CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5240‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Maurizio MARTELLI e Giovanni CALICETI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE Oggetto: Tributi– DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 829/02/2021 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata in data 04/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate, in considerazione di un credito erariale scaturente da un avviso di accertamento a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenuto definitivo per mancata impugnazione, negava il rimborso richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito maturato dalla predetta società nell’anno d’imposta 2006, a seguito della cessazione dell’attività e della cancellazione dal registro delle imprese, la CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l’amministrazione finanziaria aveva il potere ma anche il dovere di verificare, nel merito, l’esistenza e la consistenza del credito chiesto a rimborso, atteso peraltro che il cessionario subentrava nella stesa posizione del cedente. 2. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui replica l’intimata con controricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 112, 115, 132 c.p.c., 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 alla luce degli artt. 24 Cost., 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990, 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 43-bis, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973; sostiene la ricorrente che la CTR aveva omesso di spiegare e, comunque, non lo aveva fatto con idoneo percorso logico-giuridico, se il provvedimento di diniego del rimborso potesse ritenersi sufficientemente ed adeguatamente motivato con riferimento ad un «accertamento resosi definitivo» non allegato, né riprodotto nel predetto diniego. 2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, confusa, perplessa e contraddittoria, in violazione e falsa applicazione dellemedesime disposizioni censurate con il primo motivo ma con riferimento alla questione della opponibilità ad essa società cessionaria del credito erariale di atti (invito a produrre documentazione comprovante il credito chiesto a rimborso e l’avviso di accertamento contenente il diniego di rimborso) notificati alla società cedente nel 2011, a fronte di un atto di cessione del credito notificato fin dal 2007. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 7 della legge n. 212 del 2000, nonché 30, 38-bis, 51, 52, 56 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; sostiene che aveva errato la CTR là dove sembra, per la lacunosa e criptica motivazione adottata sul punto, aver ritenutoche sia consentito all’Ufficio di non allegare ai propri provvedimenti gli atti sui quali si fondano nonché di completare la motivazione di tali provvedimenti versandoli per la prima volta in corso di causa. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la medesima questione posta con il secondo motivo ma con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 43- bis del d.P.R. n. 602 del 1973,32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 1260 e segg. cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente, in buona sostanza, che aveva errato la CTR là dove sembra, per la lacunosa e criptica motivazione adottata sul punto, aver ritenuto che sia consentito all’amministrazione finanziaria opporre, alla società cessionaria di un credito erariale, atti (invito a produrre documentazione comprovante il credito chiesto a rimborso e l’avviso di accertamento contenente il diniego di rimborso) notificati alla società cedente nel 2011, a fronte di un atto di cessione del credito notificato fin dal 2007. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che, per la particolare rilevanza delle questioni poste nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., e che per tale ragione il ricorso va rimesso alla pubblica udienza. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo r