CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10079-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 4630/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/ 11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10079 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Rilevato che: 1.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n.4630/2020, depositata il 13 ottobre 2020, con la quale la CTR della Campania in controversia su avviso di liquidazione emesso da essa ricorrente nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per imposte ipotecaria, catastale e di bollo, in rettifica dell'autoliquidazione, per €50,00, effettuata dal notaio in relazione ad atto di accettazione tacita di eredità dichiarata nel contesto di un atto di compravendita immobiliare rogato dal predetto notaio, ha avallato l'impostazione di quest'ultimo ritenendo la formalità soggetta a tassazione ai sensi degli artt. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dal d.I.104/2013, art. 26, comma 1; 2. [OSCURATO:PERSONA] è-rimasto intimato) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge, artt. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, 1, comma 1 bis, 3, comma 2, Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, nonché artt. 476, 2648, 2660 c.c., giacché la sentenza impugnata non considera che è esclusa dall'ambito operativo dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n.23 del 2011, la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, in quanto formalità prodromica e non consequenziale all'atto di disposizione registrato. La compravendita dell'immobile presuppone la volontà del chiamato di accettare. L'accettazione non può essere ricondotta al novero degli atti direttamente conseguenti da quello principale di compravendita; 2. il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni già espresse da questa Corte in relazione a fattispecie identiche a quella che occupa, in pronunce (v. tra altre, Cass. n. 14800 del 2022; Cass., 30 novembre 2021, n. 37369; Cass., 20 dicembre 2021, n. 40689) alle quali questo Collegio si allinea. 2.1. Merita premettere che la trascrizione di un acquisto mortis causa che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari va effettuata ai sensi dell'art. 2648 c.c. e la disposizione, al secondo comma, prevede, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, che essa si operi in base alla dichiarazione del chiamato, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; tanto, nel caso di accettazione espressa dell'eredità (art. 475 c.c.). Nel caso di accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che i! chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, di natura non meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma che siano al contempo fiscali e civili (Cass. n. 11478/2021), la trascrizione può essere effettuata, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648 c.c., dallo stesso erede, ma chiunque può richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cass. n. 11638/2014). L'acquisto tacito dell'eredità può avvenire anche a prescindere dal compimento di un atto negoziale, per effetto del possesso dei beni ereditari, qualora entro tre mesi dall'apertura della successione, il chiamato all'eredità, nel possesso dei beni ereditari, non proceda all'inventario dell'eredità ed alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario; in tale caso il chiamato è considerato erede puro e semplice (art.485 c.c.) sulla scorta di un fatto concludente che comporta implicita accettazione anche se non correlato ad atti di disposizione. Riguardo a questa ipotesi di acquisto dell'eredità, l'ordinamento non contempla alcuna previsione espressa per la pubblicità immobiliare, né sussiste la possibilità di procedere a tale pubblicità, in mancanza di un "titolo" idoneo, fatta ovviamente salva la possibilità di trascrizione nei RR.II. dell'acquisto della qualifica di erede per possesso dei beni ereditari in occasione del compimento di un successivo atto rivestito di forma qualificata, idoneo alla trascrizione. Una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell'eredità da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si esaurisce, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive, e con la previsione della retroattività il legislatore riconduce gli effetti di determinati atti (l'art. 459 cod. civ. per l'accettazione della eredità; l'art. 521 c. c. per la rinunzia alla eredità; l'art. 649 c.c. per l'acquisto del legato) al momento dell'apertura della successione, assicurando così la continuità della titolarità dei beni tra il defunto e l'erede (Cass. S.U. n. 25021/2019, in motivazione). 2.2. Come è stato già sottolineato (v. in particolare, Cass., 30 novembre 2021, n. 37369), "la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari operata dal d.lgs. n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale) e poi dalle modifiche di cui all'art. 26, comma 1, d. I. n. 104 del 2013 e con l'art. 1, I. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), che hanno inciso sull'impianto normativo di riferimento avendo introdotto, in relazione a tali trasferimenti, una nuova disciplina. In particolare, l'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011, modificato dall'art. 26, comma 1, d. I. n. 104 dei 2013, convertito dalla I. 8 novembre 2013, n. 128, è intervenuto sull'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (testo unico dell'imposta di registro), semplificando la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari (cioè della proprietà di beni immobili in genere e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità ed i trasferimenti coattivi), ed ha previsto nuove aliquote (aliquota "ordinaria" del 9 per cento, aliquota ridotta al 2 per cento nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle della categoria catastale Al, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis). La citata legge di stabilità del 2014 (in vigore dal 10 gennaio 2014) ha apportato un'ulteriore modifica all'art. 1 della Tariffa per cui: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, che cioè godono delle agevolazioni previste per la "piccola proprietà contadina": 12 per cento" (poi, 15 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 609, I. n. 208 del 2015). Nelle ipotesi sopra considerate, l'importo minimo della tassazione, come appunto novellata nelle aliquote, non può essere inferiore a 1.000 euro, mentre con il comma 4 dell'art. 10, d.lgs. n. 23 del 2011, sono state abrogate tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, riguardanti gli atti assoggettati all'imposta di registro. La tassa proporzionale di registro, nella originaria formulazione dell'art. 10, d.lgs. n. 23 del 2011 (cioè prima delle modifiche innanzi ricordate), risultava "assorbente" dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, sia per "gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2" (imposta di registro con aliquota del 2% o del 9%, e misura minima di 1000 euro), sia per "tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari". Recitava, infatti, il comma 3 dell'art. 10 citato: "Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie". Il comma 1 dell'art. 26, d. I. n. 104 del 2013, è successivamente intervenuto per modificare tale disciplina introducendo, in luogo dell'esenzione integrale dalle imposte ipotecaria e catastale, l'assoggettamento degli atti sopra indicati "a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta". Il testo, infatti, risulta così riformulato: "gli atti assoggettati al:'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta". Il comma 2 dell'art. 26, d. I. n. 104 del 2013, recita: "L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 10 gennaio 2014 è elevato ad euro 200". In conclusione, dal 10 gennaio 2014, per effetto della disposizione di cui al riportato comma 3, tutti gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso restano "esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie", e sono assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di cinquanta euro ciascuna a prescindere dalle diverse previsioni del d.lgs. n. 347 del 1990 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)". 2.3. La ragione del contendere si incentra sulla individuazione dell'àmbito di riferimento dell'esenzione (dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie), e dell'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, che la disposizione raccorda, come detto, ad «atti e ... formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari», Nello specifico la quaestio iuris è relativa all'identificabilità della nota di trascrizione dell'atto pubblico (traslativo), implicante accettazione tacita dell'eredità (art. 2648, c. 3, cod., civ.), quale atto e formalità direttamente conseguente, o meno, allo stesso atto principale (traslativo). 2.4. La Corte, con orientamento qui condiviso, ha posto il principio di diritto secondo il quale, in tema d'imposta di bollo, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, avente titolo in un atto di compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta fissa di cui all'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, non trovando applicazione il regime esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 previsto esclusivamente per gli atti di trasferimento elencati nei precedenti commi 1 e 2 (così Cass., 30 novembre 2021, n. 37369 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2021, n. 40689); 2.5. Il citato art. 1, comma 1 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, assoggetta all'imposta di bollo gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del Codice civile (...)". Nella relativa Nota si precisa, inoltre, che "L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi". La norma va coordinata con l'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 23 del 20011, la quale disciplina in maniera specifica, anche per quanto concerne l'imposta di bollo, uno speciale trattamento fiscale per alcune tipologie di atti, con l'applicazione del regime cd. di assorbimento dei tributi indiretti e della (nuova) imposta fissa di 50,00 euro delle imposte ipotecarie e catastali. L'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, prevede per la trascrizione l'imposta in misura fissa di 59,00 euro, e trova applicazione "fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1 bis, dal comma 2 ter del presente articolo e dalli art. 4, comma 1 bis". 2.6. L'odierna ricorrente qualifica l'accettazione tacita di cui all'art. 476 c.c. come fattispecie, anche fiscalmente, distinta dal negozio dispositivo avente ad oggetto il bene ereditario, che semmai presuppone la volontà di accettare del disponente, per cui la relativa formalità non ne dipende direttamente, ancorché il "titolo" idoneo alla pubblicità immobiliare sia costituito, per le relative formalità, dal medesimo atto pubblico (la compravendita). Ne deriva, quindi, l'esclusione dall'invocato regime esonerativo e l'applicazione di imposte e tasse (imposta ipotecaria, tassa ipotecaria imposta di bollo) nella misura ordinaria in precedenza indicata. 2.6. La tesi erariale è corretta. Dall'analisi letterale dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, "appare chiara la ratio perseguita dal legislatore, che ha espressamente delimitato l'ambito di operatività del regime esonerativo agli "atti assoggettati all'imposta (di registro) di cui ai commi 1 e 2" della disposizione -Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro"- e soltanto di essi" (Cass. 37369/2021 cit.). In relazione a siffatta tipologia di trasferimenti trova applicazione l'imposta proporzionale di registro del 2, del 9 e del 12 per cento (ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986), ma in ogni caso non inferiore a 1000 euro, che (dal 10 gennaio 2014) trova applicazione, secondo quanto disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, la nuova aliquota fissa (di 50 euro) delle imposte ipotecaria e catastale, oltre che l'assorbimento della imposta di bollo. Riguardo ai menzionati tributi il legislatore ha introdotto un diverso modo di tassazione, attraverso la previsione di ammontare fisso e del regime di cd. assorbimento della rilevanza fiscale degli atti e formalità direttamente conseguenti all'atto di trasferimento, sempre che correlati alla tipologia di quest'ultimo, per cui mantengono vigore, per gli atti diversi, le regole della imposizione ordinaria. L'ambito di operatività di tale - speciale - regime fiscale non può, quindi, che rimanere circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali ai trasferimenti di diritti immobiliari sopra ricordati, in quanto posti in essere per effettuare i relativi adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari. Preme evidenziare che fra gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, non rientra affatto l'accettazione tacita di eredità, che costituisce evenienza del tutto occasionale e può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali, magari risalenti nel tempo, per cui il successivo atto di disposizione rivestito di forma qualificata, come appunto il rogito notarile di compravendita, viene unicamente a concretizzare il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede, peraltro, da riferire non al singolo bene, ma a tutti i diritti reali immobiliari ricompresi nell'asse ereditario. L'accettazione tacita di eredità esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti regolati dal diritto civile, e non può costituire, di per se stessa, titolo idoneo alla trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c., tanto da richiedere, secondo autorevole opinione, la pronuncia di una sentenza di accertamento quale unico strumento per consentire la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Essa costituisce l'oggetto della pubblicità immobiliare e non necessariamente si perfeziona, come già evidenziato, in un momento coincidente con quello di redazione dell'atto dispositivo. Quanto sopra va posto in correlazione all'esigenza di depositare nei registri immobiliari, per ragioni di logica del sistema, oltre che di espressa previsione normativa, un titolo idoneo, che abbia la forma minima necessaria per la trascrivibilità e, quindi, che contenga le indicazioni necessarie per predisporre la nota di trascrizione. Ne discende che il regime esonerativo non si estende a qualsivoglia formalità collegabile ad un determinato atto rogato, ricevuto o autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, nei termini innanzi ricordati, bensì opera con riguardo agli atti e formalità che, all'interno del sistema di pubblicità immobiliare posto a tutela dei diritti, fanno immediato e diretto riferimento agli effetti giuridici "tipici" del negozio prescelto (compravendita, permuta, ecc. ecc.), sulla cui sostanza economica viene, in definitiva, misurata la tassazione. (v. art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986, per il registro; artt. 2 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990, per l'imposta ipotecaria e catastale, la base cui imponibile è individuata mediante rinvio all'imposta di registro). In ciò consiste la consequenzialità richiesta dalla norma tributaria tra atti sottoposti a registrazione e note di trascrizione ed iscrizione, domande di annotazione e di voltura, in funzione degli adempimenti che il Conservatore (art. 2678 c.c.) è obbligato ed effettuare e che valgono a stabilire la priorità fra trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. Quel che conta, infatti, è individuare, avuto riguardo agli effetti giuridici dell'atto sottoposto a registrazione rilevanti ai fini della sua qualificazione, che si tratti di un atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di un altro diritto reale su beni immobili soggetto alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, che ha modificato l'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, nonché della pubblicità ad esso strettamente collegata. Si tratta di operazione che comporta la netta rivalutazione del sostrato privatistico presente nell'atto, cioè nel documento che attraverso la pubblicità immobiliare viene reso conoscibile ai terzi, il cui contenuto può consistere in un contratto o in una dichiarazione unilaterale espressione dell'autonomia privata, in un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, in un atto processuale, fermo restando che l'imposta di bollo colpisce il documento e non l'atto. La tesi contraria sposta l'attenzione sulle regole della pubblicità immobiliare, e finisce per attribuire alla unicità del "titolo" idoneo alla trascrizione, così come all'esigenza stessa di garantire, nell'interesse generale, la stabilità degli acquisti immobiliari e dei diritti dei terzi (elemento che accomuna le varie forme di pubblicità), un rilievo del tutto improprio rispetto agli interessi dell'erario tutelati. 2.5. E' stato parimenti già rilevato (Cass., 30 novembre 2021, n. 37369) che non sarebbe pertinente "l'argomento dell'asserita necessità/obbligatorietà, per il notaio rogante, di curare la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, ove appunto si tratti di immobili di diretta provenienza successoria, onde garantire la continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., determinando la mancanza della trascrizione dell'acquisto mortis causa anche la mancanza di efficacia delle trascrizioni a carico dell'acquirente. "La questione, che non attiene alla validità dell'atto dispositivo sottoposto a registrazione (Cass. n. 11638/2014), non rileva nella fattispecie esaminata dal momento che l'assoggettamento ad imposta non è legato al profilo della necessità/obbligatorietà della formalità, ovvero della sua indispensabilità. Essa trae alimento dal diverso tenore letterale del primo comma dell'art. 2648 c.c., (secondo il quale "si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto") rispetto al terzo comma del medesimo art. 2648 c.c. (secondo il quale "se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente"). Va considerato, però, che gli artt. c.c. 2671 c.c. e 6, d.lgs. n. 347 del 1990, rendono per il notaio obbligatoria la trascrizione soltanto se l'atto è da lui ricevuto o autenticato, entro trenta giorni dalla data dell'atto stesso, sanzionando il mancato rispetto di tale termine. L'accettazione tacita di eredità, proprio perché non opera sulla base di una espressa dichiarazione di volontà del chiamato e non sempre è correlata ad un atto di per sé trascrivibile, neppure rientra fra gli "atti soggetti a trascrizione" per i quali l'art. 6, d.lgs. citato, pone l'obbligo di curare la trascrizione in capo al pubblico ufficiale rogante o autenticante. Occorre, inoltre, considerare che l'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, contiene due distinte disposizioni: la prima - concernente la conformità catastale oggettiva, ossia la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo - dispone che il contratto contenga, oltre all'identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, ed attiene alla sfera della validità del medesimo, stante l'espressa previsione della nullità dell'atto privo del contenuto prescritto. La seconda - concernente la conformità catastale soggettiva, ossia l'identità tra l'autore dell'atto e l'intestatario catastale dell'immobile - fa obbligo al notaio rogante di individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, gli impone il compimento di una determinata attività e tuttavia non introduce un contenuto necessario del contratto, atteso che non prevede alcuna sanzione di nullità dell'atto rogato senza la sua osservanza, Il mancato rispetto della stessa, come questa Corte (Cass. n. 20526/2020) ha avuto modo di sottolineare, "risolve i propri effetti esclusivamente sul piano della responsabilità delle parti e del notaio (per quest'ultimo, tanto sul piano disciplinare quanto su quello dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale)". Si tratta, in entrambi i casi, di piani affatto diversi da quello tributario, contrassegnato, attesa la specialità dell'innovativo regime impositivo contemplato dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011, dal principio della tassatività delle norme agevolative/esonerative che, derogando al sistema generale, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica, in quanto non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono (tra le tante, Cass. n. 21522/2013, n. 27331/2016, Cass. S.U. n. 11373/2015 e n. 10013/2021)"; 3. la sentenza impugnata, in conclusione, va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso. 4. le spese del merito sono compensare in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merit