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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25878/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità in ragione della non trascurabile offensività del fatto, riguardante l'illecita detenzione e cessione di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata al soddisfacimento di un numero non esiguo di consumatori.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MV13 r DEPOS .$ [OSCURATO:PERSONA] L L E. F'd A Sezione Vi! 1,..g3 1 O LUG 026 L'ASSISTENTE IjJDIZIAR1O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] JIe,nente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità e, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, i giudicanti hanno motivatamente negato l'ipotesi di lieve entità in ragione della non trascurabile offensività del fatto, riguardante l'illecita detenzione e cessione di un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata al soddisfacimento di un numero non esiguo di consumatori. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichia P.Q.MV13 r DEPOS .$ [OSCURATO:PERSONA] L L E. F'd A Sezione Vi! 1,..g3 1 O LUG 026 L'ASSISTENTE IjJDIZIAR1O Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] JIe,nente
Sentenza Cassazione n. 25878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris