzione pubblica nell’ordinanza impugnata, delle regole di diritto (v., in tal senso e per analogia,
sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C‑209/94 P, Buralux e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑615, punto 21).
72
È giocoforza constatare che, nell’ambito dei presenti addebiti, da un lato, il ricorrente non allega la violazione di nessuna
regola di diritto concreta e, dall’altro, non fa valere che gli atti di causa siano stati snaturati. Occorre concludere, pertanto,
che, formulando i detti addebiti, il ricorrente chiede al Tribunale di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ciò che
rende tali censure irricevibili.
73
Alla luce di quanto precede, si deve respingere il secondo motivo come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente
infondato.
Sul quinto motivo, attinente a una violazione dei diritti della difesa e delle norme sostanziali, e sul sesto motivo, attinente
a una violazione delle norme sul giusto processo, specialmente quelle previste dalla CEDU
– Argomenti delle parti
74
Nell’ambito del quinto motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica abbia travisato e snaturato i
fatti affermando che il ricorrente non ha presentato la replica nei termini impartiti (punto 24 dell’ordinanza impugnata).
Invero, il ricorrente, non avendo ricevuto alcun invito a presentare una memoria di replica, era a fortiori ignaro dei termini
allegatamente decisi dal Tribunale della funzione pubblica per la presentazione della stessa, termini che del resto non risulterebbero
dal testo dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente sarebbe stato anzi leso nel suo diritto alla difesa poiché, per effetto
del mancato ricevimento di detto invito, non avrebbe potuto presentare una memoria di replica.
75
Nell’ambito del sesto motivo il ricorrente sostiene che la violazione delle norme sul giusto processo, specie le disposizioni
pertinenti della CEDU, deriva in modo ineluttabile dalla violazione del suo diritto alla difesa, quale si evince dall’argomentazione
sviluppata nel contesto del quinto motivo, e dal difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata, quale risulta –
in particolare – dall’argomentazione sviluppata nel contesto del primo motivo.
76
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del quinto e del sesto motivo in quanto irricevibili e, in ogni caso, in quanto infondati.
– Giudizio del Tribunale
77
Per prima cosa emerge dal fascicolo di causa che il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica ha comunicato all’avvocato
del ricorrente, all’indirizzo presso il quale quest’ultimo aveva eletto domicilio per le necessità della causa in prima istanza,
il termine per il deposito della memoria di replica, fissato al 16 aprile 2007, con fax del 12 marzo 2007. Il rapporto di
trasmissione indica che detto fax è giunto a destinazione. Dal fascicolo di causa risulta altresì che il ricorrente non ha
depositato la replica entro i termini. Ciò considerato, si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica non ha
snaturato gli elementi di prova e, pertanto, non è dimostrata alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto al
giusto processo del ricorrente.
78
Per quanto attiene, infine, all’argomento del ricorrente, avanzato nell’ambito del sesto motivo, secondo il quale la violazione
del diritto a un giusto processo risulterebbe dal difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, quale allegato nell’ambito
del primo motivo, esso è infondato perché, come risulta dalla risposta offerta al primo motivo, l’ordinanza impugnata è sufficientemente
motivata.
79
Ne consegue che il quinto e il sesto motivo devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.
Sul terzo motivo, attinente a un difetto di motivazione e ad uno snaturamento della realtà fattuale relativamente alla regolamentazione
delle spese e al carattere «irragionevole e arbitrario» di tale regolamentazione
– Argomenti delle parti
80
Il ricorrente fa valere che, se ha ottenuto in sostanza tutto quello che aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] solo intra hanc litem
(punto 26 dell’ordinanza impugnata), allora sarebbe «chiaramente arbitrario, illogico ed irragionevole» condannarlo a sopportare
la totalità delle spese, visto che egli è stato costretto a rivolgersi al Tribunale per ottenere soddisfazione in merito alla
richiesta del l° marzo 2005.
81
Peraltro, a suo avviso, le considerazioni che si leggono al punto 49 dell’ordinanza impugnata, a termini delle quali, già
prima della proposizione del presente ricorso egli sarebbe stato in possesso di informazioni precise e dettagliate sul trasloco
dei suoi effetti, ragion per cui avrebbe già ottenuto l’essenziale della sua domanda, cioè i mezzi per controllare se tutti
i suoi effetti personali fossero stati realmente spediti dall’Angola in Italia, sarebbero «chiaramente illogiche, arbitrarie,
inconferenti e fondate su di un travisamento ed uno snaturamento della realtà fattuale». Basterebbe in proposito fare riferimento
all’argomentazione sviluppata nell’ambito del quarto motivo.
82
Infine, il ricorrente dichiara di non comprendere quale sarebbe l’«ostruzionismo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]» (punto 50
dell’ordinanza impugnata) di cui avrebbe dato prova e, a fortiori, in che modo ciò inerirebbe alla presente controversia.
Sic et simpliciter, egli avrebbe introdotto una domanda, il l° marzo 2005, pacificamente qualificabile come domanda ex art. 90
dello [OSCURATO:PERSONA], la quale non sarebbe stata evasa dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al cui rigetto egli sarebbe stato perciò
costretto ad introdurre un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Sarebbe quindi evidente che è stata la [OSCURATO:PERSONA]
a dare prova di ostruzionismo nei confronti del ricorrente, opponendo il mero silenzio alla richiesta del l° marzo 2005 e
al suo reclamo. Nella replica il ricorrente aggiunge che gli unici comportamenti che rilevano in questo contesto sono quelli
che hanno influito sul sorgere e sul perdurare della controversia. Ma l’allegazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso
secondo cui il ricorrente si sarebbe disinteressato della spedizione, e poi del ritiro, dei suoi beni in Italia, quod non,
non avrebbe influito sul sorgere e sul perdurare della presente controversia, la quale deriverebbe dal mancato invio al ricorrente
della lettera di vettura. Anzi, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia aderito ai petita del ricorrente avrebbe fatto sì che
quest’ultimo nulla abbia finora potuto fare per rientrare in possesso dei beni, non disponendo dei documenti necessari.
83
[OSCURATO:PERSONA] considera il motivo irricevibile e, in ogni caso, infondato.
– Giudizio del Tribunale
84
Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente
l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di impugnazione siano stati
respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese
devono essere dichiarate irricevibili (v., per analogia, sentenza della Corte 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4071, punto 88 e la giurisprudenza ivi citata).
85
Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto come manifestamente irricevibile.
86
Tutto ciò considerato, il presente ricorso deve essere respinto come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente
infondato.
Sulle spese
87
Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione non è fondata, il Tribunale statuisce
sulle spese.
88
A termini dell’art. 87, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile alle impugnazioni in virtù dell’art. 144
dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 148, secondo comma,
del regolamento di procedura, l’art. 88 del regolamento si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni.
89
Poiché il ricorrente è risultato soccombente nelle sue conclusioni e la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che fosse condannato alle spese,
comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente sopporterà
le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente giudizio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il signor [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del presente giudizio.
Lussemburgo, 28 settembre 2009
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia e procedimento di primo grado
Sull’ordinanza impugnata
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
In diritto
Sul primo motivo, attinente a un difetto di motivazione, alla violazione dell’obbligo del clare loqui nonché a uno snaturamento
e travisamento dei fatti, e sul quarto motivo, attinente a un difetto di motivazione della decisione controversa
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, attinente a un’erronea interpretazione della normativa applicabile e della giurisprudenza comunitaria
in materia di risarcimento danni
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo, attinente a una violazione dei diritti della difesa e delle norme sostanziali, e sul sesto motivo, attinente
a una violazione delle norme sul giusto processo, specialmente quelle previste dalla CEDU
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, attinente a un difetto di motivazione e ad uno snaturamento della realtà fattuale relativamente alla regolamentazione
delle spese e al carattere «irragionevole e arbitrario» di tale regolamentazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’italiano.