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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32826/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), non si evidenzia quale sia stato il pregiudizio per la parte o per il suo difensore, avendo la Corte risposto puntualmente alle doglianze dell'atto di appello; considerato che nel resto il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., costituendo la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua ai motivi confermando la affermazione di responsabilità dell'imputato (in questa sede in vero non più contestata) e confermando altresì il trattamento sanzionatorio in tutte le sue articolazioni circostanziali, dovendosi ritenere altresì implicitamente respinta la doglianza attinente alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce della accentazione della condotta in termini di pervicacia e gravità/del danno, e dell'imputato quale pluripregiudicato, concetti incompatibili con l'inquadramento del fatto in termini di particolare tenuità, tanto sul piano oggettivo che soggettivo; ritenuto che la motivazione sia del tutto congrua, sì da escludere ogni ingerenza da parte della Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico poiché, a fronte di quella che è una mera dimenticanza (indicazione di uno dei difensori), che non incide sulla validità della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), non si evidenzia quale sia stato il pregiudizio per la parte o per il suo difensore, avendo la Corte risposto puntualmente alle doglianze dell'atto di appello; considerato che nel resto il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., costituendo la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua ai motivi confermando la affermazione di responsabilità dell'imputato (in questa sede in vero non più contestata) e confermando altresì il trattamento sanzionatorio in tutte le sue articolazioni circostanziali, dovendosi ritenere altresì implicitamente respinta la doglianza attinente alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce della accentazione della condotta in termini di pervicacia e gravità/del danno, e dell'imputato quale pluripregiudicato, concetti incompatibili con l'inquadramento del fatto in termini di particolare tenuità, tanto sul piano oggettivo che soggettivo; ritenuto che la motivazione sia del tutto congrua, sì da escludere ogni ingerenza da parte della Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lugli