CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il 4 marzo 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 18.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha correttamente negato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche sulla scorta dell'elevato numero di dosi medie singole ricavabili dal quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato, delle stesse ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla non occasionalità della condotta nonché delle modalità di svolgimento dell'attività di spaccio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore il Pr