CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. 295 C.P.C.- GIUDIZIO PENALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] – CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 9934/2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9934/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa nel corso del procedimento R.G. n. 7921/2020 dal Tribunale Civile di Catania, in data 3 marzo 2021, con cui è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale pendente; viste le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del 3 marzo 2021, il Tribunale di Catania ha sospeso per pregiudizialità penale il processo di opposizione a decreto ingiuntivo intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] (ingiungente ed opposto) e [OSCURATO:PERSONA] (ingiunto ed opponente); 2. il contenzioso presso il giudice civile è nato dalla compravendita di un immobile da costruire, nel cui ambito il promittente acquirente (Murabito) ha versato un acconto e delle cambiali, parzialmente incassate dal promittente venditore (lo Scillato); 3. l’opera non è stata ultimata e quindi il promittente venditore, sul presupposto della risoluzione del rapporto, ha agito in sede civile per la restituzione degli acconti, con decreto ingiuntivo; 4. egli poi si è costituito anche parte civile nel processo per truffa instaurato su sua denuncia verso la controparte, chiedendo i danni e la restituzione delle cambiali non pagate; 4. il giudice civile, senza concedere l’esecutività al decreto opposto, ha dapprima richiamato C. 18918/2019 e quindi ha ritenuto che in ragione di quanto da essa statuito e «di quanto è disposto agli artt.295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., non essendovi nel presente giudizio la mera identità dei fatti dedotti ma, piuttosto, potendosi ravvisare negli elementi costitutivi del reato oggetto di imputazione (art. 640 c.p.) un collegamento con l’effetto giuridico dedotto nel processo civile, di talché possa dirsi integrato il presupposto di pregiudizialità», ricorressero i presupposti della sospensione necessaria per pregiudizialità penale 5. nei riguardi di tale provvedimento il Murabito è insorto con il presente regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; 5. lo Scillato ha depositato note difensive; 6. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo del regolamento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la sospensione in mancanza dei presupposti normativi previsti; 2. secondo il ricorrente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, sottolineando altresì come, nella fattispecie, i fatti dei due processi siano del tutto diversi e risultino solo collocati in posizione cronologicamente contigua; 3. la sospensione necessaria del giudizio civile – aggiunge il ricorrente - è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, prevedendosi, nel caso inverso, la prosecuzione separata dei due giudizi, mentre nel caso di specie risulterebbe evidente l’insussistenza di tale indefettibile presupposto, atteso che la costituzione di parte civile in sede penale è successiva all’introduzione del giudizio civile; 4. neppure, a giustificazione del provvedimento adottato, potevano secondo il ricorrente richiamarsi gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in quanto il processo può essere sospeso se, rispetto al processo penale, ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., mentre nel caso di specie non è in dubbio che l’accertamento in sede penale non potrebbe dispiegare alcuna efficacia di giudicato nel processo civile introdotto, in quanto quest’ultimo non ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal reato e neppure riguarda il reato di truffa, per avere lo Scillato indotto il Morabito in errore rispetto ad una polizia fideiussoria poi rivelatasi falsa, né trae legittimazione da esso, ma riguarda la mera restituzione delle somme versate a titolo di acconto-prezzo, richiesta a seguito della risoluzione del contratto preliminare a causa dell’inadempimento dello Scillato nel completamento dell’edificio; 5. il ricorso è fondato; 6. la causa civile tra le parti prende le mosse dall’assunto del promittente acquirente secondo cui il contratto tra le parti si sarebbe risolto per effetto della diffida ad adempiere e della violazione del termine per la consegna dell’immobile oggetto di compromesso; 7. in sede penale viene invece in evidenza il rilascio fraudolento di una fideiussione non idonea, quale elemento del reato di truffa ivi ipotizzato, di cui è menzione anche nel giudizio civile e che indubbiamente potrebbe anche avere rilievo nel definire il complessivo comportamento inadempiente del promittente venditore; 8. il principio, ormai pluridecennale, stabilito da questa S.C. sul tema è quello per cui «la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale» (C. 18918/2019; C. 182020/2018; C. 25822/2010; C. 15641/2009; C. S.U., 13682/2001); 9. ad esso ha fatto richiamo il giudice del provvedimento impugnato, che però, limitandosi a rilevare che risultava tra gli «elementi costitutivi del reato oggetto di imputazione (art. 640 c.p.) un collegamento con l’effetto giuridico dedotto nel processo civile», non ne ha colto l’effettivo significato; 10. va intanto qui esclusa la ricorrenza dei casi di cui all’art. 75, co.1, (trasferimento dell’azione in sede penale da parte di chi abbia previamente agito in sede civile) o co. 3 c.p.p. (azione civile iniziata dopo la costituzione di parte civile in sede penale), sicché il tema riguarda la residuale ipotesi di sospensione necessaria che si verifica allorquando un certo effetto civile sia specificamente previsto da una norma sostanziale come conseguente ad una fattispecie di reato; 11. non si tratta tuttavia del mero collegamento fattuale che si può realizzare quando certi fatti rilevanti in sede penale lo siano anche in sede civile, per i fini di cui agli istituti propri del diritto interprivato, ma dello specifico fenomeno in cui un effetto civile dipenda per previsione di legge da un certo reato, ipotesi che l’arresto fondamentale di C., S.U., 13682/2001 individuò in via esemplificativa – rispetto al giudizio civile non di danno come è quello in esame, in cui l’azione riguarda la risoluzione ed i suoi effetti restitutori - nel caso di cui al « secondo comma dell'art. 1835 cod. civ. a norma del quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi: dove si prospetta un rapporta di pregiudizialità tra processo penale nel quale sia stata contestata l'imputazione per il reato di usura (art. 664 cod. pen.) e giudizio civile iniziato per il pagamento degli interessi, che si contesti siano dovuti»; 12. in altre parole, non basta un qualsiasi possibile collegamento fattuale e giuridico tra la fattispecie addotta davanti al giudice penale e la causa civile, così come non basta che i fatti accertati in sede penale possano integrare circostanze rilevanti anche in sede civile, ma è necessario che la norma sostanziale da applicare in sede civile abbia come proprio specifico presupposto un fatto di reato e quindi realizzi quella pregiudizialità rafforzata che soltanto è idonea a superare l’altrimenti prevalente, dopo il nuovo c.p.p., principiodi autonomia del processo civile dal processo penale; 13. soltanto a questi ultimi casi le S.U. hanno riferito la previsione dell’art. 211 disp. att. c.p.p., delineando la mera natura di norma di collegamento di tale disposizione e ravvisando nell’esistenza di un’altra norma (sostanziale) la scaturigine dell’effetto di pregiudizialità da cui, attraverso la previsione dell’art. 295 c.p.c., deriva la sospensione necessaria del processo civile stesso, purché ricorra altresì l’ulteriore requisito per cui il giudicato penale si configuri come idoneo a riverberarsi nell’ambito civile, il tutto evidentemente in una logica di privilegio per l’autonomia dei giudizi, quale chiaramente espressa dalla normativa del c.p.p.; 14. nel caso di specie, il rilievo del reato di truffa e dei fatti che condurrebbero alla sua individuazione (frode nel rilascio della fideiussione) non innescano una pregiudizialità qualificata nei termini sopra detti, rilevando come si è detto al solo fine di delineare il complessivo inadempimento del promittente venditore e dunque quello che si determina è un effetto di mero collegamento rispetto agli altri fatti di inadempimento posti principalmente a base dell’azione civile, inidoneo ad inibire il procedere del processo civile che la parte interessata intenda far proseguire; 15. l’istanza di regolamento va quindi accolta, disponendosi la prosecuzione del processo e rimettendosi al giudice della causa di merito la decisione sulle spese della presente fase di giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Catania, per la prosecuzi