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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 30141/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena/condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando la giovane età; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena/condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l'equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando la giovane età; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris