Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30968/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via A. Faà di Bruno n. 52 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FORESTE (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ope legis -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2059/2020 depositata il 27 novembre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali il 5 gennaio 2011, con la quale le era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 898 del 1986, determinata nella misura di 51.156,29 euro, per aver indebitamente percepito contributi comunitari nel settore agricolo per le campagne relative agli anni 2002/2004; nel contempo, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali in favore del predetto Ministero, costituitosi in giudizio a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

Il gravame successivamente interposto dalla soccombente veniva solo in parte accolto dalla Corte distrettuale di Catania, la quale, con sentenza n. 2059/2020 del 27 novembre 2020, dichiarava non dovuto al Ministero il rimborso delle spese di primo grado, confermando, nel resto, l’impugnata decisione.

Contro la predetta sentenza d’appello la Longo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali), ora Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 3 L. n. 898 del 1986, per avere la Corte d’Appello di Catania erroneamente escluso l’efficacia riflessa del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 3140/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma all’esito del giudizio di opposizione promosso dalla Longo avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’AGEA al fine di ottenere la restituzione dei medesimi premi comunitari di cui si discute nella presente controversia.

Si sostiene che, essendo stato accertato, con la predetta sentenza, il diritto dell’opponente alla percezione degli aiuti in discorso, doveva ritenersi insussistente il presupposto giustificativo dell’imposizione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 3 L. n. 898 del 1986 (di conversione del D.L. n. 701 del 1986), irrogata dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con l’ordinanza-ingiunzione che qui ci occupa.

Il ricorso appare inammissibile ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., in quanto la questione di diritto da esso posta è stata decisa dall’impugnata sentenza in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che le argomentazioni svolte dalla ricorrente offrano elementi per mutare un siffatto orientamento.

Invero, con sentenza n. 6523/2008 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della soluzione dell’odierna vertenza: «Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando l’amministrazione non ha proceduto all’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa-, deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.

Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all’indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l’accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d’altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell’altro».

Della surriferita regula iuris è stata fatta corretta applicazione da parte della Corte distrettuale etnea, la quale ha escluso che la citata sentenza del Tribunale di Roma possa spiegare efficacia riflessa di giudicato nell’àmbito del presente giudizio.

In difetto di valide ragioni che possano indurre a discostarsi dal richiamato insegnamento del massimo organo nomofilattico, ribadito in successive pronunce di sezioni semplici (cfr. Cass. n. 23628/2023, Cass. n. 2322/2023), il ricorso non può dunque superare il vaglio di ammissibilità.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, non rilevando in contrario che la Longo risulti ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Supre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via A. Faà di Bruno n. 52 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FORESTE (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ope legis -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2059/2020 depositata il 27 novembre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali il 5 gennaio 2011, con la quale le era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 898 del 1986, determinata nella misura di 51.156,29 euro, per aver indebitamente percepito contributi comunitari nel settore agricolo per le campagne relative agli anni 2002/2004; nel contempo, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali in favore del predetto Ministero, costituitosi in giudizio a mezzo di un funzionario appositamente delegato. Il gravame successivamente interposto dalla soccombente veniva solo in parte accolto dalla Corte distrettuale di Catania, la quale, con sentenza n. 2059/2020 del 27 novembre 2020, dichiarava non dovuto al Ministero il rimborso delle spese di primo grado, confermando, nel resto, l’impugnata decisione. Contro la predetta sentenza d’appello la Longo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali), ora Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La sola ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 3 L. n. 898 del 1986, per avere la Corte d’Appello di Catania erroneamente escluso l’efficacia riflessa del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 3140/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma all’esito del giudizio di opposizione promosso dalla Longo avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’AGEA al fine di ottenere la restituzione dei medesimi premi comunitari di cui si discute nella presente controversia. Si sostiene che, essendo stato accertato, con la predetta sentenza, il diritto dell’opponente alla percezione degli aiuti in discorso, doveva ritenersi insussistente il presupposto giustificativo dell’imposizione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 3 L. n. 898 del 1986 (di conversione del D.L. n. 701 del 1986), irrogata dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con l’ordinanza-ingiunzione che qui ci occupa. Il ricorso appare inammissibile ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., in quanto la questione di diritto da esso posta è stata decisa dall’impugnata sentenza in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che le argomentazioni svolte dalla ricorrente offrano elementi per mutare un siffatto orientamento. Invero, con sentenza n. 6523/2008 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della soluzione dell’odierna vertenza: «Con riferimento al rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all’opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando l’amministrazione non ha proceduto all’emissione congiunta dell’ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa-, deve escludersi ogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudizio sul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudizio relativo all’indebita percezione degli aiuti, improntato al principio dispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l’accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e, comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d’altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell’altro». Della surriferita regula iuris è stata fatta corretta applicazione da parte della Corte distrettuale etnea, la quale ha escluso che la citata sentenza del Tribunale di Roma possa spiegare efficacia riflessa di giudicato nell’àmbito del presente giudizio. In difetto di valide ragioni che possano indurre a discostarsi dal richiamato insegnamento del massimo organo nomofilattico, ribadito in successive pronunce di sezioni semplici (cfr. Cass. n. 23628/2023, Cass. n. 2322/2023), il ricorso non può dunque superare il vaglio di ammissibilità. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, non rilevando in contrario che la Longo risulti ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Supre
Sentenza Cassazione n. 30968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris