CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la prima doglianza, in tema di improcedibilità, non risulta precedentemente dedotta nell'atto di gravame, ed è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo profilo di censura, risulta meramente reiterativo e manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione della Corte che, per uno dei reati contestati ha rilevato la particolare tenuità del fatto, e per gli altri ha argomentatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. proc. pen. a fronte dei danni patrimoniali sicuramente apprezzabili e della abitualità delle condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.