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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 44888/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 28 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Lecce in relazione ai delitti associativi previsti dagli artt. 416 bis cod pen e 74 DPR 309/90 per aver l'indagato organizzato e diretto due distinti sodalizi criminali, il primo di matrice mafiosa e il secondo dedito al traffico di droga, nonché in ordine a reati in materia di armi e ad alcuni episodi estorsivi (con esclusione di quello contestato al capo 7) e di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Carlo.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli articoli 36 e 34 cod proc pen in conseguenza della incompatibilità del presidente del collegio che - in qualità di GIP - aveva autorizzato lo svolgimento di intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento de quo.

Tali intercettazioni sono state utilizzate ai fini della valutazione della gravità indiziaria.

Il ricorrente solleva anche una questione di legittimità costituzionale delle menzionate previsioni normative nella parte in cui la mancata proposizione di una istanza di ricusazione risulterebbe preclusiva alla declaratoria di nullità derivante dalla mancata astensione di giudice incompatibile.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in relazione alle fattispecie contestata dalla luce del rinforzato onere di motivazione derivante dalle previsioni della legge 47/2015 esplicitandosi nell'ordito della motivazione dell'ordinanza impugnata "un assoluto appiattimento sulle risultanze rappresentate dai militari di PG procedenti, prima, e dalla pubblica accusa, poi".

In sostanza, il giudice del riesame avrebbe "omesso di motivare le specifiche censure avanzate dalla difesa con riferimento all'eccepita nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione riguardante la singola posizione di [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le esigenze di cautela."

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa in ruolo apicale.

Secondo la difesa, il proprio assistito sarebbe un "bullo del rione" della zona 167 di Lecce e non il capo di una frangia mafiosa.

Sarebbe acritica la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MONTEDORO che, per sua stessa ammissione, nemmeno ha conosciuto il ricorrente trattandosi di dichiarazioni intervenute prima dei fatti contestati.

Non sarebbe nemmeno comprensibile quale sarebbe la struttura della consorteria, quali ne siano gli indici di stabilità, quali siano i caratteri di mafiosità del gruppo in quanto tale (anche in termini di capacità intimidatoria esterna e autonoma dal compimento di azioni 2_ violente e di operatività ulteriore rispetto al narcotraffico) né il modo in cui lo [OSCURATO:PERSONA] sia entrato a farne parte e ne sia divenuto il capo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In ordine al primo motivo di ricorso e alla proposta questione di costituzionalità, vale il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018 Rv. 273852 - 01, Illiano; Sez. 2, Sentenza n. 21793 del 27/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 44 del 18/11/2021- dep 5/01/2022, non massimate), per il quale - attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. - ['inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 cod. proc. pen. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.

Con la conseguenza che - qualora una parte, che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice, e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nella fase o grado del procedimento in cui l'incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla Corte di cassazione l'eccezione di legittimità costituzionale del menzionato art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui la disposizione non prevede la suddetta causa di incompatibilità - la questione di costituzionalità risulta palesemente irrilevante, in quanto l'eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all'incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 11/11/2020 dep. 15/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 33394 del 01/10/2020; Sez. 6, Sentenza n. 26255 del 09/07/2020; Sez. 5, Sentenza n. 17962 del 06/03/2020; Sez. 4, Sentenza n. 30629 del 26/02/2019, non massimate).

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP e del Tribunale del riesame, risulta in gran parte generico e per il resto infondato.

Non viene indicato, per quanto attiene al profilo della gravità indiziaria, alcun passaggio delle precedenti ordinanze e degli atti istruttori il cui confronto permetta di desumere la mancanza di autonoma valutazione da parte dei giudici procedenti e in particolare del GIP.

Va infatti ricordato che, in tema di motivazione delle misure cautelari, l'indicazione da parte della difesa di un difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non dimostra automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, Sentenza n. 43676 del 07/10/2021 Rv. 282506 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 - 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Rv. 275339 - 01).

Tale assunto implica che la difesa, nel contestare la mancanza di autonoma valutazione, debba indicare specificamente i passaggi o operare in altro modo un concreto raffronto tra l'apparato logico argomentativo dei diversi atti indicando in che modo possa desumersi il denunciato "appiattimento".

Peraltro, nella denunciata motivazione in punto di esigenze cautelari risulta palese una valutazione conforme di elementi auto evidenti laddove, come richiamato dallo stesso ricorrente, i giudici della cautela afferma che "ricorre il concreto e attuale pericolo che questi commettano altri delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto del carattere sistematico, quotidiano e organizzato delle varie attività illecite in cui essi sono coinvolti; si tratta di persone che hanno sposato uno stile di vita malavitoso, pronti a tutto per perseguire i propri obiettivi, dimostrando una irriducibile inclinazione a delinquere. ...

Nei confronti dei predetti deve essere disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p." Infine, quanto ad entrambi i profili evocati dalla difesa, sussiste comunque una motivazione logica e congrua del Tribunale del riesame laddove evidenzia la presenza di "glosse conclusive di commento" a testimonianza di una valutazione specifica dei singoli passaggi argomentativi.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Quanto alle contestazioni della difesa in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni MONTEDORO in quanto precedenti ai fatti contestati, deve rilevarsi che l'eccezione non coglie nel segno posto che il Tribunale del riesame evidenzia con chiarezza come tali dichiarazioni abbiano determinato l'avvio delle indagini descrivendo una operatività violenta finalizzata al dominio del territorio di riferimento da parte di una associazione stabile riconducibile a BRIGANTI Pasquale che, nella ricostruzione medesima, risulta sostanzialmente dante causa dell'odierno ricorrente.

In tale contesto, si inseriscono le intercettazioni, che vedono impegnato l'odierno ricorrente in conversazioni in cui fornisce inviti e direttive a terzi soggetti ("ve li dovete guadagnare i soldi"), ovvero riguardanti gli episodi estorsivi in danno dei venditori ambulanti, costretti a versare all'associazione una percentuale dei ricavi in ragione del posizionamento territoriale ("vuoi aprire la baracca?...

Devi cacciare i soldi") o - ancora - afferenti alla gestione abusiva dei parcheggi in occasione di eventi pubblici nei pressi dello stadio o in occasione della festa del santo patrono.

Nello svolgimento di tali vicende, il ricorrente risulta impegnato nelle riscossioni e, in tale contesto, risulta esplicitata anche una espressa richiesta di omertà.

Nemmeno trascurabile la eloquente reazione a frasi di chi metteva in dubbio la posizione dell'indagato intercettato (" questo un altro film si sta facendo Prendi due pistole") che, nel successivo agire, addirittura avrebbe "rischiato il carcere perché la questura andava e veniva".

Ulteriormente corretta è la valutazione, operata nell'ordinanza impugnata (pag. 11), della presenza del ricorrente ad incontri con uomini di spicco di altri clan per suggellare accordi di collaborazione nonché della capacità di garantirsi rapporti di lavoro fittizi e di copertura in imprese asservite.

Qualificante, anche in termini di stabilità dell'associazione, è stato correttamente ritenuto l'impegno nel sostegno economico ai sodali detenuti (pag. 12).

Allo stesso modo, del tutto logica appare la valutazione del ruolo ricoperto nei riti di affiliazione (pagg. 13 -14).

Tali elementi risultano criticati in maniera del tutto generica nella formulazione del motivo di ricorso posto che la difesa non si confronta con l'uno o l'altro evidenziandone profili di illogicità ma si limita a contestazioni basate su affermazioni di principio che non scontano un effettivo confronto con gli atti processuali.

4.1. Risulta peraltro dagli elementi come sopra richiamati una valutazione lineare degli indici di mafiosità dell'associazione la cui operatività era stata descritta dal MONTEDORO e poi successivamente fotografata dalle intercettazioni telefoniche e, in tale ambito, le medesime intercettazioni telefoniche descrivono il ricorrente come soggetto che forniva direttive proprie a soggetti affiliati senza riconoscere alcuna autorità criminale al di sopra della propria.

Nella lineare ricostruzione giudiziale, è lo [OSCURATO:PERSONA] a rivendicare la propria posizione di supremazia territoriale rispetto a terzi, è lui a organizzare le spedizioni punitive, è a lui che i sodali obbediscono, è a lui che i terzi in conflitto vanno a chiedere scusa.

Altrettanto legittimo, lineare e congruo il ragionamento giudiziale riguardante l'associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in relazione alla quale, fra l'altro, non sono articolate specifiche contestazioni.5.

Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 28 marzo 2022 del GIP del Tribunale di Lecce in relazione ai delitti associativi previsti dagli artt. 416 bis cod pen e 74 DPR 309/90 per aver l'indagato organizzato e diretto due distinti sodalizi criminali, il primo di matrice mafiosa e il secondo dedito al traffico di droga, nonché in ordine a reati in materia di armi e ad alcuni episodi estorsivi (con esclusione di quello contestato al capo 7) e di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Carlo. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli articoli 36 e 34 cod proc pen in conseguenza della incompatibilità del presidente del collegio che - in qualità di GIP - aveva autorizzato lo svolgimento di intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento de quo. Tali intercettazioni sono state utilizzate ai fini della valutazione della gravità indiziaria. Il ricorrente solleva anche una questione di legittimità costituzionale delle menzionate previsioni normative nella parte in cui la mancata proposizione di una istanza di ricusazione risulterebbe preclusiva alla declaratoria di nullità derivante dalla mancata astensione di giudice incompatibile. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari in relazione alle fattispecie contestata dalla luce del rinforzato onere di motivazione derivante dalle previsioni della legge 47/2015 esplicitandosi nell'ordito della motivazione dell'ordinanza impugnata "un assoluto appiattimento sulle risultanze rappresentate dai militari di PG procedenti, prima, e dalla pubblica accusa, poi". In sostanza, il giudice del riesame avrebbe "omesso di motivare le specifiche censure avanzate dalla difesa con riferimento all'eccepita nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione riguardante la singola posizione di [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e le esigenze di cautela." 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa in ruolo apicale. Secondo la difesa, il proprio assistito sarebbe un "bullo del rione" della zona 167 di Lecce e non il capo di una frangia mafiosa. Sarebbe acritica la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MONTEDORO che, per sua stessa ammissione, nemmeno ha conosciuto il ricorrente trattandosi di dichiarazioni intervenute prima dei fatti contestati. Non sarebbe nemmeno comprensibile quale sarebbe la struttura della consorteria, quali ne siano gli indici di stabilità, quali siano i caratteri di mafiosità del gruppo in quanto tale (anche in termini di capacità intimidatoria esterna e autonoma dal compimento di azioni 2_ violente e di operatività ulteriore rispetto al narcotraffico) né il modo in cui lo [OSCURATO:PERSONA] sia entrato a farne parte e ne sia divenuto il capo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine al primo motivo di ricorso e alla proposta questione di costituzionalità, vale il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 35216 del 19/04/2018 Rv. 273852 - 01, Illiano; Sez. 2, Sentenza n. 21793 del 27/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 44 del 18/11/2021- dep 5/01/2022, non massimate), per il quale - attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. - ['inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 cod. proc. pen. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. Con la conseguenza che - qualora una parte, che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice, e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nella fase o grado del procedimento in cui l'incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla Corte di cassazione l'eccezione di legittimità costituzionale del menzionato art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui la disposizione non prevede la suddetta causa di incompatibilità - la questione di costituzionalità risulta palesemente irrilevante, in quanto l'eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all'incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352; Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 11/11/2020 dep. 15/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 33394 del 01/10/2020; Sez. 6, Sentenza n. 26255 del 09/07/2020; Sez. 5, Sentenza n. 17962 del 06/03/2020; Sez. 4, Sentenza n. 30629 del 26/02/2019, non massimate). 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP e del Tribunale del riesame, risulta in gran parte generico e per il resto infondato. Non viene indicato, per quanto attiene al profilo della gravità indiziaria, alcun passaggio delle precedenti ordinanze e degli atti istruttori il cui confronto permetta di desumere la mancanza di autonoma valutazione da parte dei giudici procedenti e in particolare del GIP. Va infatti ricordato che, in tema di motivazione delle misure cautelari, l'indicazione da parte della difesa di un difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non dimostra automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, Sentenza n. 43676 del 07/10/2021 Rv. 282506 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 - 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Rv. 275339 - 01). Tale assunto implica che la difesa, nel contestare la mancanza di autonoma valutazione, debba indicare specificamente i passaggi o operare in altro modo un concreto raffronto tra l'apparato logico argomentativo dei diversi atti indicando in che modo possa desumersi il denunciato "appiattimento". Peraltro, nella denunciata motivazione in punto di esigenze cautelari risulta palese una valutazione conforme di elementi auto evidenti laddove, come richiamato dallo stesso ricorrente, i giudici della cautela afferma che "ricorre il concreto e attuale pericolo che questi commettano altri delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede, tenuto conto del carattere sistematico, quotidiano e organizzato delle varie attività illecite in cui essi sono coinvolti; si tratta di persone che hanno sposato uno stile di vita malavitoso, pronti a tutto per perseguire i propri obiettivi, dimostrando una irriducibile inclinazione a delinquere. ... Nei confronti dei predetti deve essere disposta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p." Infine, quanto ad entrambi i profili evocati dalla difesa, sussiste comunque una motivazione logica e congrua del Tribunale del riesame laddove evidenzia la presenza di "glosse conclusive di commento" a testimonianza di una valutazione specifica dei singoli passaggi argomentativi. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Quanto alle contestazioni della difesa in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni MONTEDORO in quanto precedenti ai fatti contestati, deve rilevarsi che l'eccezione non coglie nel segno posto che il Tribunale del riesame evidenzia con chiarezza come tali dichiarazioni abbiano determinato l'avvio delle indagini descrivendo una operatività violenta finalizzata al dominio del territorio di riferimento da parte di una associazione stabile riconducibile a BRIGANTI Pasquale che, nella ricostruzione medesima, risulta sostanzialmente dante causa dell'odierno ricorrente. In tale contesto, si inseriscono le intercettazioni, che vedono impegnato l'odierno ricorrente in conversazioni in cui fornisce inviti e direttive a terzi soggetti ("ve li dovete guadagnare i soldi"), ovvero riguardanti gli episodi estorsivi in danno dei venditori ambulanti, costretti a versare all'associazione una percentuale dei ricavi in ragione del posizionamento territoriale ("vuoi aprire la baracca?... Devi cacciare i soldi") o - ancora - afferenti alla gestione abusiva dei parcheggi in occasione di eventi pubblici nei pressi dello stadio o in occasione della festa del santo patrono. Nello svolgimento di tali vicende, il ricorrente risulta impegnato nelle riscossioni e, in tale contesto, risulta esplicitata anche una espressa richiesta di omertà. Nemmeno trascurabile la eloquente reazione a frasi di chi metteva in dubbio la posizione dell'indagato intercettato (" questo un altro film si sta facendo Prendi due pistole") che, nel successivo agire, addirittura avrebbe "rischiato il carcere perché la questura andava e veniva". Ulteriormente corretta è la valutazione, operata nell'ordinanza impugnata (pag. 11), della presenza del ricorrente ad incontri con uomini di spicco di altri clan per suggellare accordi di collaborazione nonché della capacità di garantirsi rapporti di lavoro fittizi e di copertura in imprese asservite. Qualificante, anche in termini di stabilità dell'associazione, è stato correttamente ritenuto l'impegno nel sostegno economico ai sodali detenuti (pag. 12). Allo stesso modo, del tutto logica appare la valutazione del ruolo ricoperto nei riti di affiliazione (pagg. 13 -14). Tali elementi risultano criticati in maniera del tutto generica nella formulazione del motivo di ricorso posto che la difesa non si confronta con l'uno o l'altro evidenziandone profili di illogicità ma si limita a contestazioni basate su affermazioni di principio che non scontano un effettivo confronto con gli atti processuali. 4.1. Risulta peraltro dagli elementi come sopra richiamati una valutazione lineare degli indici di mafiosità dell'associazione la cui operatività era stata descritta dal MONTEDORO e poi successivamente fotografata dalle intercettazioni telefoniche e, in tale ambito, le medesime intercettazioni telefoniche descrivono il ricorrente come soggetto che forniva direttive proprie a soggetti affiliati senza riconoscere alcuna autorità criminale al di sopra della propria. Nella lineare ricostruzione giudiziale, è lo [OSCURATO:PERSONA] a rivendicare la propria posizione di supremazia territoriale rispetto a terzi, è lui a organizzare le spedizioni punitive, è a lui che i sodali obbediscono, è a lui che i terzi in conflitto vanno a chiedere scusa. Altrettanto legittimo, lineare e congruo il ragionamento giudiziale riguardante l'associazione delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in relazione alla quale, fra l'altro, non sono articolate specifiche contestazioni.5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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