CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 41818/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione all'affidamento in prova ai servi sociali, ai sensi dell'art. 47 0.P., ed ha invece ammesso d'ufficio la condan- nata al regime di semilibertà, onde consentirle di prestare lavoro presso l'ambulatorio odontoiatrico [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto della più ampia misura in considerazione della ritenuta assenza delle condizioni per una prognosi di corretta fruizione dell'affidamento in prova, anche per le difficoltà logistiche che si profilano, avendo la Savian allegato di risiedere nel comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, mentre la sede lavorativa è situata al Lido di Venezia. È stato inoltre ritenuto il rischio di recidiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 47 0.P., per non avere I Tribunale di sorveglianza considerato gli elementi favorevol~la situazione della Savian, per la quale il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole all'ammissione all'affidamento in prova, ritenendo sussistenti i presupposti di tale misura alternativa. Nella relazione dell'UEPE di Udine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era poi annotato che la condannata - pur non riconoscendosi nella 'sentenza di condanna - sì era detta disponibile a risarcire il danno subìto dalla persona offesa, con ciò manifestando l'attitudine ad intraprendere quel percorso risocializzante che costituisce l'obiettivo della misura invocata. Il ricorso censura altresì l'interpretazione dell'impugnata ordinanza, laddove si è ravvisato un intento elusivo della sanzione penale, insito nella scelta della Savian di stabilire il domicilio in una località assai distante dalla sede di lavoro, e dunque di avere preordinato il proprio pendolarismo così da impedire lo svolgimento delle attività di volontariato e le sedute con lo psicologo. Con memoria/nota di deposito trasmessa digitalmente in data 30/10/2021 è stata prodotta varia documentazione di interesse, tra cui la dichiarazione della persona offesa di essere stata integralmente risarcita dalla condannata. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La valutazione del Tribunale di sorveglianza è fondata su dati parziali, di esclusiva valenza negativa, e su considerazioni congetturali in ordine al pendolarismo della ricorrente. Su tale punto, risulta che la Savian sia residente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] a Tagliamento, insieme alla figlia, sicché non è apprez- zabile l'intento elusivo delle finalità rieducative dell'invocata misura alternativa, ipotizzato nell'impugnata ordinanza. 3.2. E' principio acquisito che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta la condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso in esame, anche alla stregua della documentazione da ultimo prodotta, risulta che la condannata ha dato avvio a tale processo di riesame critico delle pregresse condotte antisociali, riconoscendo la propria responsabilità nella vicenda per cui è in corso l'esecuzione e provvedendo all'integrale risarci- mento del danno cagionato alla parte civile. Trattasi di elementi (anche soprav- venuti) che meritano un vaglio specifico da parte dei giudici della sorveglianza, tanto più a fronte di elementi ritenuti ostativi, come i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, consistenti in un unico titolo (quello in esecuzione) e in una unica pendenza. 4. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, onde procedere ad una globale rivalutazione della meritevolezza della Savian in ordine alla misura alternativa richiesta, secondo i principi di diritto che si sono riportati. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il giorno 3 novembre 2021