Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 37326/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai fini dell'applicazione della disciplina della fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen., la determinazione della data di commissione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per il quale aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 7 maggio 2018.

A ragione della decisione, osservava che la partecipazione del Discetti al reato associativo, contestato in forma cosiddetta "aperta" («con condotta perdurante»), alla luce di quanto accertato in sede di cognizione, era proseguita ben oltre il periodo indicato dalla difesa, il 6 luglio 2013 (data di inizio della detenzione per i reati unificati ne provvedimento di cumulo in esecuzione), quanto 99\ meno fino al febbraio 2017, epoca in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di pagare lo stipendio alla moglie del condannato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen.

Secondo la difesa ricorrente, il giudice dell'esecuzione, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità pur correttamente richiamati, non ha compiuto la verifica sulla data di cessazione della permanenza con i medesimi criteri di valutazione del giudizio di merito dhe non vi aveva provveduto.

Ha, infatti, indicato a sostegno del suo apprezzamento alcuni paragrafi delle sentenze divenute irrevocabili, che, tuttavia, non contengono elementi fattuali utili a sostenere la tesi che il Discetti, malgrado fosse detenuto, avesse continuato a compiere condotte partecipative in seno all'organizzazione di appartenenza.

Ha considerato ostativo alla retrodatazione le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non solo prive dei necessari riscontri, ma, per di più, con un contenuto evocativo della semplice affiliazione in un periodo imprecisato e non certo della partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, come volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, postula un ruolo attivo e non semplicemente uno status di appartenenza.

Contraddittoriamente, ha affermato che la permanenza del reato associativo è proseguita fini alla data di arresto del collaboratore,. avvenuto nel febbraio 2017, e fino all'emissione della sentenza di primo grado, risalente al 7 maggio 2018. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del- 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).

Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, deo. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267); ai fini dell'applicazione della disciplina della fungibilità (Sez. 1, n. 25735 del 12/06/200, Labate, Rv.240475) o del cumulo delle pene (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barillari, Rv. 280093).

1.1. Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, per principio generale "in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato" quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui l'epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430).

Del resto, la connotazione tipica della condotta partecipativa come perdurante nel tempo per la stabilità del vincolo tra affiliati, è pur sempre oggetto di presunzione relativa, quindi superabile e deve essere verificata in concreto, tanto più se emergano condotte positive, quale quella della collaborazione con la giustizia o l'estromissione del singolo partecipe.

2. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli esposti principi.

Esclusa, correttamente, la possibilità di discostarsi dalle valutazioni in tema di protrazione della condotta criminosa contenute nella decisione di merito, ha rilevato che entrambe le sentenze, dando rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore Romano, avevano accertato la stabile partecipazione dell'imputato al sodalizio quanto meno fino alla all'arresto del collaboratore, avvenuto nel febbraio 2017.

Decisiva, sotto questo profilo, era considerata la circostanza, riferita dal Romano, che, fino a questa data, alla moglie del Discetti era stato 3 f)t periodicamente versato lo stipendio in ragione dell'affiliazione del coniuge detenuto.

Il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti o perché pretendono una diversa interpretazione del giudicato da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica dell'ordinanza in verifica sulla scorta di specifici argomenti, tratti dalla motivazione delle sentenze, fondati su un elemento fattuale riferito in modo specifico alla posizione del Discetti ovvero la percezione continuativa dello stipendio durante lo stato di detenzione, attraverso il versamento periodico nelle mani della moglie di una somma di denaro.

Siffatta circostanza costituisce, sei' piano logico, un dato idoneo ad escludere la cessazione del vincolo sociale, accertato per il periodo -precedente attraverso l'individuazione di uno specifico contributo nel settore delle estorsioni, e, quindi, a confermare la presunzione relativa di permanenza della partecipazione al sodalizio, in modo stabile e pienamente consapevole, quanto meno in termini di disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, RV . 261272).

3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai fini dell'applicazione della disciplina della fungibilità di cui all'art. 657 cod. proc. pen., la determinazione della data di commissione del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per il quale aveva riportato condanna con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 7 maggio 2018. A ragione della decisione, osservava che la partecipazione del Discetti al reato associativo, contestato in forma cosiddetta "aperta" («con condotta perdurante»), alla luce di quanto accertato in sede di cognizione, era proseguita ben oltre il periodo indicato dalla difesa, il 6 luglio 2013 (data di inizio della detenzione per i reati unificati ne provvedimento di cumulo in esecuzione), quanto 99\ meno fino al febbraio 2017, epoca in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di pagare lo stipendio alla moglie del condannato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, 670 e 671 cod. proc. pen. Secondo la difesa ricorrente, il giudice dell'esecuzione, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità pur correttamente richiamati, non ha compiuto la verifica sulla data di cessazione della permanenza con i medesimi criteri di valutazione del giudizio di merito dhe non vi aveva provveduto. Ha, infatti, indicato a sostegno del suo apprezzamento alcuni paragrafi delle sentenze divenute irrevocabili, che, tuttavia, non contengono elementi fattuali utili a sostenere la tesi che il Discetti, malgrado fosse detenuto, avesse continuato a compiere condotte partecipative in seno all'organizzazione di appartenenza. Ha considerato ostativo alla retrodatazione le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non solo prive dei necessari riscontri, ma, per di più, con un contenuto evocativo della semplice affiliazione in un periodo imprecisato e non certo della partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che, come volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, postula un ruolo attivo e non semplicemente uno status di appartenenza. Contraddittoriamente, ha affermato che la permanenza del reato associativo è proseguita fini alla data di arresto del collaboratore,. avvenuto nel febbraio 2017, e fino all'emissione della sentenza di primo grado, risalente al 7 maggio 2018. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, n. Sez. 1, n. 30609 del- 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questioni esecutive: ai fini della revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816); in riferimento all'esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, deo. 2003, Bini, Rv. 224703); ai fini dell'applicazione di benefici penitenziari ed al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158 del 22/03/2017, Rizzo, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267); ai fini dell'applicazione della disciplina della fungibilità (Sez. 1, n. 25735 del 12/06/200, Labate, Rv.240475) o del cumulo delle pene (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barillari, Rv. 280093). 1.1. Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, per principio generale "in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato" quando il momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443; Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283; Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui l'epoca di consumazione del reato non è indicata in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata" (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Del resto, la connotazione tipica della condotta partecipativa come perdurante nel tempo per la stabilità del vincolo tra affiliati, è pur sempre oggetto di presunzione relativa, quindi superabile e deve essere verificata in concreto, tanto più se emergano condotte positive, quale quella della collaborazione con la giustizia o l'estromissione del singolo partecipe. 2. Tanto premesso in linea generale, nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli esposti principi. Esclusa, correttamente, la possibilità di discostarsi dalle valutazioni in tema di protrazione della condotta criminosa contenute nella decisione di merito, ha rilevato che entrambe le sentenze, dando rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore Romano, avevano accertato la stabile partecipazione dell'imputato al sodalizio quanto meno fino alla all'arresto del collaboratore, avvenuto nel febbraio 2017. Decisiva, sotto questo profilo, era considerata la circostanza, riferita dal Romano, che, fino a questa data, alla moglie del Discetti era stato 3 f)t periodicamente versato lo stipendio in ragione dell'affiliazione del coniuge detenuto. Il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici sui compiti del giudice dell'esecuzione, argomentazioni non dirimenti o perché pretendono una diversa interpretazione del giudicato da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica dell'ordinanza in verifica sulla scorta di specifici argomenti, tratti dalla motivazione delle sentenze, fondati su un elemento fattuale riferito in modo specifico alla posizione del Discetti ovvero la percezione continuativa dello stipendio durante lo stato di detenzione, attraverso il versamento periodico nelle mani della moglie di una somma di denaro. Siffatta circostanza costituisce, sei' piano logico, un dato idoneo ad escludere la cessazione del vincolo sociale, accertato per il periodo -precedente attraverso l'individuazione di uno specifico contributo nel settore delle estorsioni, e, quindi, a confermare la presunzione relativa di permanenza della partecipazione al sodalizio, in modo stabile e pienamente consapevole, quanto meno in termini di disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, RV . 261272). 3. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 37326/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris