CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nicastro-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia n. 992/2021depositata il 11/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/20261.La società [OSCURATO:SOCIETA] risultava intestataria della diga ubicata nel [OSCURATO:PERSONA], catastalmente identificata al foglio 16, mappale 1546, oltre chedi opere di invaso, galleria o edifici inerenti la centrale idroelettrica diBranzi (identificati catastalmente al medesimo foglio, mappale n. 2197,sub 701, mappale 2200, nonché foglio 17 mappale 2224, sub 701).1.1.In data 20 Marzo 2014, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentavadichiarazione Docfa per diversa distribuzione degli spazi interni conriferimento all'unità di cui al mappale n. 1546. In pari data, presentavaaltra dichiarazione docfa per fusione ampliamento dell'unità di cui almappale n. 2197, sub 701, indicando una rendita catastale di euro541,40.1.2.Successivamente, l'ufficio notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso diaccertamento catastale per il mappale 1546, rideterminando la renditacatastale dichiarata in euro 30.341,60 nonché quella di cui al mappalen. 2197 in euro 6.278,94.1.3.La società impugnava con due distinti ricorsi gli atti impositivi emessidall'ufficio, lamentando in primis la carenza di legittimazione passiva inquanto risultava, per mero errore, intestataria catastale degli immobiliormai in proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] spa, giusto atto di rettificadel conferimento a rogito notaio Atlante del 17 dicembre 2001.1.4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bergamo rigettava i ricorsiriuniti.1.5. Sull'appello della società, la Commissione tributaria regionale dellaLombardia, con sentenza n. 992 del 2021, accoglieva il gravamerilevando che, ancorchè nella scheda-relazione fornita in allegato agliavvisi di accertamento, l'ufficio avesse rappresentato che i valori unitariapplicati alla consistenza dell'immobile erano stati desunti dai valoriNumero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/2026riferibili gli immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghecaratteristiche anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari disettore, la stessa aveva, tuttavia, omesso di indicare i beni presi aconfronto, impedendo alla contribuente di riscontrare gli elementi comunitra le due categorie di beni per accertare il grado di similitudine. Diconseguenza la Corte annullava l'avviso rilevando la carenzamotivazionale dello stesso.1.6. L'amministrazione propone ricorso per cassazione della sentenzaindicata in epigrafe sulla base di due motivi.1.7. Replica con controricorso e ricorso incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA].,che ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.1.8. L’amministrazione ha depositato controricorso al ricorso incidentale,sostenendo che, non avendo la società ottemperato agli obblighi previstidalla normativa vigente per le denunce catastali, era divenuta,automaticamente, parte attiva per le intervenute variazioni effettuate inriferimento alle unità immobiliari di cui era originariamente proprietaria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo del ricorso principale, introdotto ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 7 della legge27 luglio 2000, n. 212 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchédell'art. 2 d.l. n. 16 del 93 e del d.m. 19 Aprile 1994 n. 701; per avere ildecidente affermato il deficit motivazionale dell'avviso di accertamentocatastale emesso a seguito di dichiarazione docfa.Si osserva che qualora il classamento consegua all’iniziativa delcontribuente, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto conla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio eNumero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/2026l'eventuale differenza tra la rendita proposta è quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.L’amministrazione deduce altresì di aver stimato le unità immobiliari sullabase dei criteri di cui alla Circolare n. 6/2012, determinando il valore alcosto di ricostruzione riferito all’epoca censuaria 1988-1989 ed applicandoanche la decurtazione per la vetustà, contestati dalla società, cosìdimostrando di aver ben compreso l’iter logico-giuridico seguito dall’ufficioper la stima delle rendite catastali.2. La seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e30 del regolamento 1 dicembre 1949, n. 1142, ribadendo chel'attribuzione della rendita catastale agli immobili in questione, compresinella categoria D), è avvenuta a seguito di sopralluogo e stima diretta nelrispetto di quanto previsto dalle norme rubricate. Aggiunge che ilmanufatto costruito nel 1932 era stato sottoposto a manutenzioneordinaria in ossequio al disposto dell'art. 16 del d.P.R. n. 1363 del 1959, ilche ha indotto all'adeguamento della situazione catastale allo stato difatto, applicando la relativa disciplina in materia di valutazione degliimmobili classificabili in categoria D), trattandosi di porzione costituente lacentrale idroelettrica. Si aggiunge che la valutazione è stata seguitafacendo riferimento al biennio censuario 1988-1989 considerando uncoefficiente di vetustà del 20%, in considerazione delle caratteristichedello stato di efficienza riscontrate durante il sopralluogo, trattandosi dimanufatti soggetti a regolare manutenzione per la loro particolare natura.3. Con controricorso incidentale, introdotto ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la società [OSCURATO:SOCIETA] deduce l'illegittimità della sentenzadi secondo grado per difetto della legittimazione passiva ai sensi dell'art.1 del decreto ministeriale n. 701 del 1994; in particolare la sentenza diNumero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/2026secondo grado, accogliendo l'appello proposto dalla società per difetto dimotivazione ha implicitamente rigettato l'eccezione formulata dalla stessain merito alla carenza di legittimazione passiva. Si sostiene che i soggettidestinatari degli atti di rettifica catastale possono essere solo i titolari didiritti reali sulle unità immobiliari interessate. Al contrario, nel caso dispecie, la società [OSCURATO:SOCIETA] non era titolare di alcun diritto reale sui beniin contestazione, in quanto a far data dal dicembre 2001 aveva trasferitotutti i beni oggetto degli avvisi opposti alla società [OSCURATO:PERSONA], comedimostra l'atto di rettifica al conferimento al citato rogito notaio Atlantedel 17 dicembre 2001, tant’è che le dichiarazioni docfa erano statepresentate da quest’ultima diversa società. Si aggiunge che il motivorelativo alla legittimazione passiva dell'avviso di accertamento catastaleera stata formulato dalla società nel quarto motivo di appello, alle pagine20-35 dell'atto di impugnazione.4. Ragioni di priorità logico-giuridica conducono al preliminare esame delricorso incidentale, che risulta fondato.4.1.Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, lerisultanze catastali (visure, mappe, planimetrie) hanno naturaprincipalmente fiscale e sussidiaria, priva di valore probatorio autonomoper accertare la proprietà o i diritti reali.4.2.Cass. n. 22339 del 6 settembre 2019 ha ribadito il principio secondocui l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto,pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgerecomunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza,ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere di fornire la provacontraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Sez. 5, Ordinanza n.16775 del 07/07/2017); di conseguenza il diritto di proprietà, al pari deglialtri diritti reali, non può – in assenza di altri e piu’ qualificanti elementi edNumero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/2026in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essereprovato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, chehanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr.Cass. n. 26376/2021; Cass. n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n.3398 del 05/06/1984).4.3. Ai fini fiscali, il catasto costituisce una prova della titolaritàdell’immobile del soggetto, ma, in quanto rappresenta una presunzione difatto della titolarità sui cespiti, si trasla sul contribuente l’onere dicontestare e fornire l’eventuale prova contraria per non essereassoggettato al pagamento del tributo accertato dall’ Ente impositore.4.4. Dalla documentazione prodotta dalla società e dalle medesime difesesvolte dall’Agenzia, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto – ed inassenza di contestazione da parte dell’amministrazione, se non sotto ilprofilo della mancata modifica delle risultanze catastali - risulta evidenteche la società [OSCURATO:SOCIETA]. era originariamente proprietaria dei cespiti poitrasferiti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, difatti, ha, presentato ledichiarazioni Docfa ed alla quale l’amministrazione avrebbe dovutonotificare l’avviso catastale in quanto titolare dei cespiti de quibus.4.5. Il motivo deve essere pertanto accolto, assorbito il ricorso principaledell’amministrazione; la sentenza impugnata deve essere cassata, conconseguente decisione nel merito (non essendo necessari ulterioriaccertamenti fattuali) di accoglimento del ricorso originario della società.4.6. A tale esito segue la condanna della ricorrente principale alla rifusionedelle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte,Numero registro generale 26170/2021Numero sezionale 3736/2026Numero di raccolta generale 15394/2026Data pubblicazione 20/05/2026accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariodi [OSCURATO:SOCIETA]; condanna l’amministrazione ricorrente principale allarefusione delle spese del giudizio di merito che liquida in euro 4.000,00per il primo grado, ed in euro 4.500,00 per il giudizio di appello; condannal’ente ricorrente principale alla refusione delle spese di legittimità cheliquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi,rimborso forfettario ed accessori come per legge .Così deciso della camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte diCassazione il 30 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]