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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 30690/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10232/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], 66, il tutto come da procura in calce al ricorso ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrenti e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, n. 1982/29/14,depositata il 13/10/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ APPELLO ACCERTAMENTO Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, con apposito avviso, accertava in capo alla contribuente (o meglio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata nella ricorrente), maggior imposta IVA e IRES relativa all’annualità 2007.

La contribuente impugnava l’avviso e l’adìta CTP lo respingeva.

La decisione, impugnata dalla contribuente, veniva solo parzialmente riformata dalla CTR, che accoglieva uno dei motivi d’appello.

La contribuente grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a sei motivi.

Avverso tale ricorso si è costituita l’Agenzia, spiegando altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi.

2. Con memoria 8 luglio 2021 la contribuente dichiarava di essersi avvalsa, con domanda depositata il 21 febbraio 2019 della definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136.

All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto qual prima rata pari ad € 78.232,00.

3. Con ordinanza interlocutoria 15 settembre 2021 questa Corte disponeva la notificazione all’Agenzia dell’elenco dei documenti depositati.

4. Indata 2 settembre 2022 la ricorrente depositava memoria a mezzo della quale insisteva nella richiesta di estinzione e depositava copia della notifica dei documenti in ottemperanza alla sopra indicata ordinanza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

2. In base all’art. 6, d.l. n.119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), possono essere definite con il pagamento di un importo ivi stabilito, anche rateizzato.

3. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

4. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata.

In data 17 novembre 2021 la ricorrente ha notificato all’Agenzia copia della documentazione di cui alla ordinanza 15 settembre 2021.

L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti.

Tale conclusione supera le disposizioni dell’ordinanza interlocutoria, sulla base della sopravvenuta giurisprudenza della Corte.

Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.

5. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione(art. 46 proc. trib.).

7. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importoa titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10232/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sedente i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], 66, il tutto come da procura in calce al ricorso ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrenti e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA, n. 1982/29/14,depositata il 13/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ APPELLO ACCERTAMENTO Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con apposito avviso, accertava in capo alla contribuente (o meglio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi incorporata nella ricorrente), maggior imposta IVA e IRES relativa all’annualità 2007. La contribuente impugnava l’avviso e l’adìta CTP lo respingeva. La decisione, impugnata dalla contribuente, veniva solo parzialmente riformata dalla CTR, che accoglieva uno dei motivi d’appello. La contribuente grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a sei motivi. Avverso tale ricorso si è costituita l’Agenzia, spiegando altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi. 2. Con memoria 8 luglio 2021 la contribuente dichiarava di essersi avvalsa, con domanda depositata il 21 febbraio 2019 della definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto qual prima rata pari ad € 78.232,00. 3. Con ordinanza interlocutoria 15 settembre 2021 questa Corte disponeva la notificazione all’Agenzia dell’elenco dei documenti depositati. 4. Indata 2 settembre 2022 la ricorrente depositava memoria a mezzo della quale insisteva nella richiesta di estinzione e depositava copia della notifica dei documenti in ottemperanza alla sopra indicata ordinanza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 2. In base all’art. 6, d.l. n.119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), possono essere definite con il pagamento di un importo ivi stabilito, anche rateizzato. 3. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. 4. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. In data 17 novembre 2021 la ricorrente ha notificato all’Agenzia copia della documentazione di cui alla ordinanza 15 settembre 2021. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti. Tale conclusione supera le disposizioni dell’ordinanza interlocutoria, sulla base della sopravvenuta giurisprudenza della Corte. Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. 5. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 6. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione(art. 46 proc. trib.). 7. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importoa titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06
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