Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:C:2024:664
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0051_INF
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C-51/23 P) (
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)
«Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3 – Accesso a documenti elaborati da un'istituzione per suo uso interno o relativi ad una questione sulla quale tale istituzione non ha ancora adottato una decisione – Documenti relativi a un progetto di invito a presentare proposte cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Decisione di diniego di accesso ai documenti promananti da uno Stato membro – Decisione che concede l'accesso a tali documenti, adottata dopo la presentazione del ricorso di annullamento contro la decisione di diniego – Carenza di interesse ad agire»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente
(Articolo 263 TFUE)
(v. punto 32)
2.
Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Impugnazione intesa a contestare una sentenza del Tribunale in materia di accesso ai documenti al fine di evitare il riprodursi, in futuro, di decisioni delle istituzioni inficiate da illegittimità – Presunte illegittimità inidonee a riprodursi in futuro – Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire
(Statuto della Corte di giustizia, art. 56; regolamento di procedura della Corte, art. 190, § 1)
(v. punti 33, 34, 39, 40, 43)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 5)
(v. punto 36)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obblighi dell’istituzione interessata in materia di trattamento di una domanda di accesso – Obbligo di procedere ad un esame completo delle domande di accesso sin dalla domanda iniziale – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 13 e artt. 7 e 8)
(v. punti 49-51, 62)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine per rispondere a una domanda iniziale di accesso – Superamento – Conseguenze – Facoltà per il richiedente di presentare una domanda di conferma
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, §§ 1 e 4)
(v. punto 56)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine impartito per rispondere a una domanda di conferma di accesso – Superamento – Decisione implicita di rigetto soggetta a ricorso giurisdizionale
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, §§ 1-3)
(v. punti 57, 58)
7.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di travisamento – Motivo vertente sul travisamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi travisati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale travisamento – Necessità che il travisamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 68-70)
8.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punto 73)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
(
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GU C 189 del 30.5.2023