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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le note difensive dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha ribadito la fondatezza del ricorso articolando memorie in merito ai capi 2, 3 e 4 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e meramente reiterativi di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto al dedotto stato di necessità, ha correttamente osservato che il rappresentato bisogno di acquistare generi alimentari o altro doveva previamente costituire oggetto di richiesta da parte della ricorrente, quanto alla richiesta causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha osservato come la condotta non si rivelasse scarsamente offensiva tenuto conto del dato che vedeva la donna essersi allontanata alla guida di un auto, quanto alla richiesta di pena sostitutiva e del beneficio della non menzione, ha valorizzato la condotta posta in essere sia in ordine agli elementi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. sia in ordine alla capacità a delinquere di cui al secondo comma della stessa norma specie con riferimento alla precedente evasione, circostanze complessivamente valorizzate per ritenere giustificato, con motivazione adeguata non sindacabile in sede di legittimità, il rigetto dei citati benefici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le note difensive dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha ribadito la fondatezza del ricorso articolando memorie in merito ai capi 2, 3 e 4 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e meramente reiterativi di analoghe censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto al dedotto stato di necessità, ha correttamente osservato che il rappresentato bisogno di acquistare generi alimentari o altro doveva previamente costituire oggetto di richiesta da parte della ricorrente, quanto alla richiesta causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha osservato come la condotta non si rivelasse scarsamente offensiva tenuto conto del dato che vedeva la donna essersi allontanata alla guida di un auto, quanto alla richiesta di pena sostitutiva e del beneficio della non menzione, ha valorizzato la condotta posta in essere sia in ordine agli elementi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. sia in ordine alla capacità a delinquere di cui al secondo comma della stessa norma specie con riferimento alla precedente evasione, circostanze complessivamente valorizzate per ritenere giustificato, con motivazione adeguata non sindacabile in sede di legittimità, il rigetto dei citati benefici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 46290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris