Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21968/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento in data 15 gennaio2026 ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a Marioalla misura della custodia cautelare in carcere - poi affievolita in quella degli arrestidomiciliari dal Tribunale del riesame - in quanto indiziato dei reati di cui all’art. 416 bis cod.pen. e 629 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolando tre motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 47 e 51 ter Ord. pen.La revoca ex tunc della misura è determinata unicamente dal fatto della applicazionedella misura cautelare senza alcuna valutazione circa il percorso intrapreso fino a quelmomento dal detenuto; tale valutazione non si è raffrontata con la decisione del Tribunaledel riesame che ha affievolito la misura escludendo l’aggravante di cui all’art. 416 bis

1. cod.pen.Il Tribunale non avrebbe in buona sostanza, fatto corretta applicazione dell’art. 51 terOrd. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt, 666, 678 e 125 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza nel decreto di sospensione ha fatto erroneo riferito ai reatidi cui agli art. 416 bis e 629 cod. pen. in luogo del delitto di cui all’art. 390 cod. pen.Nessun rilievo è poi stato all’ordinanza del Tribunale del Riesame e non è stata valutatala possibilità di proseguire con altra misura ovvero con maggiori prescrizioni, né è stata dataprecisa risposta alla richiesta di sostituire l’affidamento in prova con a detenzionedomiciliare.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale puntualizza che la misura cautelare è stata emessa per il solo delitto di cuiall’art. 390 cod. pen., che è stata esclusa l’aggravante della mafiosità, che è stata attenuatala misura a che ciononostante il giudizio di pericolosità del condannato non è stato rivalutato.3.

Il difensore ha depositato memoria in data 28 aprile 2026 richiedendo la rimessionead altra sezione e l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La motivazione posta a base della revoca della misura alternativa rende ampia ragionedi tale decisione, in ragione della misura cautelare applicata per il titolo di reato corretto, edella valutazione sottesa circa la non genuina adesione al programma di recupero, stante ilmantenimento di rapporti con la criminalità organizzata di appartenenza, nonostante,appunto la misura in atto e la carcerazione scontata.Nonostante tale perspicua motivazione il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dielemnti che, al contrario, dalla lettura del provvedimento risultano valutati e ponderati,pertanto i motivi proposti nel ricorso sono aspecifici, poichè nel giudizio di cassazionecostituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentativedella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così inmotivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01).La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Correlativamente il Tribunale esamina anche la concedibilità di misure più restrittive eritiene, in una legittima ponderazione degli interessi in gioco, che prevalga la necessità dicontenere la pericolosità sociale del Filippelli revocando la misura alternativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento in data 15 gennaio2026 ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a Marioalla misura della custodia cautelare in carcere - poi affievolita in quella degli arrestidomiciliari dal Tribunale del riesame - in quanto indiziato dei reati di cui all’art. 416 bis cod.pen. e 629 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato articolando tre motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli art. 47 e 51 ter Ord. pen.La revoca ex tunc della misura è determinata unicamente dal fatto della applicazionedella misura cautelare senza alcuna valutazione circa il percorso intrapreso fino a quelmomento dal detenuto; tale valutazione non si è raffrontata con la decisione del Tribunaledel riesame che ha affievolito la misura escludendo l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1. cod.pen.Il Tribunale non avrebbe in buona sostanza, fatto corretta applicazione dell’art. 51 terOrd. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt, 666, 678 e 125 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza nel decreto di sospensione ha fatto erroneo riferito ai reatidi cui agli art. 416 bis e 629 cod. pen. in luogo del delitto di cui all’art. 390 cod. pen.Nessun rilievo è poi stato all’ordinanza del Tribunale del Riesame e non è stata valutatala possibilità di proseguire con altra misura ovvero con maggiori prescrizioni, né è stata dataprecisa risposta alla richiesta di sostituire l’affidamento in prova con a detenzionedomiciliare.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale puntualizza che la misura cautelare è stata emessa per il solo delitto di cuiall’art. 390 cod. pen., che è stata esclusa l’aggravante della mafiosità, che è stata attenuatala misura a che ciononostante il giudizio di pericolosità del condannato non è stato rivalutato.3. Il difensore ha depositato memoria in data 28 aprile 2026 richiedendo la rimessionead altra sezione e l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La motivazione posta a base della revoca della misura alternativa rende ampia ragionedi tale decisione, in ragione della misura cautelare applicata per il titolo di reato corretto, edella valutazione sottesa circa la non genuina adesione al programma di recupero, stante ilmantenimento di rapporti con la criminalità organizzata di appartenenza, nonostante,appunto la misura in atto e la carcerazione scontata.Nonostante tale perspicua motivazione il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dielemnti che, al contrario, dalla lettura del provvedimento risultano valutati e ponderati,pertanto i motivi proposti nel ricorso sono aspecifici, poichè nel giudizio di cassazionecostituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentativedella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così inmotivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01).La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Correlativamente il Tribunale esamina anche la concedibilità di misure più restrittive eritiene, in una legittima ponderazione degli interessi in gioco, che prevalga la necessità dicontenere la pericolosità sociale del Filippelli revocando la misura alternativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris