Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:374
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]303/02
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Mercato olandese dei gas tecnici e medicali — Fissazione dei prezzi — Prova della partecipazione all’accordo — Prova della dissociazione — Principi di non discriminazione e di proporzionalità — Calcolo delle ammende»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione
(Art. 81, n. 1, CE)
2.
Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale
(Art. 81, n. 1, CE)
3.
Concorrenza — Intese — Prova
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE)
5.
Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
7.
Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
98/C 9/03)
10.
Procedura — Termine per la produzione delle prove
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. e), 48, n. 1, e 66, n. 2)
1.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire
o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza, nel caso di accordi che si
manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione alla detta disposizione qualora tali
riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato.
(v. punto 75)
2.
È sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati
conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata
la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni del genere, spetta
a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito
anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa
dalla loro.
La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente
dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si
sarebbe conformata.
La nozione di pubblica dissociazione in quanto elemento che esclude la responsabilità deve quanto ad essa essere interpretata
in modo restrittivo.
A tal riguardo, il silenzio mantenuto da un operatore in una riunione nel corso della quale vi è stata una concertazione illegittima
su una questione precisa riguardante la politica dei prezzi non può essere assimilato all’espressione di un fermo e chiaro
dissenso. Al contrario, la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto
o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua
scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la
responsabilità dell’impresa.
(v. punto 76-77, 103, 124)
3.
Poiché il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali nonché le sanzioni che possono colpire gli autori
della violazione sono noti, è normale che le attività che tali pratiche e tali accordi implicano si svolgano in modo clandestino,
che le riunioni si tengano in segreto, più spesso in uno Stato terzo, e che la documentazione relativa ad esse sia ridotta
al minimo. Semmai la [OSCURATO:PERSONA] scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come
i resoconti di una riunione, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario
ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni.
[OSCURATO:PERSONA] maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.
(v. punti 106-107)
4.
La nozione di «pratica concordata» consiste in una forma di coordinamento delle attività delle imprese che, senza spingersi
fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra le imprese stesse
ai rischi della concorrenza. I criteri di coordinamento e di collaborazione di cui si tratta non richiedono l’elaborazione
di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza,
secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch’egli intende seguire sul mercato comune.
Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al
comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti
diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale
o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso
sul mercato.
(v. punto 121)
5.
Come risulta dalla lettera stessa dell’art. 81, n. 1, CE, la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione
fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi.
Bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti
alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti
per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso.
(v. punto 132)
6.
Per calcolare la durata di un’infrazione nel caso in cui vi sia un oggetto restrittivo della concorrenza si deve solo determinare
il periodo durante il quale tale accordo è esistito, cioè il periodo tra la data della sua stipulazione e quella in cui l’accordo
è venuto meno.
(v. punto 138)
7.
Allorché un’impresa, con il suo comportamento, ha violato l’art. 81, n. 1, CE, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per
il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico se il procedimento dinanzi al Tribunale non
riguarda la situazione di quest’ultimo.
(v. punto 141)
8.
[OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo di ciascuna ammenda inflitta per la violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non ha l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica.
Tuttavia, la sua valutazione deve essere effettuata nel rispetto del diritto comunitario, che comprende non solo le disposizioni
del Trattato, ma anche i principi generali del diritto.
A questo proposito, il principio della parità di trattamento è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate
in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento
sia oggettivamente giustificata.
La valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda inflitta con riguardo alla gravità e alla durata dell’infrazione,
criteri di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, rientra nel controllo giurisdizionale anche di merito attribuito
al Tribunale ai sensi dell’art. 17 dello stesso regolamento.
(v. punti 151-153)
9.
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata
dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa
infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di
ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.
Al riguardo, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non impone neppure che, qualora delle ammende vengano inflitte a più imprese
implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie non sia
superiore, in termini di percentuale del fatturato, a quello delle ammende inflitte alle imprese più grandi. Infatti, risulta
dalla detta disposizione che, tanto per le imprese di dimensioni piccole o medie quanto per le imprese di dimensioni superiori,
occorre prendere in considerazione, per determinare l’importo dell’ammenda, la gravità e la durata dell’infrazione. Qualora
la [OSCURATO:PERSONA] infligga, alle imprese implicate in una medesima infrazione, ammende giustificate, per ciascuna di esse, in
rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi alla detta istituzione il fatto che, per talune di
queste imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al fatturato, a quello di altre imprese.
Le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la durata dell’infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti e il
grado di cooperazione di un’impresa implicata in un cartello sono collegate al comportamento individuale dell’impresa in questione,
e non alla sua quota di mercato o al suo fatturato.
Pertanto, l’importo finale dell’ammenda non costituisce, a priori, un elemento appropriato per determinare un’eventuale mancanza
di proporzionalità dell’ammenda alla luce dell’importanza delle imprese coinvolte nell’intesa.
Per contro, l’importo di partenza dell’ammenda può costituire un elemento rilevante per valutare un’eventuale mancanza di
proporzionalità dell’ammenda, alla luce dell’importanza dei partecipanti all’intesa.
(v. punti 173-174, 176-178)
10.
In forza dell’art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale e dell’art. 48, n. 1, del detto regolamento,
il ricorso deve contenere, se del caso, le offerte di prova, e le parti possono, anche nella replica e nella controreplica,
proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, purché motivino il ritardo nella presentazione delle loro
offerte di prova. Pertanto, la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria
della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla preclusione prevista dall’art. 48, n. 1, del regolamento di
procedura. Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’art. 66, n. 2, del
detto regolamento che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati.
(v. punto 189)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
5 dicembre 2006
(
*
)
«Concorrenza − Intese − Mercato olandese dei gas tecnici e medicali − Fissazione dei prezzi − Prova della partecipazione all’accordo
− Prova della dissociazione − Principi di non discriminazione e di proporzionalità − Calcolo delle ammende»
[OSCURATO:PERSONA] causa T-303/02,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
con sede in Deventer ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti. M. Essers e M. Custers,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. A. Bouquet, in qualità di agente,
convenuta,
avente ad oggetto, a titolo principale, una richiesta di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio
2002, 2003/207/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-3/36.700 ‑ Gas tecnici
e medicali) (GU 2003, L 84, pag. 1), e, a titolo subordinato, una richiesta di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F. [OSCURATO:PERSONA] e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Wesfalen») è una società attiva sul mercato olandese
dei gas tecnici e medicali dal 1989.
2
Nel dicembre 1997 e nel corso dell’anno 1998, la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del
Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204),
ha effettuato accertamenti nei locali della ricorrente e di altre società anch’esse presenti sul detto mercato, e cioè la
AGA Gas BV (in prosieguo: l’«AGA»), l’[OSCURATO:PERSONA] BV, l’[OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
«BOC»), la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
3
[OSCURATO:PERSONA], dopo aver indirizzato richieste di informazioni alle società precedentemente menzionate, ha inviato, il 9
luglio 2001, una comunicazione degli addebiti a otto imprese, tra cui la ricorrente, operanti nel settore di cui trattasi.
4
[OSCURATO:PERSONA] sua risposta, la ricorrente ha contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Successivamente alla liquidazione
dell’AGA Gas, la società controllante di essa, la [OSCURATO:PERSONA], ha risposto nel merito alla comunicazione, a nome della sua ex controllata,
e ha espressamente dichiarato di essere disposta ad assumersi la responsabilità delle infrazioni commesse da quest’ultima.
5
Dopo aver sentito le imprese interessate il 10 gennaio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 24 luglio 2002, 2003/207/CE,
relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE (Caso COMP/E-3/36.700 – Gas tecnici e medicali) (GU 2003, L 84, pag. 1;
in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
6
[OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alla ricorrente il 26 luglio 2002 ed è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di
successore in diritto dell’AGA Gas.
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
7
[OSCURATO:PERSONA] dichiara nella decisione di aver raccolto prove dell’esistenza di un accordo collusivo tra concorrenti operanti
nel settore dei gas tecnici e medicali nei [OSCURATO:PERSONA] nel corso, in particolare, del periodo 1993-1997 (‘considerando’ 331).
8
Essa ha così ritenuto (‘considerando’ 393 della [OSCURATO:PERSONA]) che la ricorrente avesse partecipato agli accordi e/o pratiche
concordate riguardanti:
– la fissazione di aumenti di prezzo dall’ottobre 1994 al dicembre 1995;
– la fissazione di periodi di moratoria dall’ottobre 1994 al gennaio 1995;
– la fissazione di prezzi minimi dal marzo 1994 al dicembre 1995.
9
In primo luogo, per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che una prima discussione sugli
aumenti del prezzo dei gas in bombole per il 1995 ha avuto luogo nel corso della riunione del 14 ottobre 1994 dell’associazione
Vereniging van Fabrikanten van [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «VFIG»), che riunisce le imprese che producono e vendono
gas industriali nei [OSCURATO:PERSONA]. I partecipanti a tale riunione erano l’AGA, l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la BOC, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la«NTG») e la ricorrente (‘considerando’
136 della [OSCURATO:PERSONA]).
10
Per provare l’oggetto anticoncorrenziale di tale riunione, l’istituzione si riferisce, in particolare, al contenuto di note
manoscritte rinvenute presso l’AGA o consegnate da tale impresa e datate 17 ottobre 1994.
11
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tali aumenti del prezzo del gas in bombole per il 1995 sono stati stabiliti in dettaglio
dall’AGA, dall’[OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla BOC, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]
in occasione della riunione della VFIG del 18 novembre 1994 ed essa si fonda, per sostenere tale conclusione, su due tabelle
manoscritte, l’una consegnata dalla AGA (in prosieguo: la «tabella n. 1»), l’altra rinvenuta presso l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «tabella n. 2») (‘considerando’ 139-141 della [OSCURATO:PERSONA]).
12
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la tabella n. 1, recante la data del 21 novembre 1994, contiene, in particolare, la lista degli aumenti
di prezzo (in percentuale) dei gas in bombole per il 1995, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], l’AGA, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA],
l’[OSCURATO:PERSONA], la BOC e la ricorrente.
13
Per quanto riguarda la tabella n. 2, che menziona anch’essa un aumento dei prezzi, l’istituzione dichiara che essa sembra
riferirsi alla stessa riunione, sebbene non tutti gli elementi contenuti nelle due tabelle coincidano. Essa ricorda che l’[OSCURATO:PERSONA] in un primo tempo ha ritenuto che la tabella fosse stata elaborata in una riunione con dei concorrenti svoltasi nel
1995, ma in seguito ha ammesso che poteva trattarsi della riunione della VFIG del novembre 1994.
14
[OSCURATO:PERSONA] precisa che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha dichiarato di non aver
mai preso parte attivamente a tali riunioni e di non essere stata al corrente del fatto che vi sarebbero stati discussi aumenti
di prezzo, in quanto tali argomenti non erano indicati nell’ordine del giorno delle riunioni (‘considerando’ 145 della [OSCURATO:PERSONA]).
15
In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione di periodi di moratoria, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nelle riunioni
della VIFG del 14 ottobre e del 18 novembre 1994, gli aumenti di prezzi per il 1995 sono stati discussi dall’AGA, dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla BOC e dalla ricorrente, e concordati dalle medesime, unitamente
ad un periodo di moratoria che si sarebbe concluso nel gennaio 1995. A tale proposito, l’istituzione si riferisce alle note
manoscritte dell’AGA, menzionate al punto 10 supra, nonché alle tabelle n. 1 e n. 2, in cui si fa riferimento ad un periodo
di moratoria di due mesi per l’attuazione degli aumenti di prezzo (‘considerando’ 168-171 della Decision).
16
[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha affermato che non era
dimostrato che essa avesse volontariamente concluso un accordo con i suoi concorrenti su un periodo di moratoria nel corso
delle due riunioni della VFIG che si sono svolte alla fine dell’anno 1994 (‘considerando’ 172 della Decision).
17
In terzo luogo, per quanto riguarda la fissazione di prezzi minimi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le imprese interessate hanno
concordato un listino di prezzi minimi per il gas in bombole e che lo scopo principale di tali listini era stabilire soglie
per i casi in cui le imprese fossero in concorrenza per uno stesso cliente (‘considerando’ 189 della Decision).
18
Essa afferma che, nel corso delle riunioni della VFIG del 17 marzo e del 14 ottobre 1994, sono stati discussi «prezzari» e
«prezzi minimi» per i gas in bombole per i clienti di piccole dimensioni, al fine di concludere un accordo, almeno tra la
ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], rilevando che le quattro ultime imprese citate si erano
già accordate su un sistema di prezzi minimi per il gas in bombole nell’ottobre 1990 (‘considerando’ 194 e 205 della Decision).
19
Secondo l’istituzione, le note manoscritte sequestrate presso l’AGA mostrano che i «prezzari» sono stati nuovamente discussi
nelle riunioni della VFIG di marzo e ottobre 1994 e che, nel corso di quest’ultima riunione, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un
prezzario per i gas in bombola, mentre le note scritte a mano recanti la data del 17 ottobre 1994, confermano che «prezzi
minimi» sono stati discussi nella riunione di ottobre (‘considerando’ 206 della [OSCURATO:PERSONA]).
20
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il listino prezzi per i clienti di piccole dimensioni di gas in bombole è stato anche rinvenuto
nei locali di tre società, e cioè presso la ricorrente, in un fascicolo intitolato «VFIG 1995», presso l’[OSCURATO:PERSONA], in un
fascicolo intitolato «VFIG 1994», e presso la [OSCURATO:PERSONA]. I tre esemplari del listino contengono una stampa di un identico listino
di prezzi minimi, datato ottobre 1994, e intitolato «listino per i clienti di piccole dimensioni di gas in bombole» e quello
trovato presso la [OSCURATO:PERSONA] contiene anche un listino manoscritto, aggiunto nel 1996. L’istituzione aggiunge che il fatto che
tali imprese abbiano conservato queste proposte nei loro fascicoli per diversi anni dimostra ch’esse attribuivano importanza
alle medesime (‘considerando’ 207 e 208 della [OSCURATO:PERSONA]).
21
[OSCURATO:PERSONA] viene menzionato il fatto che, in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha affermato di
non sapere in che modo era venuta in possesso del listino e che molto probabilmente esso le era stato consegnato nel corso
della riunione della VFIG del 14 ottobre 1994, ma che ciò non implicava tuttavia che essa acconsentisse effettivamente ad
applicare i prezzi indicati in tale listino (‘considerando’ 212).
22
La risposta complessiva della [OSCURATO:PERSONA] ai dinieghi della ricorrente è contenuta al ‘considerando’ 351 della [OSCURATO:PERSONA],
formulato nel modo seguente:
«[OSCURATO:PERSONA] rileva che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [la ricorrente] abbiano partecipato a varie riunioni e che l’obiettivo
di tali riunioni fosse restringere la concorrenza è confermato dalle prove documentali contenute nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].
La constatazione che il comportamento descritto costituisce un accordo ai sensi dell’art. 81, paragrafo 1, [CE] non sarebbe
inficiata nemmeno qualora fosse dimostrato che una o più partecipanti non intendevano dare concreta attuazione alle comuni
intenzioni manifestate. Tenuto conto della natura manifestamente anticoncorrenziale delle riunioni in cui sono state espresse
tali intenzioni, le imprese interessate, partecipandovi senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, hanno indotto
gli altri partecipanti a ritenere ch’esse approvassero il risultato delle discussioni e che vi si sarebbero attenute. La nozione
di “accordo” ha natura oggettiva. I veri motivi (e le intenzioni dissimulate) alla base del comportamento adottato sono irrilevanti».
23
[OSCURATO:PERSONA] comprende le disposizioni seguenti:
«Articolo 1
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV, [[OSCURATO:PERSONA]], [BOC], [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] [NV], [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo
1, [CE] per aver partecipato ad un accordo e/o a pratica concordata continuati nel settore dei gas tecnici e medicali dei
[OSCURATO:PERSONA].
L’infrazione si è protratta per i seguenti periodi:
– [OSCURATO:PERSONA]: da settembre 1993 a dicembre 1997,
– [OSCURATO:PERSONA] BV: da settembre 1993 a dicembre 1997,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: da settembre 1993 a dicembre 1997,
– [BOC]: da giugno 1994 a dicembre 1995,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: da settembre 1993 a dicembre 1997,
– [OSCURATO:PERSONA] [NV]: da settembre 1993 a dicembre 1997,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: da marzo 1994 a dicembre 1995
(…).
Articolo 3
Per le infrazioni di cui all’art. 1 vengono inflitte le seguenti ammende:
– [OSCURATO:PERSONA]: 4,15 milioni di EUR,
– [OSCURATO:PERSONA] BV: 3,64 milioni di EUR,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 2,73 milioni di EUR,
– [BOC]: 1,17 milioni di EUR,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 1 milione di EUR,
– [OSCURATO:PERSONA] [NV]: 12,6 milioni di EUR,
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 0,43 milioni di EUR».
24
Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo esposto negli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, paragrafo
5, del Trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nonché la comunicazione 96/C 207/04 sulla non
imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione
sulla cooperazione»).
25
In tal modo, l’importo di base dell’ammenda, stabilito in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato fissato,
per quanto riguarda la ricorrente, a EUR 0,51 milioni (‘considerando’ 438 della [OSCURATO:PERSONA]).
26
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la ricorrente avesse avuto un ruolo esclusivamente passivo nelle infrazioni e non avesse partecipato
a tutte le loro manifestazioni e che tali circostanze attenuanti giustificassero una diminuzione del 15% dell’importo di base
dell’ammenda da infliggere, il quale era ridotto a EUR 0,43 milioni (‘considerando’ 442 della [OSCURATO:PERSONA]).
27
Al contrario, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna riduzione in base alla comunicazione sulla cooperazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
28
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2002, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
29
In seguito alla presentazione del ricorso in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di aver commesso un errore di valutazione
riguardante la durata dell’infrazione rimproverata a tale impresa. Quindi, nel controricorso essa ha ammesso di aver erroneamente
considerato la data del marzo 1994 come punto di partenza della violazione imputata alla ricorrente.
30
Di conseguenza, il 9 aprile 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2003/355/CE, che modifica la [OSCURATO:PERSONA] (GU 2003,
L 123, pag. 49).
31
Così, l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] modificata stabilisce attualmente che la ricorrente ha violato l’art. 81 CE per aver partecipato
ad un accordo e/o pratica concordata continuati nel settore dei gas tecnici e medicali dei [OSCURATO:PERSONA] in un periodo compreso
tra ottobre 1994 e dicembre 1995. L’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], modificata, prevede un’ammenda di un importo ridotto da EUR 0,43
milioni a EUR 0,41 milioni.
32
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fare orale del procedimento e, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato
la [OSCURATO:PERSONA] a presentare un documento.
33
Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nell’udienza del 4 aprile
2006.
34
La ricorrente chiede, nel suo ricorso, che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare gli artt. 1 e 3 della [OSCURATO:PERSONA] che le infliggono un’ammenda di EUR 0,43 milioni per violazione
dell’art. 81 CE;
– in subordine, annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] e ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
35
[OSCURATO:PERSONA] sua replica, la ricorrente precisa che la sua domanda in subordine deve essere intesa come una domanda di annullamento
parziale dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di ottenere una riduzione sostanziale dell’ammenda che le è stata inflitta
dall’art. 3 della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Essa chiede altresì al Tribunale di voler sentire sotto giuramento il sig. P. van den
[OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato a riunioni della VFIG nella sua qualità di dirigente di una società attiva nel settore di cui trattasi
e una cui dichiarazione è allegata al ricorso.
36
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere la richiesta di prova testimoniale;
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
37
In via preliminare, la ricorrente sottolinea che essa ha contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti e che
essa contesta altresì quelli su cui è fondata la [OSCURATO:PERSONA].
38
Essa asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto la sua partecipazione ad accordi e/o pratiche
concordate e che, in tal modo, la convenuta ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE. La ricorrente fa altresì
valere una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di parità di trattamento.
39
La ricorrente fa osservare di aver aderito alla VFIG, creata il 23 marzo 1989, solo nel luglio 1994 e di aver partecipato
per la prima volta ad una riunione di tale associazione il 14 ottobre 1994. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda
su tale partecipazione alla riunione del 14 ottobre 1994 e sulla partecipazione a quella del 18 novembre dello stesso anno,
per imputarle erroneamente un triplice comportamento anticoncorrenziale, e cioè la fissazione di aumenti di prezzi, la determinazione
di periodi di moratoria e la fissazione di prezzi minimi.
[OSCURATO:PERSONA] fissazione di aumenti di prezzi
40
In primo luogo, la ricorrente afferma che, in occasione delle due riunioni della VFIG del 14 ottobre e del 18 novembre 1994,
essa ha rifiutato di partecipare ad un aumento dei prezzi concordato per il 1995. Essa precisa che, durante la riunione della
VFIG del 14 ottobre 1994, essa si era meravigliata di sentire discutere la questione dell’aumento dei prezzi, che non rientrava
nell’ordine del giorno, e aveva espresso la sua sorpresa.
41
Essa avrebbe rifiutato, in ogni riunione, di dire se vi sarebbe stato un aumento di prezzo e, eventualmente, se esso sarebbe
stato del 5% o del 6%, poiché essa non aveva ancora stabilito in quel momento i suoi prezzi per il 1995 e la società controllante,
[OSCURATO:PERSONA] AG, doveva necessariamente essere consultata a tale proposito. La ricorrente asserisce di aver dichiarato che essa
non era di per sé contraria ad aumenti, ma che non approvava un accordo e che, propendendo ad esercitare una pressione sui
prezzi, essa intendeva adattare in modo autonomo la sua politica al mercato.
42
Tali dichiarazioni potrebbero essere esclusivamente qualificate come prudenti e vaghe. La ricorrente non avrebbe fornito alcun
indizio in merito alla sua futura politica commerciale, lasciando le altre imprese nel dubbio in merito a quello che sarebbe
stato il suo comportamento sul mercato nel 1995.
43
La realtà di questo atteggiamento di opposizione a un accordo anticoncorrenziale sarebbe confermata dalle dichiarazioni del
sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante della ricorrente nelle riunioni di cui trattasi, e del sig. van den [OSCURATO:PERSONA], membro dell’NTG,
che sarebbe stato anch’egli presente a tali riunioni. La ricorrente sostiene che il sig. van den [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse
personale a rendere tale dichiarazione e che non c’è quindi alcun motivo di dubitare della sincerità di essa. In considerazione
della contestazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA], che si limita ad affermare che la dichiarazione in questione è priva di qualsiasi
attendibilità, la ricorrente chiede al Tribunale di sentire il sig. van den [OSCURATO:PERSONA] sotto giuramento.
44
Inoltre, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della
ricorrente presentate in risposta alla comunicazione degli addebiti e quelle rilasciate nell’ambito della presente istanza.
45
In secondo luogo, la ricorrente asserisce che i documenti su cui la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue conclusioni sono privi di efficacia
probatoria.
46
Così, non sarebbe assolutamente sicuro che le tabelle nn. 1 e 2 si riferiscano alla riunione del 14 ottobre o a quella del
18 novembre 1994.
47
Le due tabelle in questione sarebbero anche prive di coerenza. Infatti, dalla tabella n. 1 si rileverebbe un aumento dei prezzi
da parte della ricorrente dell’ordine del «5-6%», mentre la tabella n. 2 attesterebbe un aumento di oltre il 6%. Tale incoerenza
sarebbe tanto più evidente in quanto, per le altre società, le percentuali indicate nei due documenti coinciderebbero.
48
Le due tabelle sembrerebbero anche contraddittorie per quanto riguarda la questione delle tariffe della locazione e delle
spese di trasporto. Mentre dalla tabella n. 1 risulterebbe che la ricorrente non sarebbe neppure stata informata degli accordi
conclusi su tale questione, la tabella n. 2 indicherebbe che la ricorrente aveva concluso un accordo sulla locazione dei cilindri.
Neppure le somme menzionate nelle due tabelle per le tariffe di locazione coinciderebbero. D’altronde non sarebbe affatto
escluso che la menzione «WF non è stata informata?? non accettato??», contenuta nelle note manoscritte dell’AGA in data 17
ottobre 1994, riguarderebbe non solo le spese di locazione e di trasporto, ma tutte le questioni esaminate nel corso della
riunione in esame.
49
La ricorrente sostiene che, supposto che le due tabelle riguardino proprio le riunioni del 14 ottobre e del 18 novembre 1994,
si può dedurne che gli altri operatori non avevano un’idea precisa della sua politica di prezzi e che quindi essa aveva certamente
espresso intenzioni particolarmente vaghe in occasione di tali riunioni.
50
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riproporre, per comodità, quanto gli altri partecipanti avevano rilevato in merito alla
ricorrente, senza riferire le riserve che accompagnavano le sue intenzioni. Essa non avrebbe ulteriormente cercato di spiegare
le differenze, pur ammesse al ‘considerando’ 141 della [OSCURATO:PERSONA], tra le indicazioni numeriche contenute nelle due tabelle,
e la decisione sarebbe insufficientemente motivata a tale riguardo.
51
Tali differenze potrebbero spiegarsi con il fatto che i dati contenuti in queste tabelle rifletterebbero esclusivamente i
desideri dei loro autori e non un aumento di prezzo deciso dalla ricorrente. Tale spiegazione sarebbe confermata da altri
documenti provenienti da imprese presenti alle riunioni della VFIG e in cui sarebbe menzionato il nome della ricorrente, mentre
quest’ultima non avrebbe partecipato alle dette riunioni.
52
La ricorrente fa rilevare che, in diversi periodi dell’intesa, i partecipanti ad essa hanno menzionato il suo nome a proposito
delle riunioni della VFIG a cui non ha partecipato e la [OSCURATO:PERSONA] giustamente non avrebbe dato credito a tali dichiarazioni.
Mentre le tabelle nn. 1 e 2 riguarderebbero proprio queste menzioni erronee, la convenuta ne avrebbe tenuto conto senza provare
il minimo dubbio. In ogni modo, tali note manoscritte corrispondenti alle tabelle nn. 1 e 2 sarebbero estremamente sommarie
e non potrebbero quindi essere considerate come un rendiconto completo del contenuto delle riunioni.
[OSCURATO:PERSONA] determinazione di periodi di moratoria
53
La ricorrente asserisce che, nel corso delle riunioni della VFIG del 14 ottobre e del 18 novembre 1994, essa ha partecipato
a discussioni relative all’attuazione di un periodo di moratoria, ma per esprimere la sua contrarietà a tale misura, ricevendo,
in quell’occasione, il sostegno di altri piccoli operatori. A titolo di prova, essa rinvia nuovamente alla dichiarazione esplicita
del sig. van den [OSCURATO:PERSONA].
54
Le tabelle nn. 1 e 2, che sarebbero prive di coerenza e potrebbero essere solo la traduzione del comportamento della ricorrente
previsto dalle altre imprese, non contraddirebbero lo svolgimento delle riunioni, come descritto al punto precedente.
55
Benché la ricorrente sappia che il mancato rispetto di un accordo anticoncorrenziale non impedisce che venga realizzata una
violazione dell’art. 81, n. 1, CE, essa fa rilevare di aver contattato durante il periodo di moratoria numerosi clienti di
imprese concorrenti e di averne fornito la prova alla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] fissazione di prezzi minimi
56
La ricorrente obietta di non aver potuto partecipare ad una discussione sui prezzi minimi in occasione della riunione del
marzo 1994 e, a maggior ragione, di non aver potuto concludere un accordo, dal momento che non era presente a tale riunione.
Essa aggiunge di non aver neppure partecipato a una discussione sui prezzi minimi nel corso della riunione del 14 ottobre
1994, non provando le note manoscritte dell’AGA relative a tale riunione una partecipazione alla detta discussione o alla
conclusione di un accordo. I punti 132 e 133 della comunicazione degli addebiti confermerebbero anche che i piccoli operatori,
come la ricorrente, avrebbero opposto una resistenza durante le riunioni della VFIG.
57
La circostanza che un listino di prezzi minimi sia stato rinvenuto presso la ricorrente sarebbe irrilevante. La ricorrente
precisa di aver solamente affermato che era certamente possibile che tale listino le fosse stato distribuito nella riunione
del 14 ottobre 1994 e non, come asserisce la [OSCURATO:PERSONA], che era fortemente probabile che le fosse stato consegnato in quella
riunione. Il solo possesso da parte della ricorrente di tale documento non proverebbe in alcun caso la sua partecipazione
ad un accordo su tali prezzi minimi né ad un’eventuale discussione a tale riguardo. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, giustamente,
attribuito alcuna importanza ad altri elementi di informazione che la ricorrente ha ricevuto senza averne fatto richiesta.
58
In conclusione, la ricorrente afferma che la circostanza che un’impresa partecipi a una discussione riguardante la coordinazione
dei comportamenti sul mercato non può costituire una violazione del divieto delle intese qualora risulti che tale impresa
effettivamente si è dissociata da tale coordinazione (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punti 94-96).
59
La ricorrente sostiene che, in considerazione del comportamento da essa adottato durante le riunioni della VFIG del 14 ottobre
e del 18 novembre 1994, occorre considerare che essa si è dissociata pubblicamente dal contenuto di tali riunioni, nel modo
richiesto dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487,
punto 223). Secondo la ricorrente, un soggetto che si dissoci da quanto viene discusso nel corso di una riunione partecipa
necessariamente a quest’ultima, ma ciò non vuole dire che con tale comportamento violi il divieto delle intese. A tale riguardo,
la [OSCURATO:PERSONA] si contraddirebbe, poiché ammetterebbe che la partecipazione ad una riunione ufficiale, non costituirebbe,
di per sé, una partecipazione ad un’intesa. Inoltre, la giurisprudenza non richiederebbe, contrariamente a quanto afferma
la [OSCURATO:PERSONA], che la prova della dissociazione debba essere fornita attraverso un documento contemporaneo alla violazione
e neppure che tale prova provenga dai soli partecipanti all’intesa.
60
L’atteggiamento della ricorrente si spiegherebbe facilmente alla luce della sua situazione sul mercato di cui trattasi, e
cioè quella di un operatore recente e di dimensioni modeste, ma che sarebbe riuscito a sviluppare il suo fatturato attraverso
una politica commerciale dinamica. I partecipanti all’intesa e la stessa [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 78 della [OSCURATO:PERSONA]) ammetterebbero
che la ricorrente avrebbe avuto un ruolo di «distruttore» dei prezzi. In tale contesto, la ricorrente non avrebbe quindi avuto
alcun interesse ad essere vincolata da un accordo sugli aumenti di prezzo.
61
La ricorrente afferma che il suo atteggiamento di chiara opposizione, combinato con quello degli altri piccoli operatori,
ha avuto l’effetto che i grandi operatori hanno dovuto proseguire le loro trattative illecite al di fuori dell’ambito delle
riunioni della VFIG e della presenza di tali piccoli operatori. Quindi, la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata come
un «trasgressore di intese» e non come un’impresa che ha fornito un contributo passivo ad un’intesa. Inoltre, mentre la situazione
summenzionata sarebbe descritta al punto 132 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] non la esporrebbe più nella
[OSCURATO:PERSONA], che sarebbe, a tale riguardo, insufficientemente motivata.
62
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni dell’intesa del 14 ottobre e del
18 novembre 1994 e neppure che l’oggetto di tali riunioni era di restringere la concorrenza. La partecipazione alle riunioni
della VFIG, di per sé stessa, non equivarrebbe ad una partecipazione a riunioni collusive, senza che ciò significhi peraltro
che, nell’ambito o ai margini di tali riunioni ufficiali, non sia stata conclusa alcuna intesa.
63
Essa rileva che la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che il fatto che un’impresa partecipi, anche senza prendervi parte
attiva, a riunioni tra imprese implica la sua responsabilità nella violazione, a meno che essa prenda pubblicamente le distanze
dal contenuto di tale riunione (sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 59 supra, punto 223).
64
[OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 58 supra, invocata dalla ricorrente, la Corte avrebbe precisato che
incombe a qualsiasi soggetto che invochi la dissociazione di fornirne la prova. Orbene, la ricorrente non avrebbe fornito
tale prova nel caso di specie.
65
La convenuta si oppone alla richiesta che il Tribunale senta il sig. van den [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa sarebbe tardiva, dal momento
che la ricorrente avrebbe violato l’art. 48 del regolamento di procedura non giustificando il carattere tardivo della sua
richiesta di prova. Inoltre, tale testimonianza non potrebbe aggiungere nulla alle discussioni e sarebbe quindi inutile.
[OSCURATO:PERSONA] durata della violazione
66
Nel ricorso, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è corretta per quanto riguarda la durata dell’infrazione considerata
dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa non era presente alla riunione della VFIG del marzo 1994. Essa segnala, nella replica, di
aver preso atto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il proprio errore relativamente al punto di partenza del periodo
della violazione, da quel momento fissato ad ottobre e non a marzo 1994.
67
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomentazione della ricorrente riguardante la durata della violazione sia completamente priva
di pertinenza, poiché essa, in applicazione degli orientamenti, ha tenuto conto della rettifica della durata della violazione
e ridotto l’ammenda.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di parità di trattamento
68
La ricorrente asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento nell’ambito della sua valutazione
della partecipazione dei piccoli operatori, e ciò in considerazione del fatto che solo la ricorrente avrebbe violato il divieto
delle intese e non le società NTG e [OSCURATO:PERSONA] che pure avrebbero partecipato a numerose riunioni durante le quali sarebbero
stati discussi accordi illegittimi. La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe gravemente carente su questo punto.
69
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’argomento relativo all’asserita violazione del principio di parità di trattamento, che in realtà
riguarda la richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda, è privo di fondamento.
70
Per quanto riguarda la NTG, il suo coinvolgimento sarebbe evidentemente diverso da quello della ricorrente e l’impresa di
cui trattasi sarebbe inoltre riuscita a provare, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l’assenza di responsabilità
da parte sua. Neppure la situazione della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere assimilata a quella della ricorrente, poiché la [OSCURATO:PERSONA]
non le avrebbe nemmeno inviato una comunicazione degli addebiti, in mancanza di qualsiasi indizio di comportamenti illegittimi.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la partecipazione alle riunioni ufficiali della VFIG non costituiva di per sé una partecipazione
ad una riunione dell’intesa e che essa non disponeva, come nel caso della ricorrente, di elementi comprovanti la partecipazione
della NTG e della [OSCURATO:PERSONA] agli aumenti di prezzi, alle moratorie o ai prezzi minimi.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se le altre società menzionate fossero state illegittimamente escluse dal procedimento,
la situazione della ricorrente rimarrebbe la medesima. Infatti, l’eventuale concessione di un vantaggio indebito non significherebbe
che la ricorrente sia in diritto di ottenere una riduzione della sua ammenda se essa è stata legittimamente stabilita (sentenze
del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑441, punto 176, e 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 367).
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
72
Occorre rilevare che la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto che essa ha partecipato
ad accordi e/o pratiche concordate e che, «agendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato anche il principio di motivazione
dell’art. 253 CE». La ricorrente sottolinea in particolare una carenza di motivazione per quanto riguarda le differenze riscontrate
tra le indicazioni numeriche delle tabelle nn. 1 e 2, il suo ruolo di «trasgressore di un’intesa» e il trattamento speciale
che le è stato riservato rispetto a altri due piccoli operatori. Da tale formulazione e dal contenuto degli argomenti esposti
dalla ricorrente risulta che la censura mossa non riguarda, propriamente, una mancanza o una carenza di motivazione che comporta
la violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE. In realtà, la censura di cui trattasi si confonde con la
critica della fondatezza della [OSCURATO:PERSONA] e quindi della legittimità nel merito di quest’atto, che sarebbe illegittimo in considerazione
della mancanza di prova, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una violazione dell’art. 81 CE e dell’inosservanza del principio di
parità di trattamento.
Sull’asserita pubblica dissociazione della ricorrente
73
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato in diritto una qualsiasi violazione da parte sua
dell’art. 81, n. 1, CE.
74
A tale proposito, occorre ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare
l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58).
75
Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire
o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza, nel caso di accordi che si
manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione alla detta disposizione qualora tali
riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato (sentenza
della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 145).
76
Quindi, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono
stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente
provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni del genere,
spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque
spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica
diversa dalla loro (v., in particolare, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
77
La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente
dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si
sarebbe conformata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra, punto 82).
78
Nel caso di specie, la ricorrente non contesta di aver partecipato alle due riunioni della VFIG del 14 ottobre e del 18 novembre
1994 e neppure il carattere anticoncorrenziale di esse. Invece, essa sostiene che, in considerazione del comportamento da
essa adottato durante queste riunioni, occorre ritenere che essa si è distanziata pubblicamente dal loro contenuto anticoncorrenziale,
nel senso richiesto dalla giurisprudenza.
– [OSCURATO:PERSONA] fissazione di aumenti di prezzi e sulla determinazione di un periodo di moratoria
79
Nelle sue memorie la ricorrente asserisce, in generale, che essa ha «provato la sua contrarietà agli accordi riguardanti il
comportamento [delle imprese] sul mercato, nel corso delle riunioni del 14 ottobre e del 18 novembre 1994».
80
Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, essa sostiene di aver chiaramente affermato che non avrebbe approvato un aumento
dei prezzi e che, propendendo per l'esercizio di una pressione sui medesimi, essa intendeva adattare la sua politica al mercato
in modo autonomo. Essa aggiunge di non aver voluto rivelare, «durante la riunione», se essa intendeva procedere ad aumenti
di prezzo nel 1995 e, in tal caso, quale sarebbe stata la loro entità, ma di aver dichiarato di non essere, in linea di principio,
contraria ad aumenti. Essa sostiene anche che il suo dirigente sig. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato «in tutte le riunioni», di rivelare
se ci sarebbe stato un aumento dei prezzi e, in tal caso, se esso sarebbe stato del 5% o del 6%.
81
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua dichiarazione, afferma che, dopo che altre imprese hanno dichiarato, «in occasione di una delle
due riunioni di cui trattasi della VFIG», che esse miravano ad un aumento dei prezzi del 5% o del 6%, egli «era rimasto nel
vago sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato i suoi prezzi per il 1995 e, in tal caso, in quale entità».
82
Tali dichiarazioni corrispondono solo in parte a quelle rilasciate dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, in cui l’interessata ha affermato che, nel corso della «post riunione» sulla politica commerciale, essa ha
dichiarato, dopo gli annunci di aumenti dei prezzi da parte degli altri operatori, che essa «avrebbe desiderato un aumento
dei prezzi del 5% o del 6% per il 1995», il che contraddice il testo del ricorso precedentemente menzionato. La ricorrente
ha aggiunto che «né in occasione delle riunioni del 14 ottobre o del 18 novembre 1994 né in un altro momento [essa] si era
impegnata ad attuare un aumento determinato dei prezzi», il che non corrisponde all’affermazione espressa di contrarietà all’aumento
dei prezzi.
83
Risulta, quantomeno, che la ricorrente non ha chiaramente preso posizione sulla questione dell’aumento dei prezzi. Così, essa
non ha affermato espressamente che ci sarebbe stato un aumento dei suoi prezzi nel 1995, ma non ha neppure escluso che quello
stesso anno vi sarebbero stati aumenti di prezzi.
84
La ricorrente non ha, quindi, adottato una posizione che avrebbe chiaramente informato le altre imprese del fatto che essa
prendeva le distanze rispetto al principio di un simile aumento. Il suo comportamento, che essa definisce come vago, è analogo
ad una tacita approvazione che ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta.
Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità
dell’impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra, punto 84).
85
Per quanto riguarda il secondo comportamento anticoncorrenziale censurato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha precisato, nella
risposta alla comunicazione degli addebiti, che essa si «è opposta ad una moratoria durante la riunione» e che «il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non si è impegnato, a nome della [OSCURATO:PERSONA], a rispettare una moratoria né durante la riunione né in qualsiasi altro momento»,
circostanza che essa ha confermato nelle sue memorie, affermando di essersi opposta all’introduzione di una moratoria.
86
La ricorrente si fonda essenzialmente sulla dichiarazione del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] per provare la veridicità delle sue dichiarazioni
di contrarietà e quindi il fatto di essersi pubblicamente dissociata dalle discussioni collusive a cui ha partecipato.
87
Il testimone dichiara che, in occasione di una riunione della VFIG, la ricorrente avrebbe reagito alle proposte anticoncorrenziali
formulate da altre imprese, partecipanti all’associazione professionale, e ciò attraverso una protesta. Dalla testimonianza
risulta che tale protesta non sarebbe stata determinata da un’opposizione di principio a una concertazione manifestamente
illegittima, ma dal fatto che quest’ultima non corrispondeva, a priori, agli interessi economici del momento della NTG e della
ricorrente.
88
Tuttavia, occorre constatare che dalla formulazione stessa della dichiarazione del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultimo
non ha un chiaro ricordo della riunione di cui trattasi. Così, il testimone dichiara di non ricordare né la data di essa né
la durata della moratoria discussa durante quella riunione, né se il dirigente della Hydrogras avesse anche protestato contro
le proposte controverse.
89
La dichiarazione del sig. van den [OSCURATO:PERSONA], rilasciata il 9 ottobre 2002, riguarda una sola riunione della VFIG che ha avuto
luogo «otto anni» prima. In considerazione di questo unico punto di riferimento temporale e alla luce della tabella riassuntiva
dell’insieme delle riunioni della VFIG con menzione delle partecipazioni individuali delle imprese che sono membri dell’associazione
(‘considerando’ 106 della [OSCURATO:PERSONA]), occorre rilevare che la dichiarazione di cui trattasi può riguardare solo la riunione
del 14 ottobre 1994, constatandosi che la NTG, impresa di cui il sig. van den [OSCURATO:PERSONA] è dirigente, non era rappresentata alla
riunione seguente del 18 novembre 1994.
90
Inoltre e soprattutto, la testimonianza del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] non corrisponde esattamente alla narrazione fatta dalla ricorrente
dello svolgimento della riunione di cui trattasi, poiché il testimone non menziona gli annunci successivi di talune imprese
di aumenti dei loro prezzi del 5% o 6%, né alle intenzioni manifestate in quell’occasione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la
ricorrente avrebbe mirato «ad un aumento di prezzo del 5% o 6% per il 1995» o non si opponeva, in linea di principio, ad aumenti
pur rifiutando di rivelare se ci sarebbe stato un aumento dei prezzi per il 1995 e, in caso affermativo, l’entità di esso.
91
Il testimone cita una dichiarazione di opposizione generale dopo un annuncio di proposte anticoncorrenziali, non menzionata
in quanto tale dalla ricorrente, che asserisce di aver manifestato, , con le sue reazioni a ciascuna delle tre iniziative
anticoncorrenziali di cui trattasi, la sua contrarietà alla coordinazione illegittima.
92
In ogni modo, dalle considerazioni che precedono risulta che l’affermazione della ricorrente secondo cui la testimonianza
del «sig. (…) van den [OSCURATO:PERSONA], che ha partecipato personalmente alle due riunioni della VIFG del 14 ottobre 1994 e del 18 novembre
1994, attesta [che essa] si è ferocemente opposta durante queste riunioni alle proposte relative all’intesa vietata» non può
essere accolta dal Tribunale, in quanto essa è puramente e semplicemente erronea.
93
A tale proposito, interrogata dal Tribunale nel corso dell’udienza, la ricorrente ha espressamente ammesso che il sig. van
den [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato alla riunione della VFIG del 18 novembre 1994. Tale affermazione è di fondamentale importanza
per la valutazione della responsabilità della ricorrente.
94
Infatti, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla partecipazione della ricorrente sia alla riunione della VFIG del
14 ottobre 1994 sia a quella del 18 novembre seguente per affermare che essa ha preso parte ad accordi riguardanti la fissazione
di aumenti di prezzi e la determinazione di un periodo di moratoria.
95
Orbene, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto e obiettivo che provi che essa si è distanziata pubblicamente dal
contenuto manifestamente anticoncorrenziale della riunione del 18 novembre 1994.
96
Le uniche affermazioni della ricorrente in merito alla verosimiglianza di tale presa di distanza rispetto alla sua posizione
di operatore recente e dinamico sul mercato di cui trattasi non sono tali da soddisfare all’onere della prova che le incombe.
97
Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente poteva anche avere ogni interesse a che i fornitori di gas rispettassero
gli accordi conclusi e a che credessero che anch’essa li avrebbe rispettati, mentre, senza avvertire tali imprese, essa praticava
prezzi leggermente inferiori a quelli convenuti in modo da accrescere i suoi margini di profitto e la sua quota di mercato.
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la circostanza che il comportamento sul mercato delle imprese
interessate non si adegui alle «regole del gioco» concordate, non incide in nessun modo sulla loro responsabilità per la partecipazione
a un accordo anticoncorrenziale (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95,
da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95
e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 1389).
98
La ricorrente dichiara ancora che non è affatto escluso che la menzione «WF non è stata informata?? non accettato??», contenuta
nelle note manoscritte dell’AGA invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 138 e 169), possa riguardare non
solo le spese di locazione e di trasporto, ma tutte le questioni affrontate nel corso delle discussioni collusive.
99
Tra le prove documentali fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] figurano effettivamente alcune note manoscritte presentate dall’AGA, che
contengono le seguenti informazioni:
«17.10.94
VFIG
Aumenti di prezzo
Locazione 0,25 Trasporto
WF non è stata informata?? Non ha accettato??
Prezzo del gas in bombole + 6% + locazione e trasporto
Contratti alla rinfusa + 4,5%, formula dell’indice?
(…)
Moratoria: 1° dicembre + 3-4 mesi».
100
Oltre al fatto che la detta informazione riguarda il primo punto delle note relative alle spese di locazione e di trasporto
e non all’aumento dei prezzi del gas in bombole menzionato successivamente in un altro punto, è sufficiente constatare che
le note manoscritte di cui trattasi recano espressamente la data del 17 ottobre 1994, e cioè una data successiva solo di qualche
giorno allo svolgimento, avvenuto il 14 ottobre 1994, della riunione collusiva della VFIG a cui l’AGA ha certamente partecipato.
Pertanto, le note manoscritte e l’informazione menzionate dalla ricorrente non possono riguardare la seconda riunione collusiva
del 18 novembre 1994.
101
Quindi, risulta che la ricorrente, dopo aver partecipato ad una prima riunione di carattere evidentemente anticoncorrenziale,
dal cui contenuto avrebbe preso le distanze, solo un mese dopo, avrebbe partecipato ad una seconda riunione rispetto alla
quale non è provato che essa si sia pubblicamente dissociata.
102
Tale partecipazione intenzionale ad una seconda riunione anticoncorrenziale, immediatamente successiva ad una prima concertazione
illegittima, annulla il dissenso iniziale, supposto che esso sia provato, della riunione del 14 ottobre 1994 ed è sufficiente
per respingere, nell’ambito di un’analisi complessiva del comportamento della ricorrente nel periodo compreso tra il 14 ottobre
e il 18 novembre 1994, qualsiasi affermazione di presa di pubblica dissociazione per quanto riguarda le discussioni collusive
in merito alla determinazione di aumenti del prezzo dei gas in bombole e all’introduzione di un periodo di moratoria di due
mesi.
103
A tale proposito, occorre ricordare che la nozione di pubblica dissociazione in quanto elemento che esclude la responsabilità
deve essere interpretata in modo restrittivo. Se la ricorrente avesse effettivamente voluto dissociarsi dalle discussioni
collusive, essa avrebbe potuto agevolmente segnalare per iscritto ai suoi concorrenti e al segretario della VFIG, dopo la
riunione del 14 ottobre 1994, che essa non voleva assolutamente essere considerata come membro dell’intesa e partecipare a
riunioni di un’associazione professionale che serve da copertura a concertazioni illegittime (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑61/99, Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5349, punto 138).
104
In secondo luogo e ad abundantiam, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su prove documentali che permettono di concludere
che la ricorrente ha effettivamente partecipato agli accordi summenzionati. Si tratta di note manoscritte in forma di tabelle
e definite come tali dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].
105
In generale, la ricorrente eccepisce che tali note hanno un carattere estremamente sintetico per escludere che esse abbiano
qualsiasi efficacia probatoria. Oltre all’invocazione di talune particolari censure riguardanti l’uno o l’altro documento,
essa afferma che le note manoscritte non possono, in ogni caso, essere considerate come un rendiconto completo delle riunioni
di cui trattasi.
106
A tale proposito, occorre ricordare che, poiché il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali nonché le
sanzioni che possono colpire gli autori della violazione sono noti, è normale che le attività che tali pratiche e tali accordi
implicano si svolgano in modo clandestino, che le riunioni si tengano in segreto, più spesso in uno Stato terzo, e che la
documentazione relativa ad esse sia ridotta al minimo. Semmai la [OSCURATO:PERSONA] scoprisse documenti attestanti in modo esplicito
un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici,
di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 76 supra, punti 55 e 56).
107
[OSCURATO:PERSONA] maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo
numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra,
punto 57).
108
Nel caso di specie, è pacifico che le discussioni collusive si sono svolte in margine alle riunioni della VFIG del 14 ottobre
e del 18 novembre 1994 e che esse non potevano determinare e, evidentemente, non hanno determinato, la redazione di verbali
ufficiali esaustivi. Quindi, non è possibile non considerare le note manoscritte invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sola ragione
che esse hanno un carattere sintetico.
109
D’altronde, le censure della ricorrente per quanto riguarda l’impossibilità di collegare le due tabelle all’una o all’altra
riunione della VFIG e la loro asserita incoerenza non reggono all’esame concreto dei documenti di cui trattasi.
110
Da un lato, la tabella n. 1, presentata dall’AGA, reca la data del 21 novembre 1994 e contiene l’individuazione in forma succinta
di sette imprese, tra cui l’AGA, che hanno effettivamente partecipato alla riunione della VFIG del 18 novembre 1994 (‘considerando’
140 della [OSCURATO:PERSONA]). La tabella n. 2 è stata rinvenuta presso l’[OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato che essa poteva riferirsi
alla riunione summenzionata (‘considerando’ 141 della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la detta tabella n. 2 contiene la stessa lista
di imprese che è contenuta nella tabella n. 1 nonché indicazioni analoghe riguardanti aumenti del prezzo del gas in bombole,
del trasporto e della locazione.
111
Occorre ancora ricordare che la riunione della VFIG del 18 novembre 1994 è la seconda ed ultima riunione a carattere anticoncorrenziale
a cui la ricorrente ha partecipato con i grandi operatori e che le discussioni collusive sono successivamente continuate in
un altro contesto.
112
D’altra parte, la tabella n. 1 contiene la menzione «WF 5-6% su tutti i prodotti 1/1-95», mentre la tabella n. 2 indica «W/F
6%» nella colonna dal titolo «Prodotto». Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], se le indicazioni numeriche summenzionate
non coincidono esattamente, esse sono cionondimeno pienamente compatibili e attestano la partecipazione della ricorrente ad
un aumento dei prezzi previsto per il gennaio 1995 compreso tra il 5 e 6%.
113
D’altronde la tabella n. 1 contiene la menzione «Moratoria: 1.12-31.1.95», la cui unicità può spiegarsi solo con il fatto
che essa riguarda tutte le imprese citate nella detta tabella. La tabella n. 2 riporta la menzione «W/F (…) 2 ms» che, in
tutta verosimiglianza, indica il periodo di moratoria di due mesi convenuto dalle imprese implicate nel cartello. Occorre
notare, per completezza, che la questione della moratoria era già stata discussa nella riunione del 14 ottobre 1994, come
risulta chiaramente dalle note manoscritte dell’AGA di cui al punto 99 supra.
114
Inoltre, è particolarmente significativo che la [OSCURATO:PERSONA], piccolo operatore menzionato nella dichiarazione del sig. van den
[OSCURATO:PERSONA] e di cui è stata accertata la partecipazione alle riunioni della VFIG del 14 ottobre e del 18 novembre 1994, a differenza
della ricorrente, non è mai citata nelle dette tabelle.
115
Da quanto precede risulta che la prova della pubblica dissociazione allegata dalla ricorrente fa valere non è stata fornita
da quest’ultima e che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato in diritto che la ricorrente ha partecipato ad accordi riguardanti
la determinazione di aumenti di prezzi dall’ottobre 1994 al dicembre 1995 e la determinazione di un periodo di moratoria dall’ottobre
1994 al gennaio 1995.
– [OSCURATO:PERSONA] determinazione di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità di gas in bombole
116
In via preliminare, occorre osservare che risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 352) che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che
il comportamento delle diverse imprese implicate nell’intesa costituisse un’infrazione unica e continuata, che si è progressivamente
concretizzata attraverso accordi e/o pratiche concordate.
117
Così, l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] annuncia che le imprese interessate, tra cui la ricorrente, «hanno violato l’art. 81, paragrafo. 1,
CE per aver partecipato ad un accordo e/o a pratica concordata continuati nel settore dei gas tecnici e medicali dei [OSCURATO:PERSONA]».
118
Per quanto riguarda in particolare la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che essa aveva partecipato a tale violazione
con comportamenti anticoncorrenziali da essa posti in essere e, segnatamente, con la determinazione di prezzi minimi per gli
acquirenti di piccole quantità di gas in bombole. La responsabilità della ricorrente, a tale riguardo, è fondata sulla sua
partecipazione alla sola riunione del 14 ottobre 1994, tenuto conto della rettifica della [OSCURATO:PERSONA] apportata il 9 aprile 2003.
119
Dopo aver dichiarato nella comunicazione degli addebiti che «sussistevano ancora dubbi circa il fatto che fosse stato veramente
concluso un accordo sui prezzi minimi nel 1994», la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato al ‘considerando’ 205 della [OSCURATO:PERSONA] che, nelle
riunioni della VFIG di marzo e ottobre 1994, «al fine di concludere un accordo», erano stati discussi prezzari e prezzi minimi
per il gas in bombole da applicare ai piccoli clienti, per lo meno dalla ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Al ‘considerando’ 341 della [OSCURATO:PERSONA] è anche menzionato che «[la] [OSCURATO:PERSONA], [l’]AGA, [l’][OSCURATO:PERSONA], [l’][OSCURATO:PERSONA] e [la] [OSCURATO:PERSONA]» hanno concordato prezzi minimi per i gas in bombole consegnati ai piccoli clienti
per gli anni «1995, 1996 e 1997».
120
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla ricorrente di aver preso parte ad una pratica concordata riguardante
la fissazione di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità di gas in bombole.
121
Occorre ricordare, a tale proposito, che la nozione di «pratica concordata» consiste in una forma di coordinamento dell’attività
delle imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una collaborazione
pratica fra le imprese stesse ai rischi della concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punto 64). I criteri di coordinamento e di collaborazione di cui si tratta non richiedono l’elaborazione di
un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza,
e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch’egli intende seguire sul mercato
comune. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente
al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo
contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente
attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere
egli stesso sul mercato (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73,
113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punti 173 e 174; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause
riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 720).
122
Come per gli altri comportamenti anticoncorrenziali che le sono addebitati dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente contesta la sua
responsabilità, affermando di aver pubblicamente preso le distanze dalle discussioni collusive riguardanti la determinazione
di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità di gas in bombole.
123
A tale proposito, risulta sia dalle memorie della ricorrente che dalla testimonianza del sig. [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante
nelle riunioni della VFIG, che quest’ultimo non si è espresso sulla questione della determinazione di prezzi minimi per gli
acquirenti di piccole quantità di gas in bombole quando essa è stata discussa durante la riunione del 14 ottobre 1994.
124
Orbene, il silenzio mantenuto da un operatore in una riunione nel corso della quale vi è stata una concertazione illegittima
su una questione precisa riguardante la politica dei prezzi non può essere assimilato all’espressione di un fermo e chiaro
dissenso. Al contrario, secondo la giurisprudenza, la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente
dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione
e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi
a far sorgere la responsabilità dell’impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 76 supra,
punto 84).
125
Gli unici ricordi confusi del sig. van den [OSCURATO:PERSONA], riferiti in un’attestazione richiesta e redatta poco prima della proposizione
del presente ricorso, che non coincidono esattamente con le dichiarazioni della stessa ricorrente, non sono tali da inficiare
la detta conclusione. Dalla dichiarazione del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] si potrebbe al massimo dedurre che i piccoli operatori, tra
cui la ricorrente, hanno protestato all’annuncio delle proposte illegittime di altre imprese, prima che iniziassero le discussioni
specifiche su ciascuna di tali proposte e che ogni impresa manifestasse la sua posizione, come ha fatto la ricorrente, alle
condizioni indicate supra al punto 123, per quanto riguarda la fissazione di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità
di gas in bombole.
126
Orbene, tale comportamento della ricorrente non può essere descritto come la manifestazione ferma e chiara di un disaccordo
che poteva concretizzare la nozione di pubblica dissociazione, come richiesta e interpretata, in modo restrittivo, dalla giurisprudenza.
127
Per di più, occorre rilevare che nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, secondo le spiegazioni fornite dall’AGA, confermate
da una menzione contenuta nelle note manoscritte rinvenute presso l’AGA, i prezzari per i piccoli acquirenti di gas in bombole
sono stati presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] in margine alla riunione della VFIG dell’ottobre 1994. Inoltre e soprattutto, è stato
rinvenuto presso la ricorrente, in un fascicolo recante la menzione «VFIG 1995», un documento recante la data dell’ottobre
1994 e intitolato «Listino per i clienti di piccole dimensioni di gas in “bombole”», che contiene effettivamente una stampa
di un listino di prezzi minimi. Lo stesso documento è stato rinvenuto nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’
207 e 208 della [OSCURATO:PERSONA]).
128
La ricorrente ha soltanto precisato che era possibile che tale documento le fosse stato consegnato durante la riunione del
14 ottobre 1994, ma che il fatto che essa ne fosse in possesso non provava la sua partecipazione ad un accordo su prezzi minimi
e neppure a una discussione in proposito.
129
Cionondimeno, la ricorrente ha effettivamente partecipato alla riunione del 14 ottobre 1994 e, come ha giustamente sottolineato
la [OSCURATO:PERSONA], non è affatto sorprendente che, a differenza di quanto è accaduto per l’aumento dei prezzi e per la determinazione
della moratoria, non sia stata trasmessa alcuna menzione specifica riguardante la ricorrente o un’altra impresa, poiché durante
tale riunione è stato distribuito un listino prezzi. La circostanza che la ricorrente abbia conservato tale documento non
è affatto compatibile con l’affermazione di una pubblica dissociazione e con la determinazione autonoma di una politica commerciale
sul mercato in questione che essa necessariamente implica, come richiesta dalla giurisprudenza rispetto ad ogni operatore
economico (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 58 supra, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).
130
Analogamente, la partecipazione della ricorrente alla seconda riunione collusiva del 18 novembre 1994, senza poter far escludere
direttamente la pubblica dissociazione allegata dalla ricorrente, come per i primi due comportamenti censurati dalla [OSCURATO:PERSONA],
è significativa del suo intento anticoncorrenziale e contraddice retrospettivamente l’affermazione di una pubblica dissociazione
rispetto alle discussioni collusive della riunione del 14 ottobre 1994.
131
La mera constatazione della mancanza di prova da parte della ricorrente del pubblico dissenso da essa allegato non è tuttavia
sufficiente a far dichiarare la sua responsabilità.
132
[OSCURATO:PERSONA] sentenza relativa al ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto
58 supra, la Corte ha precisato che, come risulta dalla lettera stessa dell’art. 81, n. 1, CE, la nozione di pratica concordata
implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso
causale fra questi due elementi (punto 118). Essa ha anche giudicato che bisogna presumere, fatta salva la prova contraria
il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul
mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato
stesso (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 58 supra, punto 121).
133
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre constatare che, in mancanza della prova contraria che la ricorrente doveva presentare, quest’ultima,
rimasta attiva sul mercato di cui trattasi dopo la riunione del 14 ottobre 1994, ha tenuto conto della concertazione illegittima,
a cui ha partecipato durante tale riunione, per definire il suo comportamento su tale mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 58 supra, punti 119 e 121).
134
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato in diritto che la ricorrente ha partecipato ad una
pratica concordata riguardante la fissazione di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità di gas in bombole.
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
135
In via preliminare, occorre rilevare che la valutazione definitiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione
addebitata alla ricorrente è contenuta all’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], come rettificata dalla decisione 9 aprile 2003, secondo
cui il periodo in cui l’infrazione è stata posta in essere è iniziato nell’ottobre 1994 per terminare nel dicembre 1995.
136
In considerazione della rettifica della [OSCURATO:PERSONA], il motivo della ricorrente vertente sul carattere erroneo del punto di
partenza del periodo in cui l’infrazione è stata posta in essere menzionato all’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] è divenuto privo di
oggetto.
137
Durante l’udienza, la ricorrente ha fatto osservare che l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] menzionava erroneamente il mese di dicembre
1995 come fine del periodo in cui l’infrazione è stata posta in essere, in quanto, dopo la riunione della VFIG del 18 novembre
1994, essa non ha più partecipato ad altre riunioni collusive.
138
Benché questo nuovo motivo possa essere ritenuto ricevibile, esso non può essere accolto dal Tribunale. A tale proposito,
occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato in diritto che la ricorrente ha partecipato, in particolare,
ad un accordo avente un oggetto chiaramente anticoncorrenziale, e cioè la fissazione di aumenti di prezzi per l’anno 1995.
Per calcolare la durata di un’infrazione nel caso in cui vi sia un oggetto restrittivo della concorrenza si deve solo determinare
il periodo durante il quale tale accordo è esistito, cioè il periodo tra la data della sua stipulazione e quella in cui l’accordo
è venuto meno (sentenza del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nazionale/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punto 185).
139
Orbene, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato in diritto di aver messo anticipatamente fine all’intesa, cioè prima
del mese di dicembre 1995, adottando un comportamento di concorrenza leale e indipendente sul mercato di cui trattasi. D’altronde,
si deve osservare che la ricorrente non si è ritirata dall’intesa per denunciarla alla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale
29 novembre 2005, causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-5057, punto 42).
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di parità di trattamento
140
La ricorrente asserisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento nell’ambito della sua valutazione
relativa alla partecipazione dei piccoli operatori, giudicando che solo essa avesse ignorato il divieto di intese e non la
NTG e la [OSCURATO:PERSONA], che pure avrebbero partecipato a numerose riunioni nel corso delle quali sarebbero stati discussi accordi
illegittimi.
141
A tale riguardo, occorre ricordare che allorché un’impresa, con il suo comportamento, ha violato l’art. 81, n. 1, CE, non
può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico se il
procedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione di quest’ultimo (v., in particolare, sentenza della Corte 31
marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1307, punto 197, e sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T‑77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑549,
punto 86).
142
Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che ad altre imprese, in una situazione asseritamene simile,
non è stata inflitta un’ammenda deve essere respinto.
[OSCURATO:PERSONA] richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
143
In primo luogo, la ricorrente afferma che la durata limitata dell’infrazione deve determinare una riduzione dell’importo dell’ammenda.
144
Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha affermato che la riduzione di EUR 20 000, successiva alla decisione di rettifica
del 9 aprile 2003, non era né motivata né sufficiente.
145
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento,
in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.
146
A tale riguardo, essa elenca le differenze che permettono di distinguerla dagli altri operatori destinatari della [OSCURATO:PERSONA],
e cioè l’esistenza di un comportamento dinamico sul mercato in questione, riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un altro operatore,
l’adesione tardiva alla VFIG, nel luglio 1994, che spiega la sua mancata presenza alle tredici riunioni di questa associazione
che si sono tenute tra il 1989 e il settembre 1994, una manifesta contrarietà agli accordi anticoncorrenziali in occasione
delle riunioni del 14 ottobre e del 18 novembre 1994, la mancata partecipazione alle riunioni collusive che si sono tenute,
dopo il novembre 1994, a Breda e a Barendrecht tra i grandi operatori del mercato, una modesta quota di mercato del 1,5%,
con gli altri operatori che contavano almeno due volte più di essa, la brevità del periodo di coinvolgimento nei comportamenti
vietati e la mancata partecipazione agli accordi riguardanti le condizioni contrattuali diverse dai prezzi.
147
Alla luce di queste differenze e alla luce della percentuale dei fatturati nel settore dei gas tecnici, la ricorrente sarebbe
sanzionata più pesantemente delle altre imprese a cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce.
148
La ricorrente afferma che, se le ammende sono fissate con riferimento al fatturato totale delle imprese del settore dei gas
tecnici nei [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, il risultato finale è sproporzionato. Così, l’ammenda inflitta alla ricorrente rappresenterebbe
il 13,6% del suo fatturato, contro solamente il 2,2% per la [OSCURATO:PERSONA] e il 7,5% per l’AGA. Se le ammende sono effettivamente
fissate in funzione del fatturato, calcolato per l’anno 1996 sul mercato dei gas tecnici nei [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe inoltre
che l’ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe paragonabile in proporzione a quelle inflitte alle altre imprese, mentre la
partecipazione della ricorrente all’intesa non può, in alcun modo, essere paragonata a quella delle altre imprese. La ricorrente
rileva anche che l’ammenda inflitta all’AGA è di circa nove volte superiore a quella che le è stata imposta, mentre la quota
di mercato dell’AGA (27,4%) è di 18 volte più rilevante della sua (1,5%).
149
Tali cifre mostrano, secondo la ricorrente, che gli operatori che svolgono il ruolo più importante nell’intesa e che posseggono
la maggiore capacità di nuocere alla concorrenza sul mercato di cui trattasi si sono visti infliggere, fatte le dovute proporzioni,
le ammende più lievi. La ricorrente, che non avrebbe svolto alcun ruolo, se non un ruolo estremamente limitato, e che deterrebbe
una quota di mercato molto scarsa sarebbe sanzionata più severamente dei promotori dell’intesa.
150
[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato che essa dispone di un potere discrezionale per la fissazione dell’importo delle ammende
nelle cause relative ad intese, sostiene che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è assolutamente adeguato e contesta
qualsiasi violazione del principio di parità di trattamento.
Giudizio del Tribunale
151
Occorre ricordare, in via preliminare, che, nella determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un margine di discrezionalità e non ha l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (sentenza della
Corte 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9855, punto 47; sentenze del Tribunale 6
aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59, e 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och
Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 268). Tuttavia, la sua valutazione deve essere effettuata nel rispetto del diritto
comunitario, che comprende non solo le disposizioni del Trattato, ma anche i principi generali del diritto (v., in tal senso,
sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] pag. I‑6677, punto 38).
152
A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento è violato soltanto qualora
situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che
una tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25; sentenza del Tribunale 14
maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 309).
153
Occorre altresì rilevare che la valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda inflitta con riguardo alla gravità e
alla durata dell’infrazione, criteri di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, rientra nel controllo giurisdizionale
anche di merito attribuito al Tribunale ai sensi dell’art. 17 dello stesso regolamento.
154
Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente conformemente
al metodo generale che essa si è imposto nei suoi orientamenti.
155
Gli orientamenti dispongono, al punto 1, prima frase, che, ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, l’importo di base
è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17. A titolo di osservazione generale, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 5, lett. a), degli orientamenti precisa
altresì che «l’ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base + o - le percentuali di maggiorazione e riduzione)
non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese, come previsto dall’art. 15, paragrafo 2,
del regolamento n. 17». Di conseguenza, non si può ritenere che gli orientamenti eccedano l’ambito giuridico delle sanzioni
quale definito da quest’ultima disposizione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punti 250 e 252).
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
156
Per quanto riguarda l’elemento relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono tra le infrazioni di breve
durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l’importo di base applicato in considerazione della gravità
non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali
il detto importo può essere maggiorato del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque
anni), per le quali l’importo in questione può essere maggiorato del 10% per ciascun anno (punto 1 B, primo capoverso, primo-terzo
trattino).
157
Quindi, se per le infrazioni di media durata è prevista una maggiorazione che può andare fino al 50%, il punto 1 B degli orientamenti
non stabilisce una maggiorazione automatica di una certa percentuale annuale, ma lascia al riguardo un potere discrezionale
alla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2473, punto
134).
158
Come precedentemente esposto, la [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente ritenuto, erroneamente, che la durata dell’infrazione commessa
dalla ricorrente fosse compresa tra il marzo 1994 e il dicembre 1995, il che l’aveva indotta a considerare tale infrazione
di media durata (‘considerando’ 434 della [OSCURATO:PERSONA]).
159
La modifica della [OSCURATO:PERSONA] intervenuta il 9 aprile 2003 ha permesso di rettificare l’art. 1 per quanto riguarda la durata
dell'infrazione addebitata alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] spiega chiaramente nella sua decisione di rettifica che l’importo
di base dell’ammenda di EUR 0,45 milioni era stato inizialmente aumentato del 15% per la durata, aumento ridotto poi al 10%
in considerazione del fatto che l’inizio dell’infrazione era stato spostato all’ottobre 1994.
160
Poiché la durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente è da allora, e giustamente, compresa tra l’ottobre 1994 e il dicembre
1995, cioè poco più di un anno, la qualifica di tale infrazione come di media durata rimane adeguata e la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi,
a buon diritto, applicato una maggiorazione del 10% in applicazione degli orientamenti. La ricorrente non ha fornito alcun
elemento che permetta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso, a tale riguardo, un errore di valutazione e che la maggiorazione
applicata avrebbe dovuto essere inferiore al 10%.
161
Ne consegue che il motivo vertente sul carattere asseritamente immotivato e sull’insufficienza della riduzione dell’importo
dell’ammenda applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione di rettifica deve essere respinto.
Sul carattere asseritamente discriminatorio e/o sproporzionato dell’ammenda inflitta alla ricorrente
162
Occorre rilevare che, per la fissazione dell’importo di partenza delle ammende, determinato in relazione alla gravità dell’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, nonostante il fatto che le imprese interessate avessero partecipato ad un cartello sui
prezzi, la detta infrazione doveva essere qualificata soltanto come grave, alla luce dell’estensione geografica limitata del
mercato e del fatto che il settore di cui trattasi era di importanza economica media (‘considerando’ 423 e 428 della [OSCURATO:PERSONA]).
163
Al fine di tener conto del peso specifico e quindi dell’impatto effettivo sulla concorrenza del comportamento illecito di
ciascuna impresa implicata nel cartello, la [OSCURATO:PERSONA] ha raggruppato le imprese interessate in quattro categorie, in base
alla loro importanza relativa sul mercato interessato. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno considerare il fatturato
realizzato, nel 1996, sul mercato interessato quale criterio di comparazione dell’importanza relativa delle imprese sul detto
mercato (‘considerando’ 429-432 della [OSCURATO:PERSONA]).
164
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e l’AGA Gas, considerate di gran lunga i due principali operatori sul mercato in questione, sono
state classificate nella prima categoria. L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che sono operatori di dimensioni medie su tale mercato,
sono state collocate nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA] e la BOC, la cui importanza sul mercato controverso è qualificata
«di gran lunga inferiore», sono state inserite nella terza categoria. [OSCURATO:PERSONA] quarta categoria rientra la ricorrente, che detiene
solo una quota estremamente modesta di tale mercato (‘considerando’ 431 della [OSCURATO:PERSONA]).
165
[OSCURATO:PERSONA] base delle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo di partenza di EUR 10 milioni, identico
per la [OSCURATO:PERSONA] e l’AGA Gas, contro l’importo di EUR 2,6 milioni per l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], quello di EUR 1,2 milioni
per la [OSCURATO:PERSONA] e la BOC e quello di EUR 0,45 milioni per la ricorrente.
166
Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione sia stata di durata media (da uno
a quattro anni) per ognuna delle imprese coinvolte, poiché la [OSCURATO:PERSONA], l’AGA Gas, l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
avevano violato l’art. 81, n. 1, CE dal settembre 1993 al dicembre 1997, la BOC dal giugno 1994 al dicembre 1995 e la ricorrente
dall’ottobre 1994 al dicembre 1995, in seguito alla rettifica della [OSCURATO:PERSONA] intervenuta il 9 aprile 2003. L’importo di partenza
preso in considerazione nei confronti della ricorrente, inizialmente maggiorato del 15%, è stato alla fine maggiorato del
10% a titolo della durata, secondo il ‘considerando’ 9 della decisione 9 aprile 2003.
167
L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato fissato dunque,
per quanto riguarda sia la [OSCURATO:PERSONA] sia l’AGA Gas, a EUR 14 milioni, contro [OSCURATO:PERSONA] 3,64 milioni per l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA],
EUR 1,68 milioni per la [OSCURATO:PERSONA], EUR 1,38 milioni per la BOC e EUR 0,51 milioni, quindi, in seguito alla rettifica, EUR 0,49
milioni, per la ricorrente.
168
[OSCURATO:PERSONA] ha giudicato che la ricorrente aveva svolto solo un ruolo passivo nelle infrazioni e che essa non aveva partecipato
a tutte le loro manifestazioni e che tali circostanze attenuanti giustificavano una riduzione del 15% dell’importo di base
dell’ammenda imposta, il quale era ridotto a EUR 0,43 milioni (‘considerando’ 442 della decisione) quindi a EUR 0,41 milioni
in seguito alla [OSCURATO:PERSONA] di rettifica del 9 aprile 2003.
169
Invece, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna riduzione in base alla comunicazione sulla cooperazione.
170
Dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente preso in considerazione le peculiarità della situazione
della ricorrente, che la distinguono dalle altre imprese destinatarie della [OSCURATO:PERSONA], sia che si tratti della durata del
periodo a cui l’infrazione si riferisce, sia del ruolo passivo della ricorrente e della sua modesta quota di mercato, e che
spiegano perché quest’ultima si è vista applicare la più bassa delle ammende imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA].
171
L’affermazione relativa ad una situazione diversa da quella delle altre imprese coinvolte nel cartello, consistente nell’asserita
contrarietà dichiarata agli accordi anticoncorrenziali, in collegamento con l’esistenza di un comportamento dinamico sul mercato
di cui trattasi, non è pertinente rispetto alla discussione sulla determinazione dell’importo dell’ammenda, ma rispetto a
quella sull’esistenza dell’infrazione.
172
Tuttavia, la ricorrente afferma che l’importo finale dell’ammenda inflitta non è proporzionale alla sua modesta quota di mercato
e al suo fatturato sia mondiale sia sul mercato di cui trattasi e che essa è stata, così, sanzionata più pesantemente della
imprese di maggiori dimensioni che hanno svolto il ruolo di promotori dell’intesa.
173
Anzitutto, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione
della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse
imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese
interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato
rilevante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 312).
174
In seguito, occorre precisare che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non impone neppure che, qualora delle ammende vengano
inflitte a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole
o medie non sia superiore, in termini di percentuale del fatturato, a quello delle ammende inflitte alle imprese più grandi.
Infatti, risulta dalla detta disposizione che, tanto per le imprese di dimensioni piccole o medie quanto per le imprese di
dimensioni superiori, occorre prendere in considerazione, per determinare l’importo dell’ammenda, la gravità e la durata dell’infrazione.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] infligga, alle imprese implicate in una medesima infrazione, ammende giustificate, per ciascuna di
esse, in rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi alla detta istituzione il fatto che, per
talune di queste imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al fatturato, a quello di altre imprese (sentenza
del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1681, punto 203).
175
A tale proposito, occorre rilevare che l’importo finale dell’ammenda è soltanto il risultato di una serie di valutazioni numeriche
effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] in conformità degli orientamenti ed, eventualmente, della comunicazione sulla cooperazione.
176
Orbene, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la durata dell’infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti
e il grado di cooperazione di un’impresa implicata in un cartello sono collegate al comportamento individuale dell’impresa
in questione, e non alla sua quota di mercato o al suo fatturato.
177
Pertanto, l’importo finale dell’ammenda non costituisce, a priori, un elemento appropriato per determinare un’eventuale mancanza
di proporzionalità dell’ammenda alla luce dell’importanza delle imprese coinvolte nell’intesa.
178
Per contro, l’importo di partenza dell’ammenda costituisce, nel caso di specie, un elemento rilevante per valutare un’eventuale
mancanza di proporzionalità dell’ammenda, alla luce dell’importanza dei partecipanti all’intesa.
179
[OSCURATO:PERSONA] decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo di partenza dell’ammenda per la ricorrente, determinato in funzione
della gravità dell’infrazione, a EUR 0,45 milioni.
180
Come è stato esposto, la [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:PERSONA] e al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento
illecito di ogni impresa coinvolta nel cartello, e quindi del suo impatto effettivo sulla concorrenza, ha classificato le
imprese interessate in quattro categorie, in funzione precisamente della loro relativa importanza sul mercato interessato.
La ricorrente è stata classificata nell’ultima categoria.
181
A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita ai dati numerici della terza colonna della tabella n. 1 che appare nel ‘considerando’
75 della [OSCURATO:PERSONA]:
[OSCURATO:PERSONA] complessivo dei destinatari della decisione nel 2001 (in euro)
[OSCURATO:PERSONA] relativo ai gas in bombola e in forma liquida nei [OSCURATO:PERSONA] (in euro) e quote di mercato stimate per il 1996
[OSCURATO:PERSONA] [NV]
470 648 000
71 400 000 (39,7%)
[OSCURATO:PERSONA] BV
55 479 000
49 200 000 (27,4%)
[[OSCURATO:PERSONA]]
110 044 000
18 600 000 (10,4%)
[OSCURATO:PERSONA] BV
60 720 000
12 900 000 (7,2%)
[[OSCURATO:PERSONA]]
11 275 000
8 200 000 (4,4%)
[BOC]
6 690 905 000
6 800 000 (3,8%)
[[OSCURATO:PERSONA]]
5 455 000
2 600 000 (1,5%)
1
In seguito alla liquidazione di AGA Gas BV nel 2000-2001, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la responsabilità degli atti della sua controllata
e destinataria della decisione.
2
Il 2000 è l’ultimo esercizio completo per il quale esistono cifre relative al fatturato di AGA Gas BV.
182
E’ sufficiente constatare che la ricorrente deteneva per l’anno di riferimento il fatturato sul mercato rilevante e la quota
di mercato meno consistenti di tutte le imprese destinatarie della [OSCURATO:PERSONA], il che spiega e giustifica il suo inserimento
nell’ultima categoria e il fatto che l’importo di partenza sia il più basso di tutti quelli applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto
alle dette imprese. L’importo di partenza applicato alla ricorrente è quindi obiettivamente differenziato rispetto a quelli
applicati alle altre imprese.
183
Peraltro, i rapporti tra i fatturati sul mercato interessato delle imprese di cui alla tabella n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] e gli
importi di partenza delle ammende presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per ciascuna di esse non rivelano alcun trattamento
sproporzionato della ricorrente, poiché gli importi di partenza delle ammende rappresentano il 17,3% del fatturato sul mercato
di cui trattasi per la ricorrente contro il 14% per la [OSCURATO:PERSONA], il 20,3% per l’AGA Gas, il 13,98% per l’[OSCURATO:PERSONA], il
20,2% per l’[OSCURATO:PERSONA], il 14,6% per la [OSCURATO:PERSONA], il 17,6% per la BOC.
184
Nel suo ricorso, la ricorrente afferma che, se le ammende sono effettivamente fissate in funzione del fatturato, calcolato
per l’anno 1996, sul mercato dei gas tecnici nei [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda che le è stata inflitta sarebbe comparabile in proporzione
a quelle inflitte alle altre imprese, mentre la sua partecipazione all’intesa non potrebbe, in alcun caso, essere comparata
a quella delle altre imprese. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la minore importanza del ruolo giocato dalla ricorrente
nell’infrazione rispetto a quello delle altre imprese è stato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] come circostanza attenuante,
per diminuire l’importo dell’ammenda da infliggere a quest’ultima.
185
Risulta così che la ricorrente non può validamente concludere che sussista una sproporzione del detto ammontare, dal momento
che l’importo di partenza della sua ammenda è giustificato alla luce del criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione
dell’importanza di ciascuna delle imprese sul mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto
71 supra, , punto 304).
186
Su quest’ultima valutazione si basa altresì il rigetto dell’argomento della ricorrente relativo al raffronto con la [OSCURATO:PERSONA]
e con l’AGA Gas per quanto riguarda la relazione tra l’importo finale dell’ammenda e il fatturato mondiale, poiché quest’ultimo
non è stato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare la gravità dell’infrazione e determinare gli importi di
partenza del calcolo delle ammende.
187
Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha fornito la prova del carattere asseritamente discriminatorio
e/o sproporzionato dell’ammenda inflitta e che l’importo finale di essa appare assolutamente adeguato.
[OSCURATO:PERSONA] richiesta del sig. van den [OSCURATO:PERSONA]
188
La ricorrente chiede, nella replica, che il Tribunale senta, sotto giuramento, il sig. van den [OSCURATO:PERSONA]. In occasione dell’udienza,
la ricorrente ha precisato che tale domanda era fondata sull’art. 48 del regolamento di procedura, relativo alle offerte di
prova.
189
Occorre ricordare che, in forza dell’art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura e dell’art. 48, n. 1, del detto
regolamento, il ricorso deve contenere, se del caso, le offerte di prova, e le parti possono, anche nella replica e nella
controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, purché motivino il ritardo nella presentazione
delle loro offerte di prova. Pertanto, la prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova
contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla preclusione prevista dall’art. 48, n. 1, del regolamento
di procedura. Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’art. 66, n. 2, del
detto regolamento che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati (sentenza
Baustahlgewerbe/[OSCURATO:PERSONA], punto 74 supra, punti 71 e 72).
190
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, è sufficiente constatare che dal fascicolo risulta che gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel suo controricorso erano già menzionati nella [OSCURATO:PERSONA] nonché nella comunicazione degli addebiti o allegati ad essa.
191
Di conseguenza, la richiesta di audizione del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come un’offerta di prova contraria,
non soggetta alla regola di decadenza prevista dall’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura, in quanto la ricorrente è
stata in grado di presentare tale offerta di prova nel suo ricorso dinanzi al Tribunale. L’offerta di audizione del testimone
formulata nella replica deve quindi essere considerata come tardiva e, pertanto, respinta poiché la ricorrente non ha giustificato
il ritardo con cui essa è stata presentata.
[OSCURATO:PERSONA] spese
192
A norma dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o compensarle tra
le parti in caso di soccombenza reciproca su uno o più capi o per motivi eccezionali.
193
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre rilevare che la modifica della [OSCURATO:PERSONA] intervenuta il 9 aprile 2003 ha permesso di rettificarne
l’art. 1 per quanto riguarda la durata dell’infrazione addebitata alla ricorrente, riconoscendo la [OSCURATO:PERSONA] in tal modo
la fondatezza del motivo sollevato dalla ricorrente nel suo ricorso relativamente al punto di partenza inizialmente fissato
del periodo a cui l’infrazione si riferiva, e cioè il marzo 1994.
194
In considerazione di tale circostanza e del fatto che il ricorso è stato respinto, occorre condannare la ricorrente a sopportare
le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dalla
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2006.
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
[OSCURATO:PERSONA] impugnata
«Articolo 1
Procedimento e conclusioni delle parti
[OSCURATO:PERSONA] domanda di annullamento degli artt. 1 e 3 della [OSCURATO:PERSONA] delle parti
[OSCURATO:PERSONA] fissazione di aumenti di prezzi
[OSCURATO:PERSONA] determinazione di periodi di moratoria
[OSCURATO:PERSONA] fissazione di prezzi minimi
[OSCURATO:PERSONA] durata della violazione
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di parità di trattamento
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
Sull’asserita pubblica dissociazione della ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] fissazione di aumenti di prezzi e sulla determinazione di un periodo di moratoria
– [OSCURATO:PERSONA] determinazione di prezzi minimi per gli acquirenti di piccole quantità di gas in bombole
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di parità di trattamento
[OSCURATO:PERSONA] richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
Sul carattere asseritamente discriminatorio e/o sproporzionato dell’ammenda inflitta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] richiesta del sig. van den [OSCURATO:PERSONA] spese
*
Lingua processuale: l'olandese.