CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla notificazione delcontroricorso con decreto emesso dal giudice delegato al fallimento del Tribunale di Piacenza)elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , r appresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galletti per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché Agenzia delle Entrate, in persona del suo direttore pro tempore, per legge domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge la rappresenta e difende controricorrente avverso la sentenza n. 2658/2018della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 19 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25 marzo 2021 dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento della domanda proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza il Tribunale di tale città dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con sentenza pubblicata il 10 luglio 2018. 2. Adita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA] (qualificatosi socio unico di tale società di cui era anche liquidatore) la Cortedi appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2018, rigettò il reclamo contro detta sentenza. 2.1 Questa, in sintesi e per quanto qui interessa, è la motivazione di tale sentenza: il pubblico ministero è legittimato, ex art. 7 l.fall., a chiedere il fallimento della società MCR essendo la sua conoscenza dell’insolvenza della società emersa nell’ambito di due procedimenti relativi a indagini preliminari in ordine alla commissione di reati tributari da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che uno dei due procedimenti sia stato definito con decreto di archiviazione non determina il venir meno di tale legittimazione, sussistente indipendentemente dalla definizione del procedimento di indagini preliminari e, dunque, anche nel caso di archiviazione del procedimento nei confronti della persona soggetta ad indagini; in ogni caso, è ancora pendente altro procedimento penale “rubricato al n. 1401/2018 Rgnr, in base al quale il Pm era comunque legittimato ai sensi dell’art. 7 lf.”; sussiste l’insolvenza della società in liquidazione per la ragione nell’atto indicata. 3. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] chiedonola cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 4. Resistono con controricorsi la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e l’Agenzia delle Entrate. 5. La curatela controricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 7 l.fall. per non essere il pubblico ministero legittimato a richiedere il fallimento della società ricorrente, in quanto lo stesso pubblico ministero nella propria istanza di fallimento evidenziò che tale istanza si fondava sul contenuto del procedimento n. 604/2018, “iscritto a mod. 45 (“registro degli atti non costituenti notizia di reato”) che nulla ha a che vedere con il “…procedimento penale rubricato al n. 1401/2018 Rgnr” citato nella sentenza impugnata”; le uniche attività che il pubblico ministero poteva compiere in un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato erano solo quelle “strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione, risultando di fatto precluse quelle attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi in altro procedimento”; secondo autorevole dottrina, infatti, nell’ambito di procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato non sono consentite al pubblico ministero indagini finalizzate ad accertare l’insolvenza di un imprenditore. 2. Il motivo, per come dedotto, è in parte inammissibile e in parte infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che la deduzione della mancanza di legittimazione del pubblico ministero a domandare il fallimento di M.C.R. fu nel primo motivo di reclamo (per come sintetizzato a pag. 3 della sentenza impugnata) posta nei seguenti termini: il liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] apprese “solo nel giugno 2018, a seguito di avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis cpp, nell’ambito del procedimento 1401/2018 Rgnr, che il Pm aveva chiesto nel maggio 2018 l’archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati tributari (artt. 2 e 8 Dlgs 74/2000) a lui ascritti e risalenti al periodo d’imposta 2017”. I ricorrenti non riproducono in questa sede il motivo di reclamo così sintetizzato. La questione relativa alla utilizzazione da parte del pubblico ministero che chiese il fallimento della società ricorrente di indagini compiute nell’ambito del procedimento “n. 604/2018”, iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, non risulta essere stata sottoposta all’esame della Corte di appello e, dunque, è in questa sede inammissibile, implicando essa specifico accertamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità. Il motivo è invece infondato ove si consideri che alla luce delle affermazioni in fatto contenute nel ricorso (pag. 2) e nel controricorso della curatela del fallimento (pag. 6, in nota), risulta che gli accertamenti eseguiti in sede di verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Piacenza nei confronti della società ricorrente diedero luogo tanto ad avvisi di accertamento di tributi evasi da parte della locale Agenzia delle Entrate (pag. 1 e 2 controricorso Agenzia delle Entrate) quanto a “informativa” indirizzata dalla stessa Guardia di Finanza al pubblico ministero presso il Tribunale di Piacenza. Alla luce del contenuto di tal informativa vennero poi iscritti due procedimenti di indagini preliminari, uno dei quali definito con decreto di archiviazione (sentenza impugnata). Orbene, la giurisprudenza di legittimitàha già avuto modo di precisare ( cfr. Cass. n. 12537 del 2017; Cass. n. 27539 del 2019) che: a) la ratiodell’art. 7 l. fall. è con chiarezza nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richies ta di fallimento in tutti i casi nei quali tale organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis(cfr.: Cass. n. 10679 del 2014; Cass. n. 2339 del 2016), con la conseguenza che il riferimento contenuto nel comma 1, n. 1) del citato art. 7al riscontro di tale notizia «nel corso di un procedimento penale» non deve essere interpretato nel senso riduttivo e meramente formalistico, non essendonecessaria la preventiva iscrizione di una notizia di reatonel registro degli indagati a carico del fallendo ( cf r. Cass. n. 8977 del 2016) ovvero di terzi; b) l’esame da parte del pubblicoministero dei risultati di indagine svolta dalla Guardia diFinanza, sia se preventivamente disposta dall'organo giurisdizionale in ordine all'esercizio del proprio potereinvestigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto co rpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura, rientrapienamente n ell'attività istituzionale dell’ organo giurisdizionale in quirente; c) ove gli esiti dell’ indagine evidenzino la notitia decoctionis , mediante la rappresentazione di esposizionidebitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è legittimato a esercitare l'iniziativa di richiedere il fallimentodell’imprenditore. Da ciò consegue anche che un eventuale esito favorevoleall’imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali ilpubblico ministero ha ravvisato la notizia in discorso è priva di rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentareinstaurato a seguito di tale richiesta (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. n. 646 del 2019). In tali ordini di concetti è dunque irrilevante se la sopra menzionata informativa sia stata inizialmente iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, contenendo la stessa accertamenti da cui desumere la configurabilità di reati tributari, poi oggetto di indagini preliminari. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è, per le ragioni nell’atto indicate (pagg. 9-24), caratterizzata da “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1, secondo comma, l.fall.,non essendo la società M.C.R. soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, risultando documentalmente dimostrato il suo possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere da a) fino a c) dello stesso articolo. 4. La questione coinvolta nel motivo non risulta essere compresa nei motivi di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento per come riassunti nelle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e non risulta da tale sentenza neppure sfiorata. Iricorrenti non deduc ono omissione di pronuncia su tale questione. Il motivo è dunque inammissibile in quanto in esso è implicata questione di fatto proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità; come del resto rilevato dalla controricorrente curatela. 5. In conclusione: il ricorso è da rigettare; in applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti debbono rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a ciascuna controricorrente le spese del presente giudizio rispettivamente anticipate, per ciascuna liquidate nella misura in dispositivo indicata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a ciascun controricorrente le spese rispettivamente anticipate nel presente giudizio, liquidate: a) quanto al [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in euro duecento per esborsi e in euro settemila per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge; b) quanto alla Agenzia delle Entrate, in euro seimilacinquecento per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]