CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 44945/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea valutazione del compendio probatorio in tema di dolo. Osserva che il Filosa, soggetto di bassa scolarizzazione, nutrendo incondizionata fiducia verso l'INPSI che gli consegnava la documentazione ISEE, aveva compilato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo i dati contenuti nell'ISEE stesso. Il giudice di appello ha ritenuto, illogicamente, che sarebbe inverosimile la circostanza che il Filosa sia stato indotto in errore dalla documentazione fornita dall'INPS, non essendo credibile l'ignoranza dei reali redditi percepiti dal lavoro dipendente e quelli percepiti dalla moglie, trattandosi comunque di errore non scusabile. Si tratta invece di errore inevitabile su norma penale, per cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto ex art. 5 cod. pen. II) Violazione di legge, per avere valorizzato l'omessa indicazione, nella autocertificazione, delle automobili di cui il ricorrente è titolare per sottolineare il dolò del medesimo, nonostante l'irrilevanza di tale dato ai fini della configurabilità del reato. III) Violazione di legge per mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la lievissima entità del fatto per cui si procede. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 3.1. Quanto alle censure sub I) e II) in tema di dolo, esse sviluppano doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, a fronte di una c.d. "doppia conforme" di condanna le cui motivazioni sono immuni dai vizi logici prospettati dal ricorrente. In particolare, l'iter argomentativo ha valorizzato, in maniera non manifestamente illogica, un dato di esperienza: indipendentemente dalla dichiarazione ISEE, l'imputato non poteva non conoscere l'entità complessiva dei propri redditi da lavoro dipendente e di quelli della moglie. Allo stesso modo, se è vero che l'omessa dichiarazione delle automobili possedute dal nucleo familiare del prevenuto non incide, di per sé, sulla struttura e sussistenza del reato, è anche vero che il dato viene valorizzato dai giudici di merito al fine 2 a precipuo di delineare la condotta del Filosa, consapevolmente tesa a nascondere l'effettiva situazione reddituale del medesimo. 3.2. Quanto al motivo sub III), esso non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha negato il beneficio ritenendo ostative le tre precedenti condanne riportate dal prevenuto, in linea con l'insegnamento per cui la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non j .d1stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione, come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Rv. 260045 - 01). 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2021 Il C