Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01232/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 43-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ALESSANDRO RIZZOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ACUNTO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] R N O depositat o il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5

1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. del credito vantato nei confronti della società fallita, per la somma complessiva di €. 70.000,00, a titolo di compenso per l’attività di presidente del consiglio di amministrazione svolta, nell’interesse della stessa, tra l’anno 2013 e l’anno 2017.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che “la mancata ammissione del credito era stata giustificata dal giudice delegato” in ragione “dei puntuali e comprovati rilievi mossi” dal curatore “ in merito alla attivit à professionale negligentemente svolta” dall’opponente, ha dichiaratamente ritenuto di condividere tale decisione sul rilievo che le prove raccolte dimostrano gli “inadempimenti” commessi dall’opponente, come: -la sottoscrizione di contratti da parte dello stesso nella qualità di “amministratore unico” della società ma “ senza … alcuna autorizzazione o ratifica successiva del C.d.a. ” nonostante che gli art. 26 e 28 dello statuto prevedessero espressamente “la competenza collegiale del C.d.a. per la stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni”; - la sottoscrizione di contratti da parte dell’opponente “in condizioni di conflitto di interessi”, avendo ricoperto “contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti” (e cioè la cooperativa poi fallita e [OSCURATO:SOCIETA].), “ rispettivamente cedente e cessionaria del contratto preliminare avente ad oggetto l’85% del lotto destinato ad insediamento edilizio”; - le irregolarità nella “ gestione dei crediti” e nella “ conservazione del patrimonio della societ à ”, come quando, pur a fronte dell’esborso di una somma superiore a 2.000.000,00 dieuro ai promittenti alienanti del suolo oggetto del “programmato intervento edilizio ”, non aveva effettuato le Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 necessarie trascrizioni presso la c onservatoria dei registri immobiliari, né avevafatto conseguire alla società la proprietà o il possesso di tale suolo; - l ’ istante , dal suo canto, non aveva adempiuto all’onere di dimostrare “la corretta esecuzione del suo mandato”.

1.3. Il tribunale ha, dunque, ritenuto che l ’ eccezione di inadempimentosollevata dal Fallimento fosse fondata ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda di ammissione proposta dall’opponente.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/12/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria del 21/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha accoltol’eccezione d’inadempimento formulata dal Fallimento ai sensi dell’art.1460 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che: - nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio di cui all’art.1460 c.c. va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto,perché l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva; - ogni prestazione eseguita costituisce, dunque, un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente; - l’eccezione d’inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. può Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 essere, pertanto, utilmente fatta valere solo nel caso in cui attenga, temporalmente e logicamente , alla prestazione che costituisce il corrispettivo della controprestazione richiesta all’eccipiente; - in materia di compenso spettante all’amministratore di società di capitali, in effetti, esiste un nesso sinallagmatico tra l’adempimento dei doveri dell’amministratore e il diritto al relativo compenso, con la conseguenza che la società può sollevare l’eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 c.c. per opporsi alla richiesta del suo ex amministratore di ottenere il pagamento del compenso limitatamente al corrispettivo maturato nel periodo al quale si riferiscono i lamentati inadempimenti; - nel caso in esame , il Fallimento ha sollevato l’eccezione d’inadempimento ma, pur avendone l’onere, non ha nemmeno indicato i periodi a cui tali pretese inadempienze eranoriferite; - l ’ eccezione d’inadempimento non può, del resto, risolversinella mera e generica allegazione di un inadempimento, senza che l ’ ecc i p i ente a dempia al l ’ onere di fornire prova delle proprieasserzioni; - il Fallimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento , ha , pertanto, l ’ onere di specificare le inadempienze che, relativamente al periodo di riferimento della richiesta di compenso, sono idonee a paralizzare la relativa pretesa e di fornire la prova della negligenza dell’amministratore; - nel caso in esame, invece, il Fallimentonon solo non ha provato alcun inadempimento ma neppure ha chiesto di poterlo fare, non avendoformulato alcuna istanza istruttoria; - i documenti prodotti dal Fallimento sono , del resto, privi di qualunque valore probatorio , poiché provengono o da un consulente della cooperativa o da un consulente dello stesso F allimento, non risultano giurati né asseveratisu incarico di un organo terzo, non sono stati redatti nel contraddittorio tra le parti né hanno consentitoall’opponente diargomentare in ordine alle attività di verifica compiute.

Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5

2.2. Con il secondo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 167c.p.c. nonché dell ’ art. 24 Cost ., in relazione a ll ’ art.360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l’eccezione d’inadempimento formulata dal Fallimento, senza, tuttavia, considerare che: - il Fallimento opposto aveva omesso l’ indicazione d ei fatti specifici dai quali discenderebbe, a suo dire, la sua responsabilità ed aveva, quindi, impedito all’opponentedi difendersi compiutamente nel corso del giudizio; -il Fallimento, infatti, si è limitato a dedurre che “gli inadempimenti” dell’opponente “ai suoi doveri … sono consistiti nella violazione … del dovere di corretta e prudente gestione della società, di sana e prudente gestione dei crediti della stessa, omettendo di porre in essere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale a tutela degli interessi dei soci”, formulando, in tal modo, “affermazioni del tutto eteree ed impalpabili giacché la curatela avrebbe dovuto quanto meno spiegare cosa di prudente l’amministratore avrebbe dovuto fare o non fare; in che modo la sua gestione sarebbe statanon corretta; quale sarebbe il motivo per cui dalla stipulazione di contratti(ovvero la vita pulsante di una società) ne sarebbe derivato un nocumentoper la società”.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

2.4. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato (e, piùdi recente, ribadito: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 34341 del 2024) il principio secondo cui, nel giudizio conseguente alla domanda d’ammissione del credito vantato dall’amministratore della società poi fallita al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento (anche nel caso in cui si fosse Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente (o incompleta o inesatta) esecuzione, ad opera dell’istante, della prestazione gestoria dallo stesso dovuta, restando, per contro, a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dall’opposto, di avere, invece, esattamente adempiuto agli obblighi inerenti alla carica ricoperta per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione fattuale nella quale è intervenuto con la propria opera.

2.5. Non v’è dubbio, quindi, che, in tema di compenso spettante all’amministratore di società a responsabilità limitata, la società (e, in caso di fallimento, il relativo curatore) può far valere, in via d ’ eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt.1218 e 1460 c.c., l’inadempimento ( o il non corretto adempimento) degli obblighi contrattualmente assunti dall’amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costituivo, venendo in rilievo, a tali fini, non il rapporto societario d’immedesimazione organica esistente, verso l’esterno, tra amministratore e società, bensì il nesso sinallagmatico, tipico del rapporto contrattuale, intercorrente tra il corretto svolgimento dell’attività di gestione dell’impresa e la maturazione del diritto al compenso in capo all’amministratore medesimo(cfr. Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).

2.6. Nel caso in cui il preteso creditore (come l’amministratore della società assoggettata a fallimento) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento opposto, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può, di Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 conseguenza, sollevare, per paralizzarne in tutto o in parte l’accoglimento, l’eccezione di totale o parziale inadempimento (o d’inesatto adempimento) da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, con il solo onere di allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) dell’amministratore istante ai doveri giuridici inerenti alla carica ricoperta: come, in particolare, quellodi gestire l ’ attività sociale nel rispetto delle norme dello statuto ( a partire da quelle che prevedono la competenza esclusiva in capo al consiglio di amministrazione in materia di “stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni”) e quello di gestire la società con la dovuta diligenza (astenendosi, tra l’altro, dalla stipulazione di contratti in nome e per conto della società ma “in condizioni di conflitto di interessi” con la stessaper aver ricoperto “contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti … del contratto preliminare avente ad oggetto l’85% del lotto destinato ad insediamento edilizio”).

2.7. Spetta, per contro, all’amministratore istante, a fronte degli inadempimenti (a tali doveri) dedotti in giudizio da l Fallimento oppost o , il compito (rimasto, nella specie, incontestatamente ineseguito) di dedurre e provare in giudizio il fatto estintivo del dovere asseritamente inadempiuto, e cioèdi aver prestato osservanza agli obblighi a lui imposti , avendo in realtà agito nel rispetto delle norme statutarie e senza conflitti d’interesse con la società poi fallita, o vvero di non aver potuto adempiere per fatto oggettivo a luiimputabile.

2.8. L’eccezione d’inadempimento, peraltro, non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto, in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021);

2.9. Quanto al resto, è senz ’ altro vero , in linea di principio, che : - trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica (nei quali l’esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma, alla cui tutela èpreposto il rimedio ex art. 1460 c.c., dev’essere considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; - l’eccezione d’inadempimento può essere , di conseguenza, sollevata unicamente rispetto alle prestazioni (gestorie) che sono state eseguite (o che avrebbero dovuto essere eseguite) nel periodo in cui sarebbe ( in ipotesi ) maturato il diritto al compenso azionato dall’amministratore, restando , pertanto, escluse (ai sensi dell’art. 1458, comma 1° , c.c., ) dall’efficacia impeditiva di tale eccezionele prestazioni che l’amministratore abbia già (correttamente) eseguito e il diritto al compenso corrispondentemente maturato (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).

