Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 44676/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano in composizione monocratica in data 19/06/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Fossacesia il 18/06/2021, con la recidiva semplice per lo Iamicella e con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per lo Adelli - riduceva la pena nei confronti degli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 56, 624, 625 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena nei confronti dell'imputato, si è posta in contrasto con l'insegnamento di legittimità, secondo cui la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, dovendosi operare la diminuzione di pena per il tentativo dopo aver effettuato gli aumenti per le circostanze aggravanti; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 64, comma primo, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'aumento della pena detentiva per la recidiva è stato applicato nella misura di due terzi per la pena detentiva e della metà per la pena pecuniaria, in violazione della regola del concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, comma primo, 106, comma secondo, cod. pen., 445, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto lo Iamicella è gravato da un solo precedente, per fatto commesso nel 1998, per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile, a seguito di patteggiamento, in data 04/11/2003, di cui, quindi, non avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della recidiva, essendosi estinto ogni effetto penale per il decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 56, 624, 625 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena nei confronti dell'imputato, si è posta in contrasto con l'insegnamento di legittimità, secondo cui la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, dovendosi operare la diminuzione di pena per il tentativo dopo aver effettuato gli aumenti per le circostanze aggravanti; 3.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancata motivazione in relazione alle doglianze poste a fondamento del gravame, con cui si erano rappresentate le ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. 4 Con motivi nuovi trasmessi a mezzo pec in data 25/07/2022, il difensore di fiducia dello Iamicella ha approfondito le argomentazioni a sostegno del primo e del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.

Senza alcun dubbio la modalità seguita dalla Corte territoriale per effettuare il calcolo della pena si pone in aperto contrasto con l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280500; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205678).

Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha dapprima calcolato la pena per il reato tentato, procedendo, successivamente, all'aumento per le contestate circostanze aggravanti.

Anche in riferimento all'aumento della pena a titolo di recidiva, inoltre, palese appare la violazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., posto che il computo della pena non ha considerato che la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale, con conseguente applicazione del criterio mitigatore di cui al richiamato quarto comma dell'art. 63 cod. pen.

Fondato risulta anche il primo motivo di ricorso dello Iamicella, posto che la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. risulta irrevocabile in data 10/12/2003, con conseguente estinzione del reato.

Ne consegue che la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282515) La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, restando assorbita la doglianza relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano in composizione monocratica in data 19/06/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Fossacesia il 18/06/2021, con la recidiva semplice per lo Iamicella e con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per lo Adelli - riduceva la pena nei confronti degli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 56, 624, 625 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena nei confronti dell'imputato, si è posta in contrasto con l'insegnamento di legittimità, secondo cui la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, dovendosi operare la diminuzione di pena per il tentativo dopo aver effettuato gli aumenti per le circostanze aggravanti; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 64, comma primo, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'aumento della pena detentiva per la recidiva è stato applicato nella misura di due terzi per la pena detentiva e della metà per la pena pecuniaria, in violazione della regola del concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, comma primo, 106, comma secondo, cod. pen., 445, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto lo Iamicella è gravato da un solo precedente, per fatto commesso nel 1998, per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile, a seguito di patteggiamento, in data 04/11/2003, di cui, quindi, non avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della recidiva, essendosi estinto ogni effetto penale per il decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; 3.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 56, 624, 625 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena nei confronti dell'imputato, si è posta in contrasto con l'insegnamento di legittimità, secondo cui la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, dovendosi operare la diminuzione di pena per il tentativo dopo aver effettuato gli aumenti per le circostanze aggravanti; 3.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancata motivazione in relazione alle doglianze poste a fondamento del gravame, con cui si erano rappresentate le ragioni che avrebbero giustificato il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. 4 Con motivi nuovi trasmessi a mezzo pec in data 25/07/2022, il difensore di fiducia dello Iamicella ha approfondito le argomentazioni a sostegno del primo e del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, per le ragioni di seguito indicate. Senza alcun dubbio la modalità seguita dalla Corte territoriale per effettuare il calcolo della pena si pone in aperto contrasto con l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280500; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205678). Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha dapprima calcolato la pena per il reato tentato, procedendo, successivamente, all'aumento per le contestate circostanze aggravanti. Anche in riferimento all'aumento della pena a titolo di recidiva, inoltre, palese appare la violazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., posto che il computo della pena non ha considerato che la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale, con conseguente applicazione del criterio mitigatore di cui al richiamato quarto comma dell'art. 63 cod. pen. Fondato risulta anche il primo motivo di ricorso dello Iamicella, posto che la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. risulta irrevocabile in data 10/12/2003, con conseguente estinzione del reato. Ne consegue che la declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282515) La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, restando assorbita la doglianza relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Sentenza Cassazione n. 44676/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris