CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni e minaccia, applicando la pena pecuniaria di 900 euro in luogo della pena illegalmente irrogata in primo grado di mesi nove di reclusione, per reati di competenza del giudice di pace. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa e col secondo motivo l'omessa applicazione dell'art 131 bis cp nonché del giudizio di prevalenza delle circostanze ex art 62 bis cp sulla contestata recidiva. Considerato che, sotto la veste della violazione di legge le censure di cui al primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione degli elementi fattuali considerati nella fase di merito per escludere la legittima difesa, tesi già prospettata e che è stata respinta con motivazione esente da vizi logici e giuridici; sul punto la Corte territoriale ha esplicitato - alla pagina quattro del testo - le ragioni del suo convincimento, confutando nel contempo la tesi difensiva. Ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento al giudizio di equivalenza già espresso dal Tribunale in relazione al comportamento processuale,mentre con l'atto di ricorso la difesa neppure formula deduzioni specifiche a sostegno della censura. Considerato che la Corte di appello non ha fornito risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp e tuttavia essa non era applicabile a causa della contestata e ritenuta recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Sul punto questa stessa Sezione ha affermato che la causa di esclusione della iDunibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. (Sez. 5 , Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250 - 01 Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de G