CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5159-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5101/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05159 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che la SI&[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, basato su due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 5101 del 2020 del Tribunale di Napoli, con cui è stato accolto il proprio appello avverso la decisione del Giudice di Pace che, viceversa, aveva condannato la deducente al risarcimento dei danni da inadempimento in servizi turistici in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; espone che la domanda delle originarie attrici era stata rigettata per ritenuto difetto di legittimazione passiva, ma non erano state restituite le somme versate in adempimento della decisione di prime cure; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in adempimento della decisione di primo grado, svolta nel corso del giudizio di appello; con il secondo motivo si prospetta, per le medesime ragioni, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo il processo in relazione alla rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, pronunciata da Cass., 02/03/2022, n. 6946, sulle seguenti questioni, di contrasto e di massima di particolare importanza: a) se sia sufficiente a soddisfare il requisito di specialità prescritto dall'art. 365, cod. proc. civ., l'apposizione della procura in calce o a margine del ricorso, indipendentemente dal suo contenuto e sempreché il testo non sia inequivocabilmente incompatibile con la presunzione di riferibilità al giudizio a cui accede; b) se debbano essere equiparate, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365, cod. proc. civ., tutte le ipotesi di "collocazione topografica" della procura e, cioè, sia i casi in cui la stessa è apposta a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia quelli in cui la procura è redatta su un foglio separato oppure su un altro supporto autonomo congiunto al ricorso stesso (o materialmente o mediante modalità informatiche o, comunque, secondo la vigente disciplina, anche regolamentare, in tema di atti telematici); c) in quali casi, eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di "collocazione topografica" della procura, il contenuto testuale della procura debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365, cod. proc. civ., e, quindi, non riferibile al giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]