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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 23578/2024

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ricorso 27469-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.27469/2022 Cron.

Rep.

C.C.28/3/2024 7/07/2022 giurisdizione Azione nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1167 del 20 22 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , deposit ata il 18 maggio 2022 (R.G.N. 971/2016).

Udita la relazione della causa,svolta dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza n. 1167 del 2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18 maggio 2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha cosìrigettato la domanda di condanna dell’INPS, Fondo di Garanzia, al pagamento dell’ultima mensilità (settembre 2006), in sostituzione della società datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., in stato d’insolvenza.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la mensilità richiesta esula dal periodo coperto dal Fondo di garanzia, in quanto il ricorso giudiziario è stato proposto il 26 settembre 2007, a distanza di più di un anno dalla maturazione dell’ultima mensilità.

La previsione di un periodo di dodici mesi, che decorre «a ritroso dalla data di inizio della procedura concorsuale», si prefigge d’indurre l’interessato ad agire sollecitamente, «così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato», e stabilisce una correlazione tra retribuzioni non pagate ed insolvenza.

È ininfluente il tentativo di conciliazione espletato il 2 novembre 2007 e non può essere equiparato a un ricorso introduttivo del giudizio.

Vengono in rilievo soltanto atti che siano idonei a dare avvio al processo.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, benché ratione temporis «indispensabile ai fini dell’instaurazione del giudizio», non può essere assimilato al ricorso introduttivo o alla proposizione della domanda giudiziale. 2.–L’INPS resiste con controricorso. -3 - 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.– Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la signora [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 410, 410-bis e 412 - bis cod. proc. civ. e degli artt. 2964 e seguenti cod. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare irrilevante l’esperimento del preventivo tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, «fase procedimentale indispensabile all’instaurazione del giudizio di merito», provvista di efficacia interruttiva della prescrizione e sospensiva della decadenza. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall’INPS, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell’arco temporale di dodici mesi.

Tale periodod ev’essere computa to a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore(Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33550).

Difatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato -4 - pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412-bis c od. proc. civ., ratione temporis applicabili, l ’ esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria, in deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., e la sua durata non può dunqueridondare a danno del lavoratore. 4.–La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell’intervenuto suo fallimento e dell’estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).

A diverse conclusioni si deve giungere allorché « l ’ iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa; e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.410 c.p.c.» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).

Alla stregua della disciplina all’epoca vigente, l’esperimento di tale condizione di procedibilitàcostituiva una deroga rispetto alla latitudine del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost.e si configurava come « una attività obbligata per il lavoratore che mirasse a precostituirsi un titolo esecutivo spendibile nei confronti del Fondo di garanzia». 5.–T ali principi, richiamati dalla ricorrente anche nella memoria illustrativa, si attagliano alla vicenda controversa, in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta pacificamente condizione di -5 - procedibilità, e devono essere confermati, in difetto di argomenti che valgano a incrinarne la forza persuasiva. 6.–Il ricorso, pertanto, è accolto. 7.– Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto ribadito nella presente ordinanza e provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso 27469-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.27469/2022 Cron. Rep. C.C.28/3/2024 7/07/2022 giurisdizione Azione nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS. -2 - per la cassazione della sentenza n. 1167 del 20 22 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , deposit ata il 18 maggio 2022 (R.G.N. 971/2016). Udita la relazione della causa,svolta dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza n. 1167 del 2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18 maggio 2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ha cosìrigettato la domanda di condanna dell’INPS, Fondo di Garanzia, al pagamento dell’ultima mensilità (settembre 2006), in sostituzione della società datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., in stato d’insolvenza. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la mensilità richiesta esula dal periodo coperto dal Fondo di garanzia, in quanto il ricorso giudiziario è stato proposto il 26 settembre 2007, a distanza di più di un anno dalla maturazione dell’ultima mensilità. La previsione di un periodo di dodici mesi, che decorre «a ritroso dalla data di inizio della procedura concorsuale», si prefigge d’indurre l’interessato ad agire sollecitamente, «così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato», e stabilisce una correlazione tra retribuzioni non pagate ed insolvenza. È ininfluente il tentativo di conciliazione espletato il 2 novembre 2007 e non può essere equiparato a un ricorso introduttivo del giudizio. Vengono in rilievo soltanto atti che siano idonei a dare avvio al processo. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, benché ratione temporis «indispensabile ai fini dell’instaurazione del giudizio», non può essere assimilato al ricorso introduttivo o alla proposizione della domanda giudiziale. 2.–L’INPS resiste con controricorso. -3 - 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.– Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la signora [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 410, 410-bis e 412 - bis cod. proc. civ. e degli artt. 2964 e seguenti cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare irrilevante l’esperimento del preventivo tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, «fase procedimentale indispensabile all’instaurazione del giudizio di merito», provvista di efficacia interruttiva della prescrizione e sospensiva della decadenza. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall’INPS, quale gestore dell’apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell’arco temporale di dodici mesi. Tale periodod ev’essere computa to a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore(Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33550). Difatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato -4 - pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412-bis c od. proc. civ., ratione temporis applicabili, l ’ esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria, in deroga al diritto di azione di cui all’art. 24 Cost., e la sua durata non può dunqueridondare a danno del lavoratore. 4.–La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell’intervenuto suo fallimento e dell’estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione). A diverse conclusioni si deve giungere allorché « l ’ iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa; e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.410 c.p.c.» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione). Alla stregua della disciplina all’epoca vigente, l’esperimento di tale condizione di procedibilitàcostituiva una deroga rispetto alla latitudine del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost.e si configurava come « una attività obbligata per il lavoratore che mirasse a precostituirsi un titolo esecutivo spendibile nei confronti del Fondo di garanzia». 5.–T ali principi, richiamati dalla ricorrente anche nella memoria illustrativa, si attagliano alla vicenda controversa, in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta pacificamente condizione di -5 - procedibilità, e devono essere confermati, in difetto di argomenti che valgano a incrinarne la forza persuasiva. 6.–Il ricorso, pertanto, è accolto. 7.– Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto ribadito nella presente ordinanza e provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa c
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