CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1954
Cassazione n. 26921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1954 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta; - che i primi due motivi di ricorso sono versati in fatto, atteso che, con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 dei 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935); -che, con riferimento al terzo motivo di ricorso (indicato con il numero due), deve essere ribadito che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che la memoria scritta non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che l'inammissibilità del ricorso, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per la fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibile a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggi