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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36292/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino il 10 novembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.u.p. del Tri- bunale di Torino il 20 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, per avere detenutoja fine di cessione, hashish, marijuana e co- caina, fatti commessi il 27 dicembre 2021, in conseguenZa condannandola, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche, operato l'aumento per la conti- nuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideter- minato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. La ricorrente si affida a tre motivi con cui denunzia vizio motivazionale per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità quanto alla violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di marijuana e di hashish) sia all'affer- mazione di penale responsabilità in relazione alla violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di cessione di cocaina) sia, infine, quanto alla determinazione del trattamento 5.;anzionatorio, ritenuto dalla Difesa troppo severo, dovendosi, invece, fare applicazione del minimo edittale ed operare nel massimo consentito la diminuzione per le attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondal:i, in quanto mera- mente assertivi e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

La ricorrente omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello, c:he appare logica e congrua e corretta in punto di diritto (ergo: immune da vizi sindacabili in sede di legittimità), essendo stato dato adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata per entrambi i reati (violazione del comma 4 e del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e del quia circa la dosi- metria della pena.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sen- tenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino il 10 novembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.u.p. del Tri- bunale di Torino il 20 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, per avere detenutoja fine di cessione, hashish, marijuana e co- caina, fatti commessi il 27 dicembre 2021, in conseguenZa condannandola, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche, operato l'aumento per la conti- nuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideter- minato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. La ricorrente si affida a tre motivi con cui denunzia vizio motivazionale per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità quanto alla violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di marijuana e di hashish) sia all'affer- mazione di penale responsabilità in relazione alla violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di cessione di cocaina) sia, infine, quanto alla determinazione del trattamento 5.;anzionatorio, ritenuto dalla Difesa troppo severo, dovendosi, invece, fare applicazione del minimo edittale ed operare nel massimo consentito la diminuzione per le attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondal:i, in quanto mera- mente assertivi e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. La ricorrente omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello, c:he appare logica e congrua e corretta in punto di diritto (ergo: immune da vizi sindacabili in sede di legittimità), essendo stato dato adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata per entrambi i reati (violazione del comma 4 e del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e del quia circa la dosi- metria della pena. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Rom
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