CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9765/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in MILANO, Via [OSCURATO:PERSONA] 1,presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, iquali hannodichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero agli indirizz i di posta elettronica certificata (pec) e -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 969/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9765/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'Inps, successore ex lege dell'Inpdap, avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al profilo professionale C4, responsabile del processo, aveva condannato l'istituto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1° ottobre2002/18 febbraio 200 9 ; 2. la Corte territoriale ha premesso che, con ordine di servizio n. 5/2002,era stato assegnato all'appellata l'incarico di responsabile del processo «attività pensionistiche » , ed ha aggiunto che l'ente non aveva contestato lo svolgimento di mansioni corrispondenti a detto incarico,il quale, a mente della direttiva n. 8 del 17.5.2002, nonché del nuovo assetto organizzativo da essa scaturente, era ricoperto da un responsabile del processo rientrante, appunto, per effetto della delibera n. 114/2005 del consiglio di amministrazione dell’Ente, nella categoria C4; 3. il giudice d'appello ha ritenuto non fondata la tesi dell'Istituto, secondo il quale le parti collettive avrebbero previsto l'inter-fungibilità delle posizioni all'interno della stessa area, e, comparati fra loro i profili di facilitatore (C3) e responsabile di processo (C4) , di cui alla contrattazione integrativa, ha evidenziato che gli stessi non hanno lo stesso contenuto professionale perché solo le mansioni di responsabile di processo comportano l'assunzione di responsabilità e presuppongono una capacità professionale che va ben oltre la mera gestione e regolazione dei processi di produzione;il giudice d’appello ha soggiunto che il compendio testimoniale corroborava la statuizione di prime cure, emergendo che l’appellata, responsabile del raggiungimento degli obiettivi di produzione, si relazionava direttamente al direttore di sede, ed aveva altresì il compito di assegnare il lavoro ai dipendenti del suo processo (la cui dotazione organica non era esigua) e di revisionarne le istruttorie; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso denuncia testualmente: «violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e segg. cod.civ . – anche con riferimento al CCNL 1998 - 2001 [OSCURATO:PERSONA] non Economici(allegato A Declaratoria delle Aree ) , all'allegato B1 del CCIE 1999/2001, nonché al CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici 2006-2009 (artt. 6, 7, 9 e allegato A D eclaratoria delle Aree, specificamente Area C) – e de ll'art. 52 d.lgs. n. 165/01 , in relazione alla violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. e in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l'art. 6 CEDU»; 1.1. richiamate le declaratorie delle aree e dei profili professionali, nonchéle circolari n. 8/2002 e 28/2004, con le quali erano state fornite indicazioni sul nuovo assetto organizzativo dell'Istituto, il ricorrente sostiene, in sintesi (v. a pag. 14 del ricorso), che la decisione impugnata sarebbe «frutto di una errata sovrapposizione tra la suddivisione del lavoro per "processi" di cui alla direttiva n. 8/02, nonché alla circolare n. 28/04, e la figura contrattuale del "responsabile del processo" di cui alla posizione C4»; 1.2. aggiunge il ricorrente che la prova dello svolgimento di mansioni superiori non poteva essere tratta solo dall'ordine di servizio n. 5/2002, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quale grado di responsabilità e di autonomia comportasse l'incarico affidato e poi comparare le mansioni svolte in concreto con la declaratoria dei profili professionalicome enunciata nella disciplina anche integrativa; osserva, ancora, che a partire dal 1.1.2006 , il raffronto delle mansioni andava condotto considerando l’allegato A Declaratoria delle Aree del CCNL 2006/2009, in riferimento all’Area C, e non in base ai precedenti contratti collettivi , non più in vigore , di guisa che «mansioni immediatamente superiori» non potevano più dirsi quelle dell’Area/posizione di appartenenza ma solo quelle dell’Area/posizione superiore; 2. il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione; 2.1 va premesso che le rivendicazioni della Berrini si concentrano nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 18 febbraio 200 9 ; è un arco di tempo che intercetta la vigenza del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del c.c.n.l. 2002/2005 (in cui il sistema di classificazione viene sostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del c.c.n.l. 2006/2009; 2.2 dal 1.10.2007, allorché ha avuto vigenza il c.c.n.l. 2006/2009, la domanda della lavoratrice è in radice destituita di fondamento, e questo perché l'art. 9 del c.c.n.l. 2006/2009 legittimamente ha previsto, in linea con la disciplina delle mansioni intra area, tutte de plano esigibili, che solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, senza che su tale esito possa (beninteso) esplicare effetti la normativa transitoria del c.c.n.l. 2006/2009, e ciò neppure per chi, nel precedente regime, avesse (in ipotesi) svolto mansioni superiori a quelle di formale inquadramento (sullo specifico punto cfr. Cass. n. 29624 del 2019, in motivazione, ai punti da 5.3 a 5.5); 2.3 in tali sensi, la sentenza impugnata, lì dove ev idenzi a l’ininfluenza della successione temporale dei contratti collettivi e richiama l’art. 7 del CCNL 2006/2009, ritenendo che la disciplina ivi contenuta salvaguard i , anche dopo il 1° ottobre 2007, la collocazione della lavoratr ic e nel livello economico già in precedenza goduto, si pone in contrasto con l’indirizzo di questa Corte sopra richiamato (v. altresì Cass. n. 18901/2019) , ed è meritevole di essere, in parte qua, cassata; 3. per il periodo precedente dal 1.10.2002 al 1.10.2007, la sentenza gravata si appalesaesente da censure; essa si incentra sulla comparazione fra i profili di «facilitatore di processo» e di «responsabile di processo» di cui al CCI per il quadriennio 1999/2001 ed, evidenziati i tratti distintivi della posizione C4 rispetto a quella C3, respinge la tesi dell'istituto della fungibilità delle mansioni, in considerazione della diversità di contenuto professionale dei profili in rilievo; 3.1 è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria» (Cass. 9.6.2017 n. 14449);3.2 si è , al riguardo , precisato che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non può la parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, limitarsi a denunciare in sede di legittimità il fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 11254/2018), occorrendo, invece, che il ricorrente, oltre a fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27136/2017); 3.3nel caso di specie, il ricorso, pur denunciando nella rubrica la violazione «degli artt. 1362 e seguenti cod. civ.», oltre a non indicare con chiarezza le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretazione della declaratoria contrattuale, i.e. c.c.i.e. 1999-2001 INPDAP, non individua in modo specifico, come sarebbe stato necessario, la regola violata e svolge considerazioni volte a censurare, non tanto l'esegesi data alle disposizioni pattizie, quanto l'accertamento della ricorrenza in concreto degli elementi caratterizzanti il profilo superiore, che il giudice d'appello ha univocamente desunto dalla prova documentale e da quella testimoniale ( così a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata); 3.4 pronunciando in fattispecie analoga questa Corte ha già evidenziato, peraltro , che l'individuazione del "processo" e delle sue "fasi", rilevante perché alla stessa si ricollega il diverso grado di complessità delle mansioni collocate in aree distinte (C e B) e, all'interno dell'area, su posizioni economiche diverse, implica un accertamento di fatto relativo all'articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare (Cass. n. 26616/2019; Cass. n. 29093/2019; Cass. n. 28759/2018), sicché dello stesso il ricorrente si può dolere nel giudizio di legittimità nei soli limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 83/2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 21.3.2017); 3.5occorre, quindi, che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. S.U. n. 8053/2014); 3.6ebbene, la critica dell’INPS , anche laddove si ancora al le direttive INPDAP nn. 8/2002 e 28/2004 concernenti l'organizzazione dell'ente e la «catalogazione unitaria dei processi lavoro», anche a voler prescindere dalla rubricazione (art. 360 n.3 cod. proc. civ.), non rispetta gli oneri sopra indicati ed esula all'evidenza dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché il fatto storico, ossia l'esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della Berrini, risulta esaminato dal giudice d'appello; 4. sicché, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata solo ove riconosce le pretese della lavoratrice anche per il periodo, successivo al 1° ottobre 2007,di vigenza del 8 c.c.n.l. 2006/2009, ferma nel resto;la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa alla Cor