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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:C:2024:664
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0051_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C-51/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3 – Accesso a documenti elaborati da un'istituzione per suo uso interno o relativi ad una questione sulla quale tale istituzione non ha ancora adottato una decisione – Documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Decisione di diniego di accesso ai documenti promananti da uno Stato membro – Decisione che concede l'accesso a tali documenti, adottata dopo la presentazione del ricorso di annullamento contro la decisione di diniego – Carenza di interesse ad agire»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Articolo 263 TFUE) (v. punto 32)

2. Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Impugnazione intesa a contestare una sentenza del Tribunale in materia di accesso ai documenti al fine di evitare il riprodursi, in futuro, di decisioni delle istituzioni inficiate da illegittimità – Presunte illegittimità inidonee a riprodursi in futuro – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire (Statuto della Corte di giustizia, art. 56; regolamento di procedura della Corte, art. 190, § 1) (v. punti 33, 34, 39, 40, 43)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5) (v. punto 36)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obblighi dell’istituzione interessata in materia di trattamento di una domanda di accesso – Obbligo di procedere ad un esame completo delle domande di accesso sin dalla domanda iniziale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 13 e artt. 7 e 8) (v. punti 49-51, 62)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine per rispondere a una domanda iniziale di accesso – Superamento – Conseguenze – Facoltà per il richiedente di presentare una domanda di conferma (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, §§ 1 e 4) (v. punto 56)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Superamento – Decisione implicita di rigetto soggetta a ricorso giurisdizionale (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 1-3) (v. punti 57, 58)

7. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di travisamento – Motivo vertente sul travisamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi travisati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale travisamento – Necessità che il travisamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 68-70)

8. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 73) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 189 del 30.5.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0051_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C-51/23 P) ( 1 ) «Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3 – Accesso a documenti elaborati da un'istituzione per suo uso interno o relativi ad una questione sulla quale tale istituzione non ha ancora adottato una decisione – Documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Decisione di diniego di accesso ai documenti promananti da uno Stato membro – Decisione che concede l'accesso a tali documenti, adottata dopo la presentazione del ricorso di annullamento contro la decisione di diniego – Carenza di interesse ad agire» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Articolo 263 TFUE) (v. punto 32) 2. Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Impugnazione intesa a contestare una sentenza del Tribunale in materia di accesso ai documenti al fine di evitare il riprodursi, in futuro, di decisioni delle istituzioni inficiate da illegittimità – Presunte illegittimità inidonee a riprodursi in futuro – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire (Statuto della Corte di giustizia, art. 56; regolamento di procedura della Corte, art. 190, § 1) (v. punti 33, 34, 39, 40, 43) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5) (v. punto 36) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obblighi dell’istituzione interessata in materia di trattamento di una domanda di accesso – Obbligo di procedere ad un esame completo delle domande di accesso sin dalla domanda iniziale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 13 e artt. 7 e 8) (v. punti 49-51, 62) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine per rispondere a una domanda iniziale di accesso – Superamento – Conseguenze – Facoltà per il richiedente di presentare una domanda di conferma (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, §§ 1 e 4) (v. punto 56) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Superamento – Decisione implicita di rigetto soggetta a ricorso giurisdizionale (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 1-3) (v. punti 57, 58) 7. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di travisamento – Motivo vertente sul travisamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi travisati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale travisamento – Necessità che il travisamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 68-70) 8. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 73) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 189 del 30.5.2023
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