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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18586/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Log5etto Dario alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di danneggiamento aggravato e, il solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità.

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha sottolineato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 2, l'irrilevanza della ricognizione personale del testimone, dal momento che gli imputati erano stati individuati subito dopo il fatto grazie agli elementi precisi forniti dal teste, che aveva assistito alla scena e li aveva visti allontanarsi con un furgone blu, immediatamente intercettato dalle forze dell'ordine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Log5etto Dario alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di danneggiamento aggravato e, il solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha sottolineato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 2, l'irrilevanza della ricognizione personale del testimone, dal momento che gli imputati erano stati individuati subito dopo il fatto grazie agli elementi precisi forniti dal teste, che aveva assistito alla scena e li aveva visti allontanarsi con un furgone blu, immediatamente intercettato dalle forze dell'ordine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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