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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29009/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40-9053 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta il ricorso proposto nel-l'interesse di Armando -[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto le argomentazioni con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento sono esenti da illogicità e da vizi giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non esiguo della catenina unito alla violenza attuata nei confronti della vittima e alle lesioni fisiche che ne sono derivate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40-9053 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta il ricorso proposto nel-l'interesse di Armando -[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto le argomentazioni con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento sono esenti da illogicità e da vizi giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non esiguo della catenina unito alla violenza attuata nei confronti della vittima e alle lesioni fisiche che ne sono derivate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29009/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris