CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 25948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1988/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. e E –[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 566/2019 emessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbia no chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. Quanto al ricorso incidentale, si evidenza che questa Corte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass. n. 7553/2025), che, in caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 900,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l