Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:319
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]409/03
Société d’exportation de produits agricoles SA (SEPA)
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Restituzioni all’esportazione — Carni bovine — Macellazione speciale d’urgenza — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Art. 13 — Qualità sana, leale e mercantile — Carattere commercializzabile in condizioni normali»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 3 febbraio 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2005
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione — Prodotti
di qualità sana, leale e mercantile — Nozione — Carne che non può essere commercializzata in condizioni normali — Esclusione
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3665/87, art. 13)
L’art. 13 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, dev’essere interpretato nel senso che carni, che corrispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione
per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto
che sono ottenute da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d’urgenza, non possono essere considerate
di «qualità sana, leale e mercantile», condizione necessaria per la concessione di restituzioni all’esportazione. Infatti,
poiché tali carni non possono essere commercializzate in condizioni normali, quand’anche rispondessero ai requisiti di igiene
e costituissero oggetto di una transazione commerciale, non soddisfano la detta condizione per la concessione della restituzione.
(v. punti 22, 30, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 maggio 2005(
*
)
«Restituzioni all’esportazione – Carni bovine – Macellazione speciale d’urgenza – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Art. 13 – Qualità sana, leale e mercantile – Carattere commercializzabile in condizioni normali»
Nel procedimento C-409/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE dal Bundesfinanzhof
(Germania) con ordinanza 15 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2003, nel procedimento
Société d’exportation de produits agricoles SA (SEPA)
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e
E. Juhász (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 novembre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la SEPA, dal sig. D. Ehle, Rechtsanwalt;
– per lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas, dal sig. M. Blaesing, in qualità di agente;
– per il governo greco, dai sigg. G. Kanellopoulos e V. Kontolaimos nonché dalla sig.ra E. Svolopoulou, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. E. Paasivirta e G. Braun, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre
1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
(GU L 351, pag. 1).
2 Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Société d’exportation de produits agricoles
SA (in prosieguo: la «SEPA») e lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas (autorità doganale tedesca; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»)
in merito ad un rifiuto di concessione di restituzioni all’esportazione per carni bovine ottenute da animali che hanno costituito
oggetto di una macellazione speciale d’urgenza e esportate dalla SEPA verso paesi terzi.
Ambito normativo
Il diritto comunitario
3 Il nono ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 è così formulato «[È] d’uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter
essere commercializzati in condizioni normali».
4 L’art. 13 del medesimo regolamento così dispone:
«Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono
destinati all’alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa
delle loro caratteristiche o del loro stato.
5 A partire dal 1° luglio 1999 il regolamento n. 3665/87 è stato sostituito dal regolamento CE della [OSCURATO:PERSONA] 15 aprile 1999,
n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU
L 102, pag. 11), il quale, all’art. 11, n. 1, così dispone:
«La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti (…) in libera pratica nella Comunità (…)».
6 L’art. 21, n. 1, primo, secondo e terzo comma, di questo stesso regolamento è così formulato:
«1. Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell’accettazione
della dichiarazione di esportazione.
I prodotti sono conformi ai requisiti cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità
in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano
destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro
caratteristiche o del loro stato.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti
nella Comunità».
7 L’art. 2, lett. n), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche (GU n. 121, pag. 2012), come modificata e codificata con direttiva del Consiglio 29 luglio
1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69; in prosieguo: la «direttiva 64/433»), fornisce la seguente definizione:
«“macellazione speciale d’urgenza”: macellazione ordinata da un veterinario in seguito ad un incidente o allorché l’animale
soffre di gravi disturbi fisiologici e funzionali. La macellazione speciale d’urgenza è effettuata in luogo diverso dal macello
allorché il veterinario ritenga che il trasporto dell’animale sia impossibile o imporrebbe all’animale inutili sofferenze».
8 L’art. 6, n. 1, di tale direttiva è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché:
(…)
e) le carni provenienti da animali macellati di urgenza possano essere ammesse al consumo umano solo sul mercato locale e solo
se sono osservate le seguenti condizioni (…)».
Il diritto nazionale
9 L’art. 13 del Fleischhygienegesetz (BGBl. 1996 I, pag. 59), legge tedesca sull’igiene delle carni, del 19 gennaio 1996, è
così formulato:
«Articolo 13 – Macellazione in caso di malattia
(1) Gli animali che
1. debbono essere abbattuti per un motivo particolare o che
2. diffondono agenti patogeni,
possono essere macellati solamente in mattatoi speciali (così detti mattatoi isolati). Dopo ogni macellazione in un mattatoio
isolato, i locali e le macchine utilizzate debbono essere puliti e disinfettati.
(2) Le carni ottenute da animali malati nonché abbattuti possono essere immesse in commercio come derrate alimentari solo tramite
punti di vendita dei detti mattatoi, specificamente autorizzati e a tal fine controllati dalla competente autorità e debbono
essere rese particolarmente riconoscibili»
(…)
(4) Il Ministero federale è autorizzato a emanare disposizioni, mediante ordinanza approvata dal Bundesrat, nella misura necessaria
alla tutela dei consumatori o al fine di fare applicare gli atti delle istituzioni delle Comunità europee relative ai seguenti
punti:
1. norme minime in materia di igiene applicabili ai mattatoi isolati al fine di prevenire ogni rischio di disseminazione di agenti
patogeni,
2. etichettaggio della carne di cui trattasi,
3. norme minime in materia di igiene applicabili ai punti di vendita e loro autorizzazione e controllo nonché condizioni e procedimento
da seguire per autorizzarli o sospendere la loro autorizzazione,
4. regole minime in materia di igiene applicabili per l’immagazzinamento, il trasporto e la vendita da parte dei punti di vendita
di carni provenienti da animali malati abbattuti nelle condizioni sopra descritte,
5. regole minime in materia di igiene applicabili all’effettuazione della macellazione d’urgenza e alla vendita di carni provenienti
da tali tipi di macellazione».
10 A tali disposizioni della detta legge viene data esecuzione mediante la Fleischygieneverordnung (BGBl. 1997 I, pag. 1138)
– regolamento sull’igiene delle carni –, il cui art. 10 dispone che le carni ottenute in mattatoi isolati «possono essere
vendute soltanto da punti di vendita autorizzati (…) e unicamente a consumatori finali (…)».
Gli antefatti della causa a qua e le questioni pregiudiziali
11 La SEPA, impresa francese, esportava verso paesi terzi carni ottenute da mattatoi isolati tedeschi dove vengono abbattuti
gli animali malati e quelli che devono esserlo urgentemente per particolari motivi (per esempio, a seguito di un incidente).
Fino all’ottobre 1997, le erano state concesse restituzioni per siffatte esportazioni.
12 La SEPA, nel novembre 1997, depositava una dichiarazione di esportazione relativa ad una spedizione di carni bovine congelate
ottenute da animali abbattuti nei detti mattatoi, per la quale chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA] la concessione di restituzioni.
Tale concessione le veniva rifiutata in ragione del fatto che il prodotto non era «di qualità leale e mercantile» ai sensi
dell’art. 13 del regolamento n. 3665/87, poiché il circuito di distribuzione delle carni abbattute in siffatte condizioni
era strettamente limitato in forza della normativa nazionale.
13 Il ricorso proposto dalla SEPA avverso la decisione di rifiuto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto per il motivo
che non erano soddisfatte le condizioni di concessione di una restituzione all’esportazione. Tale giudice ha ritenuto che
la carne non fosse di «qualità leale e mercantile» in ragione del fatto che nella normativa tedesca il commercio di carni
ottenute da mattatoi isolati era soggetta a particolari restrizioni.
14 Nella misura in cui i mattatoi isolati disponevano di attestati veterinari secondo i quali le carni erano idonee al consumo
umano e rispondevano ai requisiti posti dalla normativa tedesca in materia di igiene delle carni e in cui altri certificati
sanitari erano stati egualmente emessi ai fini delle formalità doganali, la SEPA proponeva ricorso per cassazione («Revision»)
dinanzi al Bundesfinanzhof avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA].
15 Ritenendo che per dirimere la controversia si rendesse necessaria un’interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 13 del regolamento [n. 3665/87], mediante il concetto di “qualità leale e mercantile”, esiga che la produzione e
la commercializzazione delle merci interessate siano soggette solamente alle disposizioni normative di applicazione generale,
come quelle applicabili ad ogni merce di quel tipo, ed escluda conseguentemente dalle restituzioni all’esportazione le merci
per le quali vigono determinate restrizioni, in particolare per quanto riguarda la loro produzione, manipolazione o commercializzazione,
come ad esempio l’imposizione di controlli speciali di carattere sanitario o la restrizione a determinati circuiti di distribuzione.
2) Se l’art. 13 del regolamento [n. 3665/87], mediante il concetto di “qualità leale e mercantile”, esiga una qualità media delle
merci esportate ed escluda conseguentemente dalla concessione di restituzioni all’esportazione merci di qualità inferiore,
che tuttavia sono abitualmente oggetto di commercio con la designazione indicata nella domanda di concessione della restituzione,
e se sia così anche quando la qualità inferiore della merce non abbia avuto alcuna incidenza sull’esecuzione della transazione
commerciale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni sottoposte alla Corte
16 La SEPA rileva che l’unica condizione per la concessione di una restituzione all’esportazione è il rilascio di un certificato
sanitario per la merce. A suo avviso, la «qualità leale e mercantile» deve essere valutata in funzione delle caratteristiche
obiettive della merce stessa che sono inerenti a quest’ultima ed esistono indipendentemente dalla questione della «distribuzione
illimitata» o di una «canalizzazione della distribuzione». Di conseguenza, la limitazione a taluni circuiti di distribuzione
non dovrebbe restringere il carattere commercializzabile di una merce. Sottolinea che, ai sensi dell’art. 13 del regolamento
n. 3665/87, la possibilità di commercializzare il prodotto sul mercato locale è sufficiente per riconoscere la «qualità mercantile».
La SEPA precisa inoltre che i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, che rivestono un’importanza particolare
nell’ambito del regime comunitario delle restituzioni, esigono che le regolamentazioni che impongono oneri siano chiare e
precise affinché un avente diritto alla restituzione possa conoscere, senza ambiguità, i suoi diritti e i suoi obblighi e
adottare in conseguenza disposizioni.
17 [OSCURATO:PERSONA], che non ha depositato osservazioni scritte, ha sostenuto nel corso dell’udienza che, anche se le carni ottenute
da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d’urgenza non sono di per sé di qualità inferiore, ma
sono considerate idonere al consumo previo controllo veterinario, da un punto di vista giuridico, possono essere poste in
vendita soltanto sul mercato locale e in taluni punti di vendita specifici. In ragione delle pertinenti normative comunitaria
e tedesca, le possibilità di commercializzazione di siffatte carni sarebbero molto limitate ed esse, pertanto, non sarebbero
né mercantili né commercializzabili ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 3667/87. Per quanto riguarda il mercato significativo,
i possibili sbocchi, la concorrenza e il regime relativo alle carni, le differenze tra tali carni e quelle che entrano nelle
reti di commercializzazione senza restrizioni sarebbero talmente numerose che la sola similitudine sarebbe data dal fatto
che si tratta di carne. Sostiene, d’altronde, che il detto art. 13 non ha soltanto ad oggetto la tutela della salute, ma altresì
la limitazione delle restituzioni all’esportazione ai soli prodotti che, in qualche modo, le meritino.
18 La Repubblica ellenica ritiene che le «condizioni normali» di commercializzazione dei prodotti agricoli possono costituire
il quadro di situazioni regolamentate sia da norme di applicazione generale relative alla produzione e alla distribuzione
di tali prodotti e valide per tutti i prodotti di una stessa categoria, come pure da restrizioni particolari, che incidono,
in particolare, sulla produzione, sul trattamento e sulla distribuzione di taluni prodotti. Le regolamentazioni di applicazione
generale, da un lato, e le restrizioni particolari, dall’altro, costituiscono insieme criteri di conformità dei prodotti agricoli
alla «qualità leale e mercantile» richiesta, con la conseguenza che la questione della differenziazione rispetto alle «condizioni
normali» di commercializzazione non si pone.
19 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, la nozione di «qualità sana, leale e mercantile» sta a significare che il prodotto
deve poter essere commercializzato in condizioni normali. Considera che carni, come quelle di cui alla causa a qua, ottenute
da mattatoi isolati non corrispondono a tale criterio perché il loro commercio è limitato. [OSCURATO:PERSONA] sostiene pertanto
che un siffatto prodotto, per quanto non ne sia contestata l’igiene, non soddisfa l’obbligo di «qualità sana, leale e mercantile»
perché non potrebbe essere commercializzato in condizioni normali.
Giudizio della Corte
20 Con tale questione, il giudice a quo vuol sapere se, tenuto conto del contesto di merito di cui alla causa a qua, l’art. 13
del regolamento n. 3665/87 debba essere interpretato nel senso che carni, che rispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione
per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto
che sono ottenute da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d’urgenza possano o no essere considerate
di «qualità sana, leale e mercantile» dal momento che tale requisito è necessario per la concessione di restituzioni all’esportazione.
21 Il regolamento n. 3665/87 prevede, all’art. 13, che non viene concessa alcuna restituzione qualora i prodotti non siano di
«qualità sana leale e mercantile» e, se tali prodotti sono destinati all’alimentazione umana, qualora la loro utilizzazione
a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.
22 A questo proposito, nell’ambito del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1967, n. 1041/67/CEE, che fissa le modalità
di applicazione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU 1967,
n. 314, pag. 9), la Corte ha giudicato che «l’esigenza di una qualità sana, leale e mercantile» è un presupposto generale
ed oggettivo per la restituzione, indipendentemente dal tipo e dalla qualità prescritti in materia dai regolamenti che fissano
gli importi delle restituzioni per ogni singolo prodotto. Si deve quindi escludere che possieda i requisiti qualitativi prescritti
il prodotto che non può venire immesso normalmente sul mercato comunitario col nome datogli nella domanda di restituzione
(v. sentenza 9 ottobre 1973, causa 12/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 963, punto 12).
23 Tale interpretazione viene ripresa nel nono ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87, che prevede che i prodotti devono essere
di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali (v. sentenza 19 novembre 1998, causa C‑235/97, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7555, punto 77).
24 Inoltre, la Corte ha giudicato che se è vero che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in assenza di una norma comunitaria che definisca
la nozione di «qualità sana, leale e mercantile», adottare disposizioni più precise in materia, tali disposizioni però non
possono essere in contrasto con l’economia generale della normativa comunitaria applicabile, la quale esige una qualità tale
da consentire la commercializzazione in condizioni normali (v., tra altre, sentenze 8 giugno 1994, causa C-371/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2391, punto 23, e Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 76 e 77).
25 [OSCURATO:PERSONA] membri hanno di conseguenza la facoltà di adottare disposizioni nazionali più precise per quanto riguarda la nozione
di diritto comunitario di «qualità sana, leale e mercantile», ma il loro potere normativo è limitato dalla normativa comunitaria,
in particolare dai criteri posti dall’art. 13 del regolamento n. 3665/87, interpretato alla luce del nono ‘considerando’ di
questo stesso regolamento.
26 Il fatto che il carattere commercializzabile del prodotto «in condizioni normali» sia un elemento inerente alla nozione di
«qualità sana, leale e mercantile» risulta del resto chiaramente dalla normativa relativa alle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, in quanto, a partire dal regolamento n. 1041/67, tutti i regolamenti pertinenti hanno ripreso sia
la nozione di «qualità sana, leale e mercantile» sia il criterio del carattere commercializzabile del prodotto «in condizioni
normali» come requisiti affinché un prodotto possa dare luogo ad una restituzione all’esportazione.
27 A proposito del regolamento n. 800/1999, va rilevato che il relativo art. 21, n. 1, primo e secondo comma, dispone che non
vengono concesse restituzioni se i prodotti non sono di «qualità sana, leale e mercantile» il giorno dell’accettazione della
dichiarazione di esportazione e che i prodotti rispondono a tale requisito «se possono essere immessi nel commercio sul territorio
della Comunità in condizioni normali». Si deve constatare che tale disposizione, entrata in vigore successivamente ai fatti
di cui alla causa a qua, nel riprendere le nozioni soprammenzionate, non ha pertanto modificato, ma, anzi, confermato una
situazione giuridica esistente.
28 Per quanto riguarda i termini «commercializzare in condizioni normali», la tesi secondo la quale le restrizioni particolari
che incidono sulla produzione, sulla lavorazione e sulla distribuzione dei prodotti costituiscono il quadro delle situazioni
regolamentate e contribuiscono così alle «condizioni normali» non può essere condivisa, poiché svuota quest’ultima nozione
del suo contenuto. Tale ragionamento, se fosse seguito, porterebbe ad accettare che qualsiasi prodotto che può diventare oggetto
di una legittima transazione commerciale dovrebbe essere qualificato «commercializzabile in condizioni normali».
29 A questo proposito, occorre citare la direttiva 64/433, la quale, all’art. 6, n. 1, lett. e), dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
provvedono affinché le carni ottenute da animali macellati di urgenza possano essere ammesse al consumo umano solo sul mercato
locale e solo se sono osservate talune altre condizioni.
30 Orbene, carni, quali quelle di cui alla causa a qua, di cui la produzione, il trattamento e la distribuzione sono considerevolmente
ristretti, quand’anche rispondessero ai requisiti di igiene e costituissero oggetto di una transazione commerciale, non possono
essere considerate aventi carattere commercializzabile «in condizioni normali».
31 Inoltre, sembrerebbe comunque incoerente sostenere esportazioni di tali prodotti verso paesi terzi quando essi in seno alla
Comunità possono essere commercializzati solo sui mercati locali.
32 Da quanto sopra consegue che la prima questione va risolta dichiarando che l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 deve essere
interpretato nel senso che carni, che rispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione per il consumo umano nella
Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto che sono ottenute da animali
che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale d’urgenza non possono essere considerate di «qualità sana, leale
e mercantile», condizione necessaria per la concessione di restituzioni all’esportazione.
Sulla seconda questione
33 Con la seconda questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l’art. 13 del regolamento n. 3665/87 debba essere interpretato
nel senso che una merce esportata, che abitualmente costituisce oggetto di commercializzazione, possa o no essere considerata
di «qualità sana, leale e mercantile», requisito necessario per la concessione di restituzioni all’esportazione, quando la
sua qualità è inferiore alla qualità media di tale tipo di merce.
34 Considerata la soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa a qua, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre alla Corte osservazioni diverse da
quelle delle dette parti non possono costituire oggetto di rimborso.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 13 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che carni, che rispondono
ai criteri di igiene, la cui commercializzazione per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria
al mercato locale in ragione del fatto che sono ottenute da animali che hanno costituito oggetto di una macellazione speciale
d’urgenza non possono essere considerate di «qualità sana, leale e mercantile», condizione necessaria per la concessione di
restituzioni all’esportazione.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.