CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella con cui il Tribunale di Caltanissetta, in composizionemonocratica, il 17 ottobre 2024, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019, per avere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio cd. reddito di cittadinanza, attestato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 conv. in I. 26/2019- e vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. L'imputata deduce, col ricorso, la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 (e successive modif.) in relazione alla mancanza dei requisiti costitutivi dell'illecito penale, non sussistendo, secondo la difesa, alcuna prova che consenta di ritenere che l'intenzione perseguita dalla dichiarante nella presentazione dell'istanza per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (con l'attestare -falsamente- di risiedere in Italia da almeno 10 anni) fosse stata quella di ottenere, attraverso la falsa esposizione di dati rilevanti, un beneficio altrimenti non dovuto. Difetterebbe, innanzi tutto, la prova che l'imputata avesse consapevolmente dichiarato una residenza o una presenza sul territorio nazionale in concreto inferiore a cinque anni, non potendo annettersi rilevanza alle evidenze documentali evincibili dal certificato di residenza. In particolare, secondo prospettazione difensiva, non potrebbe in alcun modo rilevare la data di iscrizione anagrafica indicata nel certificato di residenza per escludere la legittimazione dell'imputata alla percezione del beneficio, senza tenere in debito conto quanto evidenziato con l'atto di appello, circa il carattere formale dell'attestazione di residenza risultante dal certificato storico di residenza e l'inidoneità della medesima in assenza di altri riscontri oggettivi (per ritenere accertato che la beneficiaria non avesse effettivamente risieduto nel territorio dello Stato per cinque anni). Inoltre -poiché assume di avere rappresentato con l'atto di appello che la domanda per l'ottenimento del beneficio era priva di sottoscrizione autografa o digitale dell'imputata, e, anche, di copia del suo documento di riconoscimento, di averne argomentato, ab origine, l'inammissibilità, e, dunque, l'inidoneità a trarre in inganno il funzionario ricevente che avrebbe dovuto rigettarla, in quanto invalida; e di avere, sempre in quella sede, rilevato che il modulo di domanda pre-compilato rimanda alla corrispondente [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell'Indicatore della [OSCURATO:PERSONA] allegata al medesimo e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, che disciplina l'attività di auto- 2certificazione del privato per istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, e che prevede la sottoscrizione dell'interessato con le modalità di cui all'art. 38 d.P.R. 445/2000, da cui, in tesi, l'originaria inidoneità decettiva, apprezzabile ex ante, della condotta contestata a causa della inidoneità formale della domanda- denuncia anche vizio di motivazione non avendo la Corte di appello reso un apparato logico-argomentativo esaustivo, come previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 111 Cost. 125 e 546 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Giova una breve ricostruzione degli accadimenti. La Corte di appello di Caltanissetta (cui, con il gravame, secondo quanto risulta dalla sentenza di appello e nei limiti di quanto in questa sede rileva, era stata richiesta l'assoluzione dell'imputata 1) per «mancata sottoscrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della domanda per ottenere il beneficio, trattandosi di modulo di domanda precompilato che rimanda alla corrispondente dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) allegata al medesimo e redatto in assenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione, certamente inidoneo a ingannare il funzionario INPS preposto alla sua valutazione», 2) per l'insufficienza dell'acquisito certificato storico di residenza dell'imputata ad accertare la sua effettiva decennale residenza in Italia), ha ritenuto, di concerto con il Tribunale, la falsità della dichiarazione resa dalla stessa -di risiedere in Italia da almeno dieci anni nella domanda del beneficio dell'Il agosto 2020, acquisita agli atti del giudizio- e, premesso il dictum di Corte Costituzionale n. 31/2025 secondo la quale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1), lett.a), n. 2, d.l. 4/2019, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] anni invece che per almeno cinque anni, che la falsità imputata emergesse, nettamente, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Campofranco, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] risultava immigrata in Italia direttamente dalla Romania in data 03/11/2017», «dato dirimente per ritenere che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non fosse, anteriormente a quella data, presente nel territorio italiano, trovandosi, appunto, nello stato rumeno», da cui l'evidenza che, alla data della domanda, non erano decorsi neppure tre anni dal suo ingresso in Italia. 3'Ha argomentato, anche, circa l'irrilevanza delle modalità di accesso al beneficio, conseguito attraverso la compilazione di apposita modulistica, comunque contenente l'attestazione del predetto mendacio, non rilevando che la dichiarazione non fosse stata resa in forma di autocertificazione, requisito non richiesto dalla normativa in disamina. 2. Si osserva, preliminarmente, che nel caso in esame, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» di merito. In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). oce-o-et.t.2.1. E, sempre in via preliminare-,Ehe secondo le Sezioni Unite, integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, Sentenza n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). 3. Rileva, dunque, il Collegio, quanto alla censura mossa, in questa sede, in ordine alla paventata inidoneità decettiva in ragione della denunciata inammissibilità originaria della domanda, che '15 ricorrente deduce in maniera meramente assertiva, e senza corredo di documentazione a supporto, che l'istanza di ammissione al beneficio fosse priva di sottoscrizione autografa o digitale dell'imputata, e, anche, di copia del suo documento di riconoscimento, in una situazione di inammissibilità per carenza del requisito dell'autosufficienza. Né, d'altra parte, la dedotta circostanza può trarsi del contenuto della sentenza impugnata, che, nel ritenere irrilevante la censura già in tal senso proposta col gravame, non del tutto coincidente, per come ivi descritta, da quella mossa in questa sede (nel riassunto dei motivi di appello si legge di «mancata sottoscrizione [...] della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, trattandosi di un modulo di domanda pre-compilato che rimanda alla corrispondente dichiarazione 4sostitutiva unica per il calcolo dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) allegata al medesimo e redatto in assenza di una dichiarazioni sostitutiva di certificazione [...]»), ha argomentato non a proposito dell'assenza di sottoscrizione, ma rilevando «il fatto che l'accesso al beneficio sia stato conseguito attraverso la compilazione di apposita modulistica (, considerato che la stessa conteneva comunque l'attestazione del detto mendacio e che della medesima l'imputata ha fatto uso al fine di conseguire il beneficio del reddito della cittadinanza, trattandosi proprio della condotta descritta dall'art. 7 DL numero 4 del 2019 e) non rilevando che la dichiarazione non sia stata resa in forma di autocertificazione, requisito non richiesto dalla prefata normativa». Non confermando, dunque, la denunciata assenza di sottoscrizione, ma, soltanto, l'assenza delle forme della autocertificazione. 3.1. Il ricorrente che deduca la mancata od erronea valutazione di alcune risultanze ha invece l'onere di allegare gli elementi documentali non valutati od illogicamente valutati nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo degli stessi, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali. E, sul punto, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, sotto il profilo della completezza, che si traduce nell'onere o di puntuale indicazione ed elencazione (semmai in calce al ricorso ed allora toccherà alla cancelleria del giudice di merito inserire gli atti nel fascicolo destinato alla cassazione, ma ciò nella specie non è) oppure di concreta allegazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati od erroneamente valutati, non potendo affidarsi alla cancelleria del giudice, che ha emesso il provvedimento impugnato, l'onere di interpretare il ricorso e di selezionare gli atti che ad esso si ritengono pertinenti (Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020). Se la parte ricorrente omette l'onere dì puntuale indicazione od allegazione, limitandosi ad un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali, omette anche di dare la prova della verità dell'elemento fattuale invocato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018). 3.2. E, comunque, intende il Collegio ribadire, condividendolo, il principio affermato da Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024 Ud. (dep. 21/08/2024) Rv. 286736 - 01, secondo cui «Integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità 5previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio». Vi si argomentava, il che è calzante al caso che ne occupa, che , in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01). 3.2. La censura di che trattasi è, pertanto, nel suo complesso, infondata. 4. Quanto all'ulteriore profilo di censura si osserva che in sentenza è, invece, specificato che «come emerso dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Campofranco» la ricorrente risultava «immigrata in Italia direttamente dalla Romania in data 3/11/2017» e, pertanto, non possedeva i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia la residenza per almeno cinque anni mentre - nel caso di specie - ne erano decorsi appena tre). Non si fa, perciò, ivi questione di attestazione della formale residenza, ma si valorizza il dato, fornito dalla certificazione, che, insieme a quella attestazione, dice inequivocabilmente della immigrazione in Italia direttamente dalla Romania in data 3 novembre 2017, il che, correttamente, è stato ritenuto inequivocabilmente «dato dirimente per ritenere che la stessa, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non fosse, anteriormente a quella data, presente nel territorio italiano, trovandosi, appunto, nello stato rumeno». E, ancora una volta correttamente e in linea col dettato normativo e con la giurisprudenza di questa Corte, dei quali è stata fatta corretta applicazione, è stata ritenuta l'assenza del requisito della residenza in Italia almeno quinquennale necessaria per l'ottenimento del beneficio (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025 Ud. (dep. 24/06/2025 ) Rv. 288230 - 01 «[I]n tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 62025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato»). 4.1. La censura è, perciò, infondata. 5. Solo si ritiene di aggiungere che le censure concernenti l'assenza di dolo sono diverse da quelle consentite in sede di legittimità perché, lungi dall'evidenziare vizi di motivazione della sentenza impugnata, si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo la ricorrente dimostrato -in adempimento all'onere di allegazione- che la sua permanenza o residenza sul territorio nazionale si fosse protratta per oltre un quinquennio. 6. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P. P.Q.M