CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2015
Cassazione n. 18188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 140/2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 2 dicembre 2021, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 49 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5122/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese all'Agenzia delle entrate, D.p. di Caserta, la restituzione delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione terreni relativa all'anno 2008, assumendo di averla versata due volte. Costei, infatti, aveva effettuato un primo versamento in tre rate, per complessivi C 61.774,86; quindi, a seguito della riapertura dei termini per la determinazione del valore dei terreni disposta dall'art. 2, comma 229, della I. 23/12/2009, n. 191, aveva acquisito una nuova perizia di stima, in seguito alla quale aveva poi effettuato un ulteriore versamento, ragguagliato al valore rideterminato. 2. A detta richiesta fece seguito il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, che la Falco impugnò innanzi alla C.T.P di Caserta. Quest'ultima respinse il ricorso. 3. L'appello proposto dalla contribuente fu parzialmente accolto dalla C.T.R. di Napoli. Secondo i giudici di appello, la rideterminazione del valore dei terreni, con il conseguente versamento dell'imposta sostitutiva in misura congrua, legittimava la contribuente ad ottenere il rimborso del pregresso versamento, eccezion fatta che per l'importo corrisposto con la prima rata, per il quale era ormai decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 38, primo comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 602. 4. La sentenza della C.T.R. è stata impugnata dall'amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; resiste l'intimata con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che: 1. Con l'unico, articolato motivo l'Agenzia ricorrente denunzia violazione dell'art. 7 d.l. 13/05/2011, n. 70. Al riguardo, l'amministrazione ricostruisce anzitutto le vicende che hanno costituito l'antefatto della richiesta di rimborso, assumendo che la Falco avrebbe dapprima incaricato un professionista di eseguire una perizia sul terreno di sua proprietà sito in Lusciano, versando l'imposta sostitutiva dovuta in base al valore di stima; quindi avrebbe commissionato una seconda perizia, tuttavia effettuata non già sullo stesso terreno, bensì su un compendio più esteso, comprendente anche particelle che essa aveva in comproprietà con altri; infine, avrebbe versato esclusivamente la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta in base alla nuova valutazione, di seguito determinandosi a chiedere il rimborso dell'intera imposta oggetto del primo versamento. Ciò posto, la ricorrente richiama il contenuto della propria circolare n. 47 del 24/10/2011, la quale, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.l. n. 70/2011, consente al contribuente di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° luglio 2011 anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di disposizioni agevolative. In tal senso, osserva che — in base all'art. 7, comma 2, lett. ee), di detto decreto — i contribuenti potevano scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di determinazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, e così eventualmente detrarre l'imposta già versata da quella dovuta per effetto della nuova determinazione.Da tale meccanismo si sarebbe sottratta la contribuente, la quale aveva chiesto il rimborso dell'intera imposta oggetto del primo versamento senza procedere all'integrale pagamento di quanto dovuto per effetto della nuova determinazione; e ciò senza contare che la richiesta di rimborso era ostacolata dalla disomogeneità delle perizie di stima presentate, relative a terreni di diversa estensione. 2. Nei termini formulati, la censura è inammissibile. In primo luogo, l'amministrazione propone a questa Corte una rivalutazione dei fatti oggetto di causa in termini che sfuggono al sindacato proprio del giudizio di legittimità. Significativo, in tal senso, è il fatto che non venga espressamente censurata alcuna parte della statuizione impugnata — alla quale il ricorso non opera il minimo riferimento — e che la doglianza si sostanzi in un'integrale ricostruzione della vicenda in fatto che non trova alcun riscontro negli atti di causa. Di qui un secondo profilo di inammissibilità, ravvisabile nel difetto di autosufficienza del ricorso, che opera un costante riferimento a vicende in fatto, corredate dal rilievo di circostanze documentate o documentabili (quali i pagamenti effettuati dalla contribuente, o le valutazioni di stima ad essi prodromiche) delle quali non solo non è fornito o specificato il contenuto, ma che neppure vengono localizzati all'interno dei complessivi atti di causa (cfr., in tal senso, Cass. n. 28184/2020). Da ultimo, il ricorso trascura completamente di confrontarsi con la normativa individuata dal giudice d'appello a fondamento della propria statuizione — cui non dedica neppure un cenno — per soffermarsi sulle previsioni recate da una disciplina della fattispecie entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto di causa, e rispetto alla cui applicabilità non fornisce alcuna indicazione.3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conforme statuizione sulle spese, che si liquidano in dispositivo.59u"ssistono, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in C 4.1.00,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dellffitssistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello