CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 35813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lètte le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza emessa in data 16 novembre 2012 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mondovì, limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod.pen., per la partecipazione ad un'associazione criminale promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di revisione è stata avanzata per il contrasto con la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 24 gennaio 2014, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza irrevocabile in data 11 dicembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 416 cod.pen., contestato in relazione alla medesima vicenda, con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte di appello ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato la pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per i delitti di furto aggravato, ritenuto reato-base, a cui è stato unito per continuazione il reato di cui all'art. 416, comma 2, cod.pen., unica parte della condanna per la quale è stata chiesta la revisione. Pertanto, richiamato un indirizzo giurisprudenziale, sebbene non univoco, secondo cui la sentenza di applicazione concordata della pena preclude all'imputato il pieno giudizio di merito e può perciò portare fisiologicamente a giudicati contrastanti rispetto ad altri coimputati, ha ritenuto applicabile l'istituto della revisione a simili sentenze nei soli casi previsti dall'art. 630, comma 1, lett. b), c) e d) cod.proc.pen., ma non nel caso di cui all'art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. Esaminato, poi, il diverso indirizzo giurisprudenziale, che ammette la revisione delle sentenze di patteggiamento anche nel caso richiesto, la Corte di appello ha sottolineato che la revisione viene ritenuta ammissibile quando il contrasto sorga in merito ai fatti posti a fondamento della sentenza di condanna, ma non alla loro valutazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per la mancanza di prova certa del reato di cui all'art. 416 cod.pen. solo in relazione a detto imputato, così valutando solo la sua posizione, ed inoltre emettendo una valutazione di mera insufficienza della prova. La Corte di appello ha inoltre richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non si deve far luogo alla revisione della sentenza se, pur essendo stato assolto uno dei coimputati, il numero degli associati condannati per detto reato rimane superiore a tre, come nel presente caso, in cui vi erano altri sei coimputati di tale reato, oltre all'istante.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., per la erronea applicazione dell'art. 634, comma 1, cpp. E' errata l'affermazione secondo cui alle sentenze di patteggiamento sarebbe inapplicabile la revisione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. La ratio dell'istituto della revisione è quella di riparare ad una decisione ingiusta, per cui non vi è motivo di escluclerne o limitarne l'applicazione alle sentenze di patteggiamento. E' errato il confronto con il limite alla revisione di tali sentenze per il sopravvenire di nuove prove, essendo evidente che l'imputato, avendo rinunciato ad un giudizio di merito, non può introdurlo surrettiziamente, mediante l'istituto della revisione. La novella di cui alla legge n. 134/2003 ha esteso la possibilità di revisione alle sentenze di patteggiamento, senza prevedere alcuna limitazione. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo sostiene la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., per la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova consistente nel contenuto nella sentenza assolutoria emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], e per l'omessa motivazione circa l'accoglimento della domanda di revisione proposta dall'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è errata anche nella parte in cui ha affermato che, in ogni caso, l'istanza di revisione sarebbe manifestamente infondata perché il Tribunale di Cuneo avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla propria appartenenza al sodalizio criminoso, senza escludere la prova della sussistenza di quest'ultimo. Tale sentenza, invece, ha ritenuto mancante la prova di una stabilità del vincolo associativo e quindi dell'esistenza di una stabile organizzazione criminosa. I fatti posti a fondamento della sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono quindi del tutto incompatibili con quelli posti a base della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod.pen., e sarebbe iniquo ed in contrasto con i principi costituzionali di libertà personale e di finalità rieducativa della pena escludere la possibilità di revisione di tale condanna, solo perché emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. Tale rito, infatti, spesso è scelto solo a causa di situazioni personali che non consentono di affrontare il processo o di introdurvi prove a difesa. 2.3. L'ordinanza, poi, omette di valutare una circostanza allegata alla domanda di revisione, cioè il fatto che l'istanza di revisione avanzata, per il contrasto di giudicati, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato per il medesimo reato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì in data 16 novembre 2012, è stata accolta dalla Corte di appello di Milano, ed egli è stato assolto dal reato associativo, con sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 24 gennaio 2019, che ha escluso la sussistenza dell'associazione stessa. 3. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso si registra un contrasto, non ancora superato, tra le pronunce che ritengono applicabile anche alle sentenze emesse secondo il rito del patteggiamento l'istituto della revisione per contrasto di giudicati, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc.pen., e le sentenze che lo ritengono radicalmente inapplicabile. La Corte di appello ha esaminato entrambi gli orientamenti e ha deciso di applicare quello che esclude l'ammissibilità dell'istituto per la revisione di una sentenza di patteggiamento, nel caso di asserito contrasto di giudicati, con una motivazione non illogica e ben argomentata. Il ricorrente non si confronta con essa, e non spiega per quali motivi tale scelta sia errata, e non semplicemente 'non condivisibile'. 1.2. Entrambi gli orientamenti, in realtà, si fondano su interpretazioni corrette delle norme e della loro ratio, e su valutazioni tutte condivisibili, che divergono solo a seguito della prevalente importanza che viene data alla peculiarità del rito prescelto dal condannato, o piuttosto alla finalità di espungere una sentenza che, sia pure senza un esame delle prove, giunge ad un risultato opposto a quello di un'altra sentenza emessa per lo stesso fatto. L'orientamento negativo è sostenuto da sentenze come quella emessa da Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, Rv. 279631, secondo cui «È inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore», e come quella emessa da Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Rv. 256169, secondo cui «Non è invocabile la revisione, ex art.630, comma primo, lett. a) cod. proc. ipen., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti».L'orientamento che ammette la revisione per contrasl:o di giudicati è espresso da sentenze quali la seguente: «È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità can l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Rv. 281188) e la seguente: «Una volta passata in giudicato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico di compartecipi a un'associazione per delinquere, è suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di applicazione della pena resa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli altri due partecipi, non potendo configurarsi il reato contestato se non con la presenza di almeno tre persone» (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Rv. 248464). 2. Le due sentenze da ultimo citate chiariscono, però, i limiti entro cui la revisione per contrasto di giudicati può essere ammessa anche per una sentenza di patteggiamento: l'inconciliabilità tra i giudicati deve riferirsi ai fatti posti a fondamento della sentenza di condanna, e non alla loro valutazione. Nella fattispecie esaminata dalla seconda sentenza, ad esempio, l'esclusione della sussistenza del reato di associazione per delinquere pronunciata in favore dei compartecipi, da parte della sentenza emessa secondo il rito ordinario e instaurante il contrasto, portava alla inesistenza oggettiva dell'associazione per il venir meno, a seguito di quella assoluzione, del numero minimo di componenti richiesto dalla norma. 2.1. L'ordinanza impugnata esamina la richiesta di revisione presentata dal ricorrente, e la valuta inammissibile anche perché la sentenza asseritamente contrastante con quella emessa a suo carico non ha accertato l'inesistenza dell'associazione per delinquere, bensì solo la partecipazione ad essa dell'imputato giudicato, e l'esclusione della sua sola partecipazione non fa venir meno l'associazione con riferimento all'elemento oggettivo, perché il reato era contestato ad una pluralità di altri imputati. Il ricorrente impugna questa parte della motivazione con il secondo e il terzo motivo del ricorso, nei quali afferma che la Corte di appello ha travisato la sentenza emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto questa esclude, di fatto, la sussistenza del reato associativo, asserendo la mancanza di prova di un vincolo stabile, diverso dal mero concorso. Inoltre l'ordinanza non tiene conto del fatto che un altro imputato, giudicato separatamente, ha ottenuto la revisione della sua condanna, per il suo contrasto con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], ed è stato assolto nel giudizio di revisione.2.2. Questi motivi sono infondati. La sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] non ha stabilito con certezza l'inesistenza dell'associazione per delinquere contestata, che indicava come partecipi ad essa altri sei complici oltre all'odierno ricorrente, ma ha valutato, con riferimento alla sola posizione di quell'imputato, la mancanza di una «prova piena» circa l'esistenza di una stabile organizzazione criminosa, potendo egli avere aderito al programma criminoso dei complici solo quale concorrente per la commissione di singoli reati. Tale decisione, quindi, si basa non sulla esclusione dei fatti posti a fondamento della condanna dell'odierno ricorrente, bensì sulla loro valutazione: è stata infatti confermata l'esistenza di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di furti, ma si è ritenuto non formatasi pienamente la prova della stabilità di quel vincolo associativo e della indeterminatezza del suo programma criminoso. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano» (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317) 3. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risulta pronunciata non a seguito di un accertamento compiuto circa la insussistenza del reato, ma solo perché «manca la prova piena» di tale sussistenza. L'assenza, nella sentenza asseritamente contrastante con quella a carico del ricorrente, di un accertamento pieno della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato associativo preclude la possibilità di ribaltare la sentenza a carico di quest'ultimo, perché emessa secondo il rito del patteggiamento. Tale rito, all'art. 444, comma 2, cod.proc.pen., impone al giudice di valutare la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. solo sulla base degli atti, senza svolgere attività istruttoria. L'assenza della responsabilità penale dell'imputato deve quindi emergere con la necessaria certezza da tali atti, pur non essendo richiesta la evidenza della innocenza, stabilita solo dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., per far prevalere la pronuncia assolutoria su quella di proscioglimento per cause estintive del reato. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di patteggiamento l'assoluzione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non può prevalere sull'accordo delle parti, giacché l'art. 444 cod. proc. pen. rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'ad. 129, cod. proc. pen., tra le quali non è annoverata quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova» (Sez. 2, n. 1390 del 12/12/2014, Rv. 261857; conformi Sez. 4, n.27952 del 07/06/2012 e Sez. 2, n. 2076 del 28/10/2003, Rv. 228148). 3.1. Nel presente caso, la revisione della sentenza emessa a carico del ricorrente non potrebbe, quindi, conseguire l'effetto di ribaltare la decisione di applicazione della pena, perché la sentenza assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] non contiene né un accertamento pieno della insussistenza del real:o associativo, né una prova nuova che escluda tale reato con altrettanta certezza, bensì, per quanto risulta agli atti, contiene solo un diverso apprezzamento delle prove già conosciute, che ha portato quel giudice a ritenerle insufficienti per la condanna dell'imputato da lui giudicato. Diverso è il caso del coimputato, citato dal ricorrente, che ha ottenuto la revisione della propria sentenza di condanna ed è stato assolto dal reato associativo nel nuovo giudizio: egli fu giudicato con il rito abbreviato, che consente al giudice di svolgere ulteriore attività istruttoria e non lo vincola strettamente all'esame dei soli atti già acquisiti, nonché consente di pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'ad. 530, comma 2, cod.proc.pen. 4. La declaratoria di inammissibilità del ciiudizio di revisione, pronunciata ai sensi dell'ad 634 cod.proc.pen., deve ritenersi legittima quando risulta evidente l'impossibilità di pervenire, concedendo la revisione, al proscioglimento dell'istante a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod.proc.pen., risultando l'istanza, in tal caso, manifestamente infondata. Nel presente caso la mera valutazione di insufficienza della prova circa la sussistenza del reato associativo, pronunciata nella sentenza a carico di [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere idonea per instaurare il giudizio di revisione, in quanto conseguente non ad un diverso accertamento in merito all'esistenza dei fatti posti a fondamento della sentenza a carico del ricorrente, bensì conseguente solo ad una loro diversa valutazione, non consente un ribaltamento della sentenza di patteggiamento in relazione a tale reato, non potendo il giudice pronunciare l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un accertamento pieno circa l'esistenza o meno dell'elemento oggettivo di esso.5. Per i motivi sopra esposti il ricorso, quindi, deve essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell