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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39651/2021

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato BERGAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato BERGAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 08/10/2019 della CORTE DI APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e consigliere del CDA della società GI.ESSE Investimenti s.r.I., dichiarata fallita il 23/11/2012, responsabili in concorso in bancarotta patrimoniale fraudolenta e preferenziale ( quest'ultima qualificata anch'essa come distrattiva) - ha riqualificato il fatto oggetto della seconda imputazione quale bancarotta preferenziale, limitatamente all'importo di euro 220.848,00, e rideterminato la pena principale, nonché, quelle accessorie commisurate in anni cinque.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi, denunciando vizio della motivazione e violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio.

In particolare:2.1.

E' dentinciata l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riguardo alla bancarotta patrimoniale di cui al primo capo di imputazione, laddove i giudici di merito hanno affermato che lo stato di decozione si era manifestato già prima del 2012, ovvero, fin dal 2010.

La Corte di appello ha fatto riferimento al solo passivo (costituito da debiti di imposta ), senza considerare l'ampio attivo (superiore a due milioni di euro nel 2010 e a tre milioni nel 2011), riscontrabile dai bilanci, con capitale netto circolante mai inferiore a due milioni di euro; cosicchè, la situazione di decozione si era venuta a creare solo successivamente, e, comunque, le somme dovute furono oggetto di rateizzazione e pagate all'Erario.

Ci si duole, altresì, che la Corte di appello non abbia considerato che gli esborsi contestati non avevano avuto una finalità distrattiva, ma erano diretti a pagare anticipi provvigionali per la stipula di un finanziamento, poi non erogato.

2.1.1. Ulteriore illogicità è denunciata con riguardo alla affermazione della Corte di appello circa la non veridicità dello stato economico rappresentato nei bilanci, quanto ai crediti verso la società GGS, dal momento che, per un verso, non è stata mai contestata la bancarotta documentale, e, dall'altro, la sentenza impugnata perviene, sulla base di tali dati, all'affermazione di responsabilità per bancarotta distrattiva.

2.2. Analogo vizio è denunciato con riferimento alla bancarotta preferenziale di cui al secondo capo di imputazione.

Secondo la Difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della dichiarazione resa nel dibattimento dallo stesso Gilardi, circa la natura delle somme restituite ai soci durante l'attività aziendale.

Esse, infatti, costituivano il rimborso di finanziamento soci, come tali infruttiferi, e non di quelli effettuati in conto capitale.

3. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto non consentita, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

3.1. La Corte di appello ha dato atto che, dall'attività istruttoria, e finanche dall'esame degli imputati, non erano emersi elementi giustificativi di esborsi "non tracciati e non tracciabili", in carenza di riscontro documentale e a fronte di dichiarazioni generiche in ordine alla loro riconducibilità all'attività aziendale; ha richiamato gli specifici accertamenti della curatela fallimentare ed ha argomentato in maniera puntuale le ragioni per le quali la situazione debitoria era già grave fin dal 2010.

Allo stesso modo, nella sentenza impugnata vi è una rigorosa confutazione della tesi difensiva riguardante la interpretazione dei crediti asseritamente vantati dalla fallita nei confronti della GGS ( pg. 23), cosicchè, i rilievi della Difesa risultano meramente contestativi, finalizzati a conseguire un nuovo vaglio di merito da parte del giudice di legittimità.

3.2. La decisione impugnata risulta, poi, conforme agli approdi di questa Corte in materia di finanziamento soci (Sez. 5 - , n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031; in senso conforme, Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793/12 del 10 novembre 2011, Rv. 252003), mentre le censure sviluppate nel ricorso non hanno nulla a che vedere con il denunciato "travisamento della prova", trattandosi di considerazioni con le quali si esprimono, piuttosto, valutazioni di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P iDEPOSITATA v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato BERGAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato BERGAMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 08/10/2019 della CORTE DI APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e consigliere del CDA della società GI.ESSE Investimenti s.r.I., dichiarata fallita il 23/11/2012, responsabili in concorso in bancarotta patrimoniale fraudolenta e preferenziale ( quest'ultima qualificata anch'essa come distrattiva) - ha riqualificato il fatto oggetto della seconda imputazione quale bancarotta preferenziale, limitatamente all'importo di euro 220.848,00, e rideterminato la pena principale, nonché, quelle accessorie commisurate in anni cinque. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi, denunciando vizio della motivazione e violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio. In particolare:2.1. E' dentinciata l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento della prova, con riguardo alla bancarotta patrimoniale di cui al primo capo di imputazione, laddove i giudici di merito hanno affermato che lo stato di decozione si era manifestato già prima del 2012, ovvero, fin dal 2010. La Corte di appello ha fatto riferimento al solo passivo (costituito da debiti di imposta ), senza considerare l'ampio attivo (superiore a due milioni di euro nel 2010 e a tre milioni nel 2011), riscontrabile dai bilanci, con capitale netto circolante mai inferiore a due milioni di euro; cosicchè, la situazione di decozione si era venuta a creare solo successivamente, e, comunque, le somme dovute furono oggetto di rateizzazione e pagate all'Erario. Ci si duole, altresì, che la Corte di appello non abbia considerato che gli esborsi contestati non avevano avuto una finalità distrattiva, ma erano diretti a pagare anticipi provvigionali per la stipula di un finanziamento, poi non erogato. 2.1.1. Ulteriore illogicità è denunciata con riguardo alla affermazione della Corte di appello circa la non veridicità dello stato economico rappresentato nei bilanci, quanto ai crediti verso la società GGS, dal momento che, per un verso, non è stata mai contestata la bancarotta documentale, e, dall'altro, la sentenza impugnata perviene, sulla base di tali dati, all'affermazione di responsabilità per bancarotta distrattiva. 2.2. Analogo vizio è denunciato con riferimento alla bancarotta preferenziale di cui al secondo capo di imputazione. Secondo la Difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della dichiarazione resa nel dibattimento dallo stesso Gilardi, circa la natura delle somme restituite ai soci durante l'attività aziendale. Esse, infatti, costituivano il rimborso di finanziamento soci, come tali infruttiferi, e non di quelli effettuati in conto capitale. 3. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto non consentita, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3.1. La Corte di appello ha dato atto che, dall'attività istruttoria, e finanche dall'esame degli imputati, non erano emersi elementi giustificativi di esborsi "non tracciati e non tracciabili", in carenza di riscontro documentale e a fronte di dichiarazioni generiche in ordine alla loro riconducibilità all'attività aziendale; ha richiamato gli specifici accertamenti della curatela fallimentare ed ha argomentato in maniera puntuale le ragioni per le quali la situazione debitoria era già grave fin dal 2010. Allo stesso modo, nella sentenza impugnata vi è una rigorosa confutazione della tesi difensiva riguardante la interpretazione dei crediti asseritamente vantati dalla fallita nei confronti della GGS ( pg. 23), cosicchè, i rilievi della Difesa risultano meramente contestativi, finalizzati a conseguire un nuovo vaglio di merito da parte del giudice di legittimità. 3.2. La decisione impugnata risulta, poi, conforme agli approdi di questa Corte in materia di finanziamento soci (Sez. 5 - , n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031; in senso conforme, Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Rv. 254985; Sez. 5, n. 1793/12 del 10 novembre 2011, Rv. 252003), mentre le censure sviluppate nel ricorso non hanno nulla a che vedere con il denunciato "travisamento della prova", trattandosi di considerazioni con le quali si esprimono, piuttosto, valutazioni di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P iDEPOSITATA v