2.10. È anche vero, tuttavia, che il giudice, nell’esame della domanda di pagamento del compenso vantato dall’amministratore e dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento, ètenuto, secondo i principi generali, a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte, verificando, in particolare, in ragione non solo dell’elemento cronologico ma anche (e soprattutto) dei rapporti Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.), se vi sia una relazione causale e di adeguatezza tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro, posto che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata(cfr. Cass.n. 12978del 2002; Cass. n. 6564 del 2004).

2.11. Nel caso in esame, come giustamente dedotto dal Pubblico Ministero,il tribunale, escludendo dallo stato passivo il credito all’intero compenso vantato dall’amministratore, ha, in fatto, (implicitamente ma inequivocamente) ritenuto che l’opponente avesse commesso fatti d ’ inadempiment o ai propri doveri giuridici, come quello di aver stipulato contratti in nome e per conto della società in conflitto d’interessi con la stessa e senza osservarne le norme statutarie, che (in difetto di qualsivoglia emergenza probatoria che potesse decisivamente deporre in senso, in tutto o in parte, contrario) erano di estensione temporale e di gravità effettuale tali da investire l’intero periodo cui si riferisce il compenso preteso (in misura, peraltro, globale: e non, dunque, per singoli periodi intermedi) dall’opponente ed ha, dunque, correttamente ritenuto che gli stessi fossero di importanza così pronunciata da impedire , in diritto, il riconoscimento giudiziale del diritto alcompenso dallo stesso vantato per l ’ intero periodo in cui era rimasto in carica quale amministratore della società poi fallita.

2.12. Il decreto impugnato si è, in sostanza, attenuto ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure infondatamente svolte sul punto dal ricorrente.

Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, quindi, dichiarato.

Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 43-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ALESSANDRO RIZZOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ACUNTO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] R N O depositat o il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. del credito vantato nei confronti della società fallita, per la somma complessiva di €. 70.000,00, a titolo di compenso per l’attività di presidente del consiglio di amministrazione svolta, nell’interesse della stessa, tra l’anno 2013 e l’anno 2017. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che “la mancata ammissione del credito era stata giustificata dal giudice delegato” in ragione “dei puntuali e comprovati rilievi mossi” dal curatore “ in merito alla attivit à professionale negligentemente svolta” dall’opponente, ha dichiaratamente ritenuto di condividere tale decisione sul rilievo che le prove raccolte dimostrano gli “inadempimenti” commessi dall’opponente, come: -la sottoscrizione di contratti da parte dello stesso nella qualità di “amministratore unico” della società ma “ senza … alcuna autorizzazione o ratifica successiva del C.d.a. ” nonostante che gli art. 26 e 28 dello statuto prevedessero espressamente “la competenza collegiale del C.d.a. per la stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni”; - la sottoscrizione di contratti da parte dell’opponente “in condizioni di conflitto di interessi”, avendo ricoperto “contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti” (e cioè la cooperativa poi fallita e [OSCURATO:SOCIETA].), “ rispettivamente cedente e cessionaria del contratto preliminare avente ad oggetto l’85% del lotto destinato ad insediamento edilizio”; - le irregolarità nella “ gestione dei crediti” e nella “ conservazione del patrimonio della societ à ”, come quando, pur a fronte dell’esborso di una somma superiore a 2.000.000,00 dieuro ai promittenti alienanti del suolo oggetto del “programmato intervento edilizio ”, non aveva effettuato le Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 necessarie trascrizioni presso la c onservatoria dei registri immobiliari, né avevafatto conseguire alla società la proprietà o il possesso di tale suolo; - l ’ istante , dal suo canto, non aveva adempiuto all’onere di dimostrare “la corretta esecuzione del suo mandato”. 1.3. Il tribunale ha, dunque, ritenuto che l ’ eccezione di inadempimentosollevata dal Fallimento fosse fondata ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda di ammissione proposta dall’opponente. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/12/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria del 21/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha accoltol’eccezione d’inadempimento formulata dal Fallimento ai sensi dell’art.1460 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che: - nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio di cui all’art.1460 c.c. va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto,perché l’esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva; - ogni prestazione eseguita costituisce, dunque, un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente; - l’eccezione d’inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. può Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 essere, pertanto, utilmente fatta valere solo nel caso in cui attenga, temporalmente e logicamente , alla prestazione che costituisce il corrispettivo della controprestazione richiesta all’eccipiente; - in materia di compenso spettante all’amministratore di società di capitali, in effetti, esiste un nesso sinallagmatico tra l’adempimento dei doveri dell’amministratore e il diritto al relativo compenso, con la conseguenza che la società può sollevare l’eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 c.c. per opporsi alla richiesta del suo ex amministratore di ottenere il pagamento del compenso limitatamente al corrispettivo maturato nel periodo al quale si riferiscono i lamentati inadempimenti; - nel caso in esame , il Fallimento ha sollevato l’eccezione d’inadempimento ma, pur avendone l’onere, non ha nemmeno indicato i periodi a cui tali pretese inadempienze eranoriferite; - l ’ eccezione d’inadempimento non può, del resto, risolversinella mera e generica allegazione di un inadempimento, senza che l ’ ecc i p i ente a dempia al l ’ onere di fornire prova delle proprieasserzioni; - il Fallimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento , ha , pertanto, l ’ onere di specificare le inadempienze che, relativamente al periodo di riferimento della richiesta di compenso, sono idonee a paralizzare la relativa pretesa e di fornire la prova della negligenza dell’amministratore; - nel caso in esame, invece, il Fallimentonon solo non ha provato alcun inadempimento ma neppure ha chiesto di poterlo fare, non avendoformulato alcuna istanza istruttoria; - i documenti prodotti dal Fallimento sono , del resto, privi di qualunque valore probatorio , poiché provengono o da un consulente della cooperativa o da un consulente dello stesso F allimento, non risultano giurati né asseveratisu incarico di un organo terzo, non sono stati redatti nel contraddittorio tra le parti né hanno consentitoall’opponente diargomentare in ordine alle attività di verifica compiute. Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 2.2. Con il secondo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 167c.p.c. nonché dell ’ art. 24 Cost ., in relazione a ll ’ art.360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l’eccezione d’inadempimento formulata dal Fallimento, senza, tuttavia, considerare che: - il Fallimento opposto aveva omesso l’ indicazione d ei fatti specifici dai quali discenderebbe, a suo dire, la sua responsabilità ed aveva, quindi, impedito all’opponentedi difendersi compiutamente nel corso del giudizio; -il Fallimento, infatti, si è limitato a dedurre che “gli inadempimenti” dell’opponente “ai suoi doveri … sono consistiti nella violazione … del dovere di corretta e prudente gestione della società, di sana e prudente gestione dei crediti della stessa, omettendo di porre in essere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale a tutela degli interessi dei soci”, formulando, in tal modo, “affermazioni del tutto eteree ed impalpabili giacché la curatela avrebbe dovuto quanto meno spiegare cosa di prudente l’amministratore avrebbe dovuto fare o non fare; in che modo la sua gestione sarebbe statanon corretta; quale sarebbe il motivo per cui dalla stipulazione di contratti(ovvero la vita pulsante di una società) ne sarebbe derivato un nocumentoper la società”. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.4. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato (e, piùdi recente, ribadito: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 34341 del 2024) il principio secondo cui, nel giudizio conseguente alla domanda d’ammissione del credito vantato dall’amministratore della società poi fallita al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento (anche nel caso in cui si fosse Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente (o incompleta o inesatta) esecuzione, ad opera dell’istante, della prestazione gestoria dallo stesso dovuta, restando, per contro, a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dall’opposto, di avere, invece, esattamente adempiuto agli obblighi inerenti alla carica ricoperta per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione fattuale nella quale è intervenuto con la propria opera. 2.5. Non v’è dubbio, quindi, che, in tema di compenso spettante all’amministratore di società a responsabilità limitata, la società (e, in caso di fallimento, il relativo curatore) può far valere, in via d ’ eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt.1218 e 1460 c.c., l’inadempimento ( o il non corretto adempimento) degli obblighi contrattualmente assunti dall’amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costituivo, venendo in rilievo, a tali fini, non il rapporto societario d’immedesimazione organica esistente, verso l’esterno, tra amministratore e società, bensì il nesso sinallagmatico, tipico del rapporto contrattuale, intercorrente tra il corretto svolgimento dell’attività di gestione dell’impresa e la maturazione del diritto al compenso in capo all’amministratore medesimo(cfr. Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.). 2.6. Nel caso in cui il preteso creditore (come l’amministratore della società assoggettata a fallimento) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento opposto, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può, di Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 conseguenza, sollevare, per paralizzarne in tutto o in parte l’accoglimento, l’eccezione di totale o parziale inadempimento (o d’inesatto adempimento) da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, con il solo onere di allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) dell’amministratore istante ai doveri giuridici inerenti alla carica ricoperta: come, in particolare, quellodi gestire l ’ attività sociale nel rispetto delle norme dello statuto ( a partire da quelle che prevedono la competenza esclusiva in capo al consiglio di amministrazione in materia di “stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni”) e quello di gestire la società con la dovuta diligenza (astenendosi, tra l’altro, dalla stipulazione di contratti in nome e per conto della società ma “in condizioni di conflitto di interessi” con la stessaper aver ricoperto “contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti … del contratto preliminare avente ad oggetto l’85% del lotto destinato ad insediamento edilizio”). 2.7. Spetta, per contro, all’amministratore istante, a fronte degli inadempimenti (a tali doveri) dedotti in giudizio da l Fallimento oppost o , il compito (rimasto, nella specie, incontestatamente ineseguito) di dedurre e provare in giudizio il fatto estintivo del dovere asseritamente inadempiuto, e cioèdi aver prestato osservanza agli obblighi a lui imposti , avendo in realtà agito nel rispetto delle norme statutarie e senza conflitti d’interesse con la società poi fallita, o vvero di non aver potuto adempiere per fatto oggettivo a luiimputabile. 2.8. L’eccezione d’inadempimento, peraltro, non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto, in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021); 2.9. Quanto al resto, è senz ’ altro vero , in linea di principio, che : - trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica (nei quali l’esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma, alla cui tutela èpreposto il rimedio ex art. 1460 c.c., dev’essere considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; - l’eccezione d’inadempimento può essere , di conseguenza, sollevata unicamente rispetto alle prestazioni (gestorie) che sono state eseguite (o che avrebbero dovuto essere eseguite) nel periodo in cui sarebbe ( in ipotesi ) maturato il diritto al compenso azionato dall’amministratore, restando , pertanto, escluse (ai sensi dell’art. 1458, comma 1° , c.c., ) dall’efficacia impeditiva di tale eccezionele prestazioni che l’amministratore abbia già (correttamente) eseguito e il diritto al compenso corrispondentemente maturato (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.). 2.10. È anche vero, tuttavia, che il giudice, nell’esame della domanda di pagamento del compenso vantato dall’amministratore e dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento, ètenuto, secondo i principi generali, a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte, verificando, in particolare, in ragione non solo dell’elemento cronologico ma anche (e soprattutto) dei rapporti Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.), se vi sia una relazione causale e di adeguatezza tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro, posto che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata(cfr. Cass.n. 12978del 2002; Cass. n. 6564 del 2004). 2.11. Nel caso in esame, come giustamente dedotto dal Pubblico Ministero,il tribunale, escludendo dallo stato passivo il credito all’intero compenso vantato dall’amministratore, ha, in fatto, (implicitamente ma inequivocamente) ritenuto che l’opponente avesse commesso fatti d ’ inadempiment o ai propri doveri giuridici, come quello di aver stipulato contratti in nome e per conto della società in conflitto d’interessi con la stessa e senza osservarne le norme statutarie, che (in difetto di qualsivoglia emergenza probatoria che potesse decisivamente deporre in senso, in tutto o in parte, contrario) erano di estensione temporale e di gravità effettuale tali da investire l’intero periodo cui si riferisce il compenso preteso (in misura, peraltro, globale: e non, dunque, per singoli periodi intermedi) dall’opponente ed ha, dunque, correttamente ritenuto che gli stessi fossero di importanza così pronunciata da impedire , in diritto, il riconoscimento giudiziale del diritto alcompenso dallo stesso vantato per l ’ intero periodo in cui era rimasto in carica quale amministratore della società poi fallita. 2.12. Il decreto impugnato si è, in sostanza, attenuto ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure infondatamente svolte sul punto dal ricorrente. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, quindi, dichiarato. Ric. 2025n. 43 - Sez. 1 – CC del 10 dicembre 20 2 5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Decreto Cassazione n. 01232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris