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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1979

Cassazione n. 06084/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038ZYLV) nato il 11/02/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D\-) • ..visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate sulle risultanze del narcotest, che ha accertato la natura stupefacente della droga detenuta, e di prova della destinazione alla cessione in ragione delle modalità di presentazione trattandosi di stupefacente già confezionato in 17 bustine, dato che fa propendere per la ragionevolezza della efficacia drogante delle singole dosi e, comunque, della droga complessivamente detenuta piuttosto che denotare la manifesta illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata; né sono suscettibili di censura in questa sede le argoment:azioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a materia ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell'imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di cumulativi vizi logici e, pertanto, generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038ZYLV) nato il 11/02/1979 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D\-) • ..visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate sulle risultanze del narcotest, che ha accertato la natura stupefacente della droga detenuta, e di prova della destinazione alla cessione in ragione delle modalità di presentazione trattandosi di stupefacente già confezionato in 17 bustine, dato che fa propendere per la ragionevolezza della efficacia drogante delle singole dosi e, comunque, della droga complessivamente detenuta piuttosto che denotare la manifesta illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata; né sono suscettibili di censura in questa sede le argoment:azioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a materia ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell'imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di cumulativi vizi logici e, pertanto, generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere rel
Sentenza Cassazione n. 06084/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